Art. 8 
 
                   Raccordo con enti, istituzioni 
                  specializzate, osservatori locali 
 
  1. Il Ministero promuove e sostiene forme di raccordo organico  con
enti e istituzioni  specializzate  nell'analisi  dell'evoluzione  del
mondo del lavoro e delle professioni, nonche'  tra  l'Osservatorio  e
gli osservatori locali, al fine di: 
    a) innovare le metodologie e la didattica; 
    b) consolidare e ampliare i rapporti con  il  mondo  del  lavoro,
anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi di  studio
e   delle   qualifiche   professionali,   prestando   particolarmente
attenzione alle innovazioni tecnologiche in corso; 
    c) rafforzare gli interventi di supporto alla  transizione  dalla
scuola al lavoro; 
    d) facilitare la spendibilita' nel mercato del lavoro dei diplomi
di istruzione tecnica e professionale e delle  qualifiche  acquisite,
anche attraverso specifici accordi.