Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi. 
  2. Il presente decreto viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, previo visto e registrazione  della  Corte
dei conti. 
    Roma, 27 dicembre 2023 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 113