IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e  successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012 recante  «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 28 aprile 2021 con  il  quale  sono  state
individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in  cui  si
articola il Dipartimento della protezione civile a far  data  dal  15
giugno 2021; 
  Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 «Codice  della
protezione civile» e successive modifiche ed  integrazioni,  inerente
alle attribuzioni del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ed  in  particolare  l'art.  8
comma 1, lettera a) che nell'elencare i compiti  per  lo  svolgimento
dei quali il Presidente del Consiglio  dei  ministri  si  avvale  del
Dipartimento  della  protezione  civile  individua  «l'indirizzo,  la
promozione e il  coordinamento  delle  amministrazioni  dello  Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni  e  delle  relative
forme di aggregazione o di esercizio  aggregato  di  funzioni,  delle
citta' metropolitane, delle province in  qualita'  di  enti  di  area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  secondo  le  modalita'
organizzative ivi  disciplinate,  degli  enti  pubblici  nazionali  e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e
privata presente sul territorio nazionale in  materia  di  protezione
civile» specificando che tale funzione  di  indirizzo,  promozione  e
coordinamento   avvenga   «anche   mediante   l'attivazione   di   un
Osservatorio sulle  buone  pratiche  nelle  attivita'  di  protezione
civile»; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, su proposta del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, possono essere, previa intesa da sancire, ai sensi
di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in
sede di Conferenza unificata ovvero di  Conferenza  Stato-Regioni  in
ragione  delle  competenze   interessate   dalle   disposizioni   ivi
contenute,  adottate  direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri al  fine  di  assicurare,  sul  piano  tecnico,  l'indirizzo
unitario,  nel  rispetto  delle  peculiarita'  dei   territori,   per
l'esercizio della  funzione  e  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
protezione civile, nell'ambito dei limiti  e  delle  finalita'  delle
quali,  il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  puo'
adottare indicazioni operative  volte  all'attuazione  di  specifiche
disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale  della
protezione civile, consultando preventivamente  le  componenti  e  le
strutture operative nazionali interessate; 
  Dato atto che, sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  richiamata
normativa,  il  citato  Osservatorio  e'  uno   degli   strumenti   a
disposizione del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nella  sua
qualita'  di  autorita'  nazionale  di  protezione  civile,   e   del
Dipartimento  della  protezione  civile,  di  cui  si   avvale,   per
l'esercizio della funzione di promozione, indirizzo  e  coordinamento
del Servizio nazionale della protezione civile; 
  Ritenuto che  dall'attivita'  dell'Osservatorio  possano  scaturire
elementi  utili  per  la  definizione  di  proposte   di   revisione,
integrazione  ed  aggiornamento  della  normativa   in   materia   di
protezione civile nonche' delle conseguenti  direttive  presidenziali
adottate  ai   sensi   del   richiamato   articolo   15   del decreto
legislativo n. 1 del 2018; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
con il quale il Sen. Nello Musumeci e' stato nominato Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2022, con il quale al Sen. Nello Musumeci e' stato conferito
l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022 con il quale e' stata conferita al Sen. Nello  Musumeci
la delega di funzioni  di  coordinamento,  indirizzo,  promozione  di
iniziative, anche normative, vigilanza e verifica,  nonche'  di  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di   Protezione   civile,
superamento di emergenze  e  ricostruzione  civile,  nonche'  per  le
politiche del mare; 
  Ritenuto   necessario   procedere   all'attivazione   del    citato
Osservatorio, definendone le modalita'  di  lavoro,  e  individuando,
altresi', i criteri di valutazione delle buone pratiche e i  mezzi  e
procedure di diffusione e condivisione delle stesse; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  23
novembre 2023; 
 
                                Emana 
 
                       la  seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
Finalita' e attivita' dell'Osservatorio sulle  buone  pratiche  nelle
                   attivita' di protezione civile 
 
  1. E' istituito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita'
di  protezione  civile  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  a)
del decreto  legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018   (di   seguito
Osservatorio), che rappresenta uno degli strumenti mediante il  quale
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nella  sua  qualita'  di
autorita'  nazionale  di  protezione   civile,   o,   ove   nominata,
dell'autorita' politica delegata, avvalendosi del Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  (di
seguito Dipartimento), esercita la funzione di promozione,  indirizzo
e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile. 
  2. Le finalita' di cui al  comma  1  sono  perseguite  mediante  lo
svolgimento delle seguenti attivita': 
    a.  raccolta  delle  buone  pratiche  di  protezione  civile  per
assicurare  l'indirizzo,  la  promozione  e  il  coordinamento  delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,  delle  regioni,
dei comuni e delle relative forme  di  aggregazione  o  di  esercizio
aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province  in
qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7  aprile  2014,  n.
56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate,  degli  enti
pubblici nazionali e territoriali e  di  ogni  altra  istituzione  ed
organizzazione pubblica e privata presente sul  territorio  nazionale
in materia di protezione civile; 
    b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio
nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche  in
una   logica   di   cooperazione,    crescita,    ottimizzazione    e
auto-miglioramento del Servizio medesimo; 
    c. monitoraggio della validita' nel tempo  delle  buone  pratiche
raccolte, al fine di assicurarne l'eventuale aggiornamento,  anche  a
fronte  di  modificazioni  del  quadro  normativo  o   del   contesto
organizzativo ed operativo di riferimento,  ovvero  di  rilevarne  il
superamento.