Art. 2 
 
          Definizione di buona pratica di protezione civile 
 
  1. Ai fini delle attivita' dell'Osservatorio, per buona pratica  di
protezione civile si intende: «un'azione o un insieme di azioni  che,
attraverso un determinato processo, dimostri di poter  realizzare  un
obiettivo specifico coerente con le finalita' di protezione civile, e
che al contempo determini un miglioramento delle capacita' di  azione
del Servizio nazionale della protezione civile». 
  2. Affinche' una pratica di protezione civile possa essere definita
buona deve altresi' soddisfare i seguenti criteri essenziali: 
    a. efficacia: deve essere in grado  di  conseguire  con  successo
l'obiettivo per cui e' stata realizzata; 
    b.  efficienza:  deve  essere  coerente  con   il   contesto   di
realizzazione e sostenibile nel tempo e  in  termini  di  risorse  da
impiegare; 
    c. trasferibilita': deve contenere  elementi  che  consentano  di
adattarla, anche modulandola, per essere utilizzata come  modello  da
parte di altri soggetti  in  contesti  che  presentino  analogia  con
quello in cui e' stata realizzata e, ove possibile, anche in contesti
diversi; 
    d.  partecipazione:  deve   contenere   in   se'   elementi   che
contribuiscano  alla  realizzazione  degli  obiettivi  generali   del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile,   prevedendo   il
coinvolgimento e la partecipazione del  maggior  numero  di  soggetti
interessati, nel rispetto delle procedure interne e delle  competenze
di ciascuno; 
    e. integrazione: deve realizzare un approccio  integrato,  capace
cioe' di non creare contraddizioni tra le  attivita'  di  previsione,
prevenzione,  gestione  e  superamento  dell'emergenza,  di  un  dato
settore o di un dato territorio.