Art. 2 
 
               Funzioni della Cabina di coordinamento 
 
  1. La Cabina di coordinamento,  di  cui  all'art.  1,  presenta  al
Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare  una
proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita'
sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma  400,  della
legge n. 213 del 30 dicembre 2023. 
  2. Il programma di cui al comma  1,  declinato  attraverso  diverse
linee di azione, individua le priorita'  di  intervento,  i  soggetti
responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalita' di
monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di  revoca  dei
finanziamenti. 
  3. L'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma  1  include  il
potenziamento delle attivita' di prevenzione strutturale  tra  quelle
finanziate dall'art. 11 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  4. All'attuazione del programma  possono  concorrere  risorse  gia'
disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio  statale,
nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della  coesione  allo
scopo destinate.