Art. 8 Raccordo con enti, istituzioni specializzate, osservatori locali 1. Il Ministero promuove e sostiene forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzate nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, nonche' tra l'Osservatorio e gli osservatori locali, al fine di: a) innovare le metodologie e la didattica; b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio e delle qualifiche professionali, prestando particolarmente attenzione alle innovazioni tecnologiche in corso; c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro; d) facilitare la spendibilita' nel mercato del lavoro dei diplomi di istruzione tecnica e professionale e delle qualifiche acquisite, anche attraverso specifici accordi.