Art. 3 
Revisione   della   disciplina   sulla   detrazione    fiscale    per
            l'eliminazione delle barriere architettoniche 
 
  1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Ai  fini  della
determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  ai   contribuenti   e'
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,  fino  a  concorrenza
del suo ammontare, per le spese  documentate  sostenute  fino  al  31
dicembre 2025, con le modalita' di pagamento previste per le spese di
cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, per la realizzazione in edifici  gia'  esistenti  di  interventi
volti  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  aventi  ad
oggetto  esclusivamente  scale,  rampe,   ascensori,   servoscala   e
piattaforme elevatrici.»; 
    b) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Il
rispetto dei requisiti di cui al  primo  periodo  deve  risultare  da
apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato. 
  2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023,  n.
38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo  le  parole  «alle  spese  sostenute»  sono  inserite  le
seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  anche  alle  opzioni
relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente
al 31 dicembre 2023, da: 
      a) condomini, in relazione a  interventi  su  parti  comuni  di
edifici a prevalente destinazione abitativa; 
      b) persone  fisiche,  in  relazione  a  interventi  su  edifici
unifamiliari o unita' abitative site  in  edifici  plurifamiliari,  a
condizione che il contribuente sia titolare di diritto di  proprieta'
o di diritto reale  di  godimento  sull'unita'  immobiliare,  che  la
stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che
il contribuente abbia un  reddito  di  riferimento  non  superiore  a
15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77.  Il  requisito
reddituale di cui al primo periodo  non  si  applica  se  nel  nucleo
familiare del contribuente e' presente un soggetto in  condizioni  di
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.». 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo   119-ter   del
decreto-legge n. 34 del 2020, nonche' di cui  all'articolo  2,  comma
1-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  11  del   2023,   in   vigore
anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2  si  applicano
alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario; 
    b)  per  gli  interventi  per  i  quali  non   e'   prevista   la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i  lavori
oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia  gia'
stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per  la  fornitura
dei beni e dei servizi oggetto dei lavori  e  sia  stato  versato  un
acconto sul prezzo. 
  4. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  alle  spese
sostenute a partire dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 119-ter del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  119-ter   (Detrazione   per   gli   interventi
          finalizzati al superamento e all'eliminazione  di  barriere
          architettoniche). - 1. Ai fini della  determinazione  delle
          imposte sui redditi, ai contribuenti  e'  riconosciuta  una
          detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo
          ammontare, per le spese documentate sostenute  fino  al  31
          dicembre 2025, con le modalita' di pagamento  previste  per
          le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per  la  realizzazione
          in   edifici   gia'   esistenti   di    interventi    volti
          all'eliminazione delle barriere architettoniche  aventi  ad
          oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori,  servoscala
          e piattaforme elevatrici. 
                2. La detrazione di  cui  al  presente  articolo,  da
          ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
          pari importo, spetta nella misura del 75  per  cento  delle
          spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
          non superiore a: 
                  a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari  o  per
          le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; 
                  b) euro 40.000 moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da due a otto unita' immobiliari; 
                  c) euro 30.000 moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. 
                3. (Abrogato). 
                4.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo  rispettano   i
          requisiti previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro dei lavori pubblici 14 giugno  1989,  n.  236.  Il
          rispetto  dei  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  deve
          risultare da apposita asseverazione rilasciata  da  tecnici
          abilitati. 
                4-bis. Per le  deliberazioni  in  sede  di  assemblea
          condominiale relative ai  lavori  di  cui  al  comma  1  e'
          necessaria la maggioranza  dei  partecipanti  all'assemblea
          che rappresenti almeno  un  terzo  del  valore  millesimale
          dell'edificio.» 
              - Per il testo dell'articolo 2,  del  decreto-legge  16
          febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 11 aprile 2023, n. 38, come modificato dalla presente
          legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 2.