IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021 con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021; Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni, inerente alle attribuzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'art. 8 comma 1, lettera a) che nell'elencare i compiti per lo svolgimento dei quali il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile individua «l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile» specificando che tale funzione di indirizzo, promozione e coordinamento avvenga «anche mediante l'attivazione di un Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile»; Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono essere, previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute, adottate direttive del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita' delle quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, puo' adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate; Dato atto che, sulla base di quanto previsto dalla richiamata normativa, il citato Osservatorio e' uno degli strumenti a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualita' di autorita' nazionale di protezione civile, e del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale, per l'esercizio della funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile; Ritenuto che dall'attivita' dell'Osservatorio possano scaturire elementi utili per la definizione di proposte di revisione, integrazione ed aggiornamento della normativa in materia di protezione civile nonche' delle conseguenti direttive presidenziali adottate ai sensi del richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale il Sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Sen. Nello Musumeci e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 con il quale e' stata conferita al Sen. Nello Musumeci la delega di funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonche' di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile, superamento di emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Ritenuto necessario procedere all'attivazione del citato Osservatorio, definendone le modalita' di lavoro, e individuando, altresi', i criteri di valutazione delle buone pratiche e i mezzi e procedure di diffusione e condivisione delle stesse; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 23 novembre 2023; Emana la seguente direttiva: Art. 1 Finalita' e attivita' dell'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile 1. E' istituito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (di seguito Osservatorio), che rappresenta uno degli strumenti mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualita' di autorita' nazionale di protezione civile, o, ove nominata, dell'autorita' politica delegata, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito Dipartimento), esercita la funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile. 2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attivita': a. raccolta delle buone pratiche di protezione civile per assicurare l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche in una logica di cooperazione, crescita, ottimizzazione e auto-miglioramento del Servizio medesimo; c. monitoraggio della validita' nel tempo delle buone pratiche raccolte, al fine di assicurarne l'eventuale aggiornamento, anche a fronte di modificazioni del quadro normativo o del contesto organizzativo ed operativo di riferimento, ovvero di rilevarne il superamento.