Art. 3 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. Ai fini della determinazione del rapporto di controllo di cui al
presente decreto si applica l'art. 2359, comma 1, del codice civile. 
  2. Il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che svolge
l'attivita' in nome o per  conto  del  veicolo  di  investimento  non
residente o di sue controllate, dirette o indirette, puo' operare nel
medesimo territorio anche tramite stabile organizzazione. 
  3. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato
o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio
dello Stato che svolge l'attivita' nel medesimo territorio in nome  o
per conto  del  veicolo  di  investimento  non  residente  o  di  sue
controllate, dirette o indirette, se presta  servizi  nell'ambito  di
accordi con entita' appartenenti  al  medesimo  gruppo,  possiede  la
documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a  consentire  il
riscontro della conformita' al principio di libera concorrenza di cui
all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471. 
  4. Le disposizioni del presente decreto  perseguono  esclusivamente
le finalita' previste dall'art. 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Ai fini  della  valutazione  dell'indipendenza
del soggetto,  residente  o  non  residente  anche  operante  tramite
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per
conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell'art. 2,
comma 2, o di societa' controllate,  direttamente  o  indirettamente,
dai medesimi veicoli, svolge nel territorio dello Stato le  attivita'
di cui all'art. 1, comma 1, non  rileva  se  l'attivita'  svolta  nel
territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attivita'  ai  sensi
del quadro normativo di riferimento, i cui  presupposti  e  requisiti
dovranno essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni  di
legge e di regolamento, ma rileva il rispetto dei requisiti  previsti
dall'art. 162, comma 7-quater, del citato testo unico  delle  imposte
sui redditi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2024 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo