Art. 5 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi. 2. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 27 dicembre 2023 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 113