Art. 2 
Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni
  fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei
  territori colpiti da eventi sismici 
 
  1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
le  disposizioni  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  c),  secondo
periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  aprile  2023,  n.  38,  si  applicano
esclusivamente  in   relazione   agli   interventi   comportanti   la
demolizione e la ricostruzione degli edifici per  i  quali,  in  data
antecedente a quella di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
risulti  presentata  la   richiesta   di   titolo   abilitativo   per
l'esecuzione dei lavori edilizi. 
  2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo
119,  comma  8-ter,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  in
relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente  decreto,  sono  tenuti  a  stipulare,
entro un anno dalla  conclusione  dei  lavori  oggetto  dei  suddetti
benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni  cagionati  ai
relativi  immobili  da  calamita'  naturali  ed  eventi  catastrofali
verificatisi sul  territorio  nazionale.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made
in Italy sono stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge 16 febbraio  2023,  n.  11,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023,  n.  38  (Misure
          urgenti  in  materia  di  cessione  dei  crediti   di   cui
          all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2.  (Modifiche  in  materia  di  cessione  dei
          crediti fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, in relazione  agli  interventi
          di cui all'articolo 121,  comma  2,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, non e' consentito  l'esercizio
          delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere  a)
          e b), del medesimo decreto-legge. 
                1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano alle opzioni relative alle spese  sostenute  fino
          al 31 dicembre 2023 per gli interventi  di  superamento  ed
          eliminazione   di   barriere   architettoniche    di    cui
          all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui  al
          primo periodo  sostenute  successivamente  al  31  dicembre
          2023, da: 
                  a) condomini, in relazione a  interventi  su  parti
          comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; 
                  b) persone fisiche, in relazione  a  interventi  su
          edifici unifamiliari o unita'  abitative  site  in  edifici
          plurifamiliari,  a  condizione  che  il  contribuente   sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di riferimento non  superiore
          a 15.000 euro,  determinato  ai  sensi  del  comma  8-bis.1
          dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo  non
          si applica se nel  nucleo  familiare  del  contribuente  e'
          presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
          ai sensi dell'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.
          104. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle  opzioni  relative  alle  spese  sostenute   per   gli
          interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
          n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) per gli interventi diversi da quelli  effettuati
          dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
          lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
          13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
                  b) per  gli  interventi  effettuati  dai  condomini
          risulti adottata la delibera assembleare che  ha  approvato
          l'esecuzione   dei   lavori   e   risulti   presentata   la
          comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai  sensi
          dell'articolo 119, comma 13-ter, del  decreto-legge  n.  34
          del 2020; 
                  c) per gli interventi comportanti la demolizione  e
          la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
          per l'acquisizione del titolo  abilitativo.  Con  esclusivo
          riferimento alle aree classificate come  zone  sismiche  di
          categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente  lettera
          si applicano anche  alle  spese  per  gli  interventi  gia'
          rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
          121, comma 2, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.  77,  compresi  in  piani  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio esistente o di  riqualificazione  urbana  comunque
          denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
          attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   risultino
          approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
          e che concorrano al  risparmio  del  consumo  energetico  e
          all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle  opzioni  relative  alle  spese  sostenute   per   gli
          interventi diversi da quelli di cui  all'articolo  119  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i  quali  in  data
          antecedente a quella di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
                  a)  risulti  presentata  la  richiesta  del  titolo
          abilitativo, ove necessario; 
                  b) per gli interventi per i quali non  e'  prevista
          la presentazione  di  un  titolo  abilitativo,  siano  gia'
          iniziati i lavori oppure, nel caso  in  cui  i  lavori  non
          siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un  accordo
          vincolante tra le parti per la fornitura  dei  beni  e  dei
          servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  risultino
          versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori
          o della stipulazione di un accordo vincolante tra le  parti
          per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei  lavori
          deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
          cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
          dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445; 
                  c)   risulti   presentata,   con   riguardo    alle
          agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi  1,  lettera
          d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917,  e  all'articolo  16,  comma  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  la
          richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori
          edilizi. 
                3-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano alle opzioni di cui all'articolo  121,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e
          dbis)  del  comma  9   dell'articolo   119   del   medesimo
          decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia'  costituiti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Con
          riguardo ai soggetti di cui alla  predetta  lettera  d-bis)
          del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34  del
          2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del comma 10-bis del  medesimo  articolo
          119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o,
          se  precedente,  di  sostenimento  delle  spese,  e  devono
          permanere fino alla fine dell'ultimo periodo  d'imposta  di
          fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo
          il requisito della registrazione del contratto di  comodato
          d'uso, nel caso di detenzione a tale  titolo  dell'immobile
          oggetto degli interventi, per il quale il  secondo  periodo
          del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b),  prevede
          espressamente la sussistenza da data certa  anteriore  alla
          data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. 
                3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal  secondo
          periodo del comma 3-bis, il requisito della non  percezione
          di compensi o indennita' di carica da parte dei membri  del
          consiglio  di  amministrazione  delle  organizzazioni   non
          lucrative di  utilita'  sociale,  delle  organizzazioni  di
          volontariato e delle associazioni  di  promozione  sociale,
          previsto dalla lettera a) del  comma  10-bis  dell'articolo
          119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
          soddisfatto qualora, indipendentemente da  quanto  previsto
          nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
          oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46  e
          47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del  consiglio
          di  amministrazione  non   hanno   percepito   compensi   o
          indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li  hanno
          restituiti. 
                3-quater. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si
          applicano  agli  interventi  effettuati  in   relazione   a
          immobili  danneggiati   dagli   eventi   sismici   di   cui
          all'articolo  119,  comma   8-ter,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          in  relazione   a   immobili   danneggiati   dagli   eventi
          meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre  2022
          per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con
          le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  16  settembre
          2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  221  del  21
          settembre  2022,  e  19  ottobre  2022,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati  nei
          territori della regione Marche.  3-quinquies.  All'articolo
          9, comma 4, primo periodo, del  decreto-legge  18  novembre
          2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          gennaio  2023,   n.   6,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  le  parole:  «di  cui  all'articolo   119   del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
          121, comma 3, terzo periodo,  del  medesimo  decreto-legge»
          sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e
          119-ter  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in  deroga
          all'articolo 121, comma  3,  terzo  periodo,  del  predetto
          decreto-legge n. 34 del 2020»; 
                  b) le parole: «31  ottobre  2022»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 marzo 2023». 
                3-sexies.  All'articolo  119  del  decreto-legge   19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  il  comma  8-quater  e'
          inserito il seguente: «8-quinquies. Per le spese  sostenute
          dal 1° gennaio  al  31  dicembre  2022  relativamente  agli
          interventi di cui al presente articolo, la detrazione  puo'
          essere ripartita, su opzione  del  contribuente,  in  dieci
          quote  annuali  di  pari  importo  a  partire  dal  periodo
          d'imposta  2023.  L'opzione  e'   irrevocabile.   Essa   e'
          esercitata nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo  d'imposta  2023.  L'opzione  e'   esercitabile   a
          condizione che la rata di detrazione  relativa  al  periodo
          d'imposta  2022  non  sia  stata  indicata  nella  relativa
          dichiarazione dei redditi». 
                4. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  14,  commi
          2-ter,  2-sexies  e   3.1,   e   all'articolo   16,   commi
          1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo,  e  1-septies,
          secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del
          2013 sono abrogate.» 
              - Il testo  dell'articolo  119,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1.