Art. 2 Funzioni della Cabina di coordinamento 1. La Cabina di coordinamento, di cui all'art. 1, presenta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare una proposta di programma di mitigazione strutturale della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, di cui all'art. 1, comma 400, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023. 2. Il programma di cui al comma 1, declinato attraverso diverse linee di azione, individua le priorita' di intervento, i soggetti responsabili degli interventi, il quadro finanziario, le modalita' di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalita' di revoca dei finanziamenti. 3. L'attuazione del programma di cui al comma 1 include il potenziamento delle attivita' di prevenzione strutturale tra quelle finanziate dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 4. All'attuazione del programma possono concorrere risorse gia' disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonche' risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate.