Art. 2 Definizione di buona pratica di protezione civile 1. Ai fini delle attivita' dell'Osservatorio, per buona pratica di protezione civile si intende: «un'azione o un insieme di azioni che, attraverso un determinato processo, dimostri di poter realizzare un obiettivo specifico coerente con le finalita' di protezione civile, e che al contempo determini un miglioramento delle capacita' di azione del Servizio nazionale della protezione civile». 2. Affinche' una pratica di protezione civile possa essere definita buona deve altresi' soddisfare i seguenti criteri essenziali: a. efficacia: deve essere in grado di conseguire con successo l'obiettivo per cui e' stata realizzata; b. efficienza: deve essere coerente con il contesto di realizzazione e sostenibile nel tempo e in termini di risorse da impiegare; c. trasferibilita': deve contenere elementi che consentano di adattarla, anche modulandola, per essere utilizzata come modello da parte di altri soggetti in contesti che presentino analogia con quello in cui e' stata realizzata e, ove possibile, anche in contesti diversi; d. partecipazione: deve contenere in se' elementi che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto delle procedure interne e delle competenze di ciascuno; e. integrazione: deve realizzare un approccio integrato, capace cioe' di non creare contraddizioni tra le attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, di un dato settore o di un dato territorio.