Art. 3 Disposizioni comuni 1. Ai fini della determinazione del rapporto di controllo di cui al presente decreto si applica l'art. 2359, comma 1, del codice civile. 2. Il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che svolge l'attivita' in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, puo' operare nel medesimo territorio anche tramite stabile organizzazione. 3. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attivita' nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi nell'ambito di accordi con entita' appartenenti al medesimo gruppo, possiede la documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della conformita' al principio di libera concorrenza di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 4. Le disposizioni del presente decreto perseguono esclusivamente le finalita' previste dall'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della valutazione dell'indipendenza del soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell'art. 2, comma 2, o di societa' controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli, svolge nel territorio dello Stato le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, non rileva se l'attivita' svolta nel territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attivita' ai sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma rileva il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 162, comma 7-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2024 Il Vice Ministro: Leo