Art. 7 
 
                      Osservatori locali presso 
                   gli uffici scolastici regionali 
 
  1. Presso ciascun Ufficio  scolastico  regionale  e'  istituito  un
osservatorio locale che concorre al perseguimento delle finalita'  di
cui all'art. 1 e, nello specifico: 
    a) condivide e scambia dati  e  informazioni  con  l'Osservatorio
nazionale sulle attivita' relative al sistema dell'istruzione tecnica
e professionale; 
    b) analizza l'efficacia dell'intervento pubblico nel  territorio,
anche mediante attivita' di monitoraggio e valutazione. 
  2.  Ogni  osservatorio   locale   e'   presieduto   dal   direttore
dell'Ufficio scolastico regionale ed e' composto da un numero massimo
di nove componenti, anche scelti tra gli  enti  di  cui  all'art.  3,
comma 2, del presente decreto. 
  3.  Il  direttore  dell'Ufficio   scolastico   regionale   comunica
prontamente, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, al Presidente dell'Osservatorio nazionale
l'avvenuta  costituzione  dell'osservatorio  locale  e  le  eventuali
modifiche alla sua composizione. 
  4. Il direttore  dell'Ufficio  scolastico  regionale  trasmette  al
Presidente   dell'Osservatorio   nazionale   una   relazione    circa
l'attivita' svolta dall'Osservatorio nell'annualita'  precedente,  al
fine di consentire la predisposizione della relazione di cui all'art.
6 del presente decreto. 
  5. I componenti dell'osservatorio locale durano in carica un anno e
possono essere rinnovati una sola volta. 
  6. I  componenti  dell'osservatorio  sono  sostituiti  in  caso  di
dimissioni, decesso o revoca. 
  7. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario  all'osservatorio  locale  non  da'  diritto  ad
esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in  ogni  caso
determinare oneri di sostituzione.