(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             Assolavoro 
             Codice di condotta per il settore delle APL 
 
        Ai sensi dell'art. 40 del regolamento UE n. 2016-679 
 
                               Indice 
 
    Premesse 
    A. Assolavoro 
    B. Le agenzie per il lavoro 
    C. Finalita' del codice di condotta 
    D. Consultazione 
    E. Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche 
 
                                 *** 
 
    Art. 1 Definizioni 
    Art. 2 Ambito di applicazione, condizioni e modalita' di adesione
al codice di condotta 
    Art. 3 Modello di registro dei trattamenti tipici  delle  agenzie
per il lavoro 
    Art. 4 Ruolo privacy delle agenzie per il lavoro 
    Art. 5 Categorie di dati trattati 
    Art. 6 Basi giuridiche del trattamento dei dati  da  parte  delle
APL 
    Art. 7  Indicazioni  in  ordine  all'informativa  da  fornire  ai
candidati 
    Art. 8 Comunicazione dati personali 
    Art. 9 Termini di conservazione 
    Art. 10 Esercizio dei diritti e garanzie per gli interessati  nei
trattamenti di dati con processi automatizzati 
    Art. 11 Attribuzione di funzioni e compiti per il trattamento  di
dati personali 
    Art. 12 Misure di sicurezza 
    Art. 13 Conservazione della documentazione 
    Art. 14 Organismo di monitoraggio 
    Art. 15 Compiti e poteri dell'organismo di monitoraggio 
    Art. 16 Procedura di riesame del codice di condotta 
    Art. 17 Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche 
    Art. 18 Allegati 
 
Premesse 
 
A. Assolavoro 
    Assolavoro e' l'Associazione nazionale di categoria delle agenzie
per il lavoro, costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle  tre
rappresentanze preesistenti. Assolavoro e' il soggetto promotore  del
presente codice di condotta finalizzato a  stabilire  un  insieme  di
regole per la corretta applicazione del regolamento (UE)  n. 2016/679
in modo pratico, trasparente ed efficace, in base alle sfumature  del
particolare settore rappresentato  e  delle  correlate  attivita'  di
trattamento tipiche. 
    Assolavoro: 
      aderisce in qualita' di socio aggregato a Confindustria; 
      rappresenta  l'espressione  italiana  della  World   Employment
Confederation (WEC), la Confederazione mondiale delle agenzie per  il
lavoro; 
      fa  parte  dell'ASvis,  l'Alleanza  italiana  per  lo  sviluppo
sostenibile; 
      e' socio fondatore e parte datoriale di Forma.Temp  (Fondo  per
la  formazione  e  il  sostegno  al   reddito   dei   lavoratori   in
somministrazione)  ed  E.Bi.Temp  (Ente  bilaterale  per  il   lavoro
temporaneo, che eroga prestazioni e servizi a favore  dei  lavoratori
tramite agenzia); 
      e' socio fondatore degli «Stati generali del lavoro»,  la  rete
degli operatori privati per il lavoro e la formazione. 
      e' riconosciuta quale Parte sociale  e  interviene  stabilmente
alle audizioni convocate dal Governo, dagli organismi parlamentari  e
dalle regioni, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove
normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro. 
    L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard piu' elevati
di  tutela  e  rappresentanza,  nonche'   un'offerta   integrata   di
assistenza e informazione. 
    Alla data di adozione del presente codice di condotta, Assolavoro
riunisce le agenzie per il  lavoro  che  producono  circa  l'85%  del
fatturato  complessivo  legato  alla  somministrazione  di  lavoro  e
contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali ed e' pertanto  in  grado
di comprendere  le  esigenze  dei  propri  associati  e  di  definire
chiaramente l'attivita' di settore e gli ambiti di trattamento cui il
codice e' destinato ad applicarsi. 
 
B. Le agenzie per il lavoro 
    Le agenzie per il lavoro sono  operatori  autorizzati  dall'ANPAL
(Agenzia  nazionale  delle  politiche  attive  del  lavoro  sotto  la
vigilanza del Ministero del  lavoro)  a  seguito  di  una  articolata
procedura disciplinata dal capo I del decreto legislativo n. 276/2003
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio  2003,  n.  30».  Le  ApL  sono
iscritte in un apposito albo suddiviso in cinque sezioni: 
      1) agenzie di somministrazione di  tipo  generalista:  svolgono
attivita' di somministrazione di  manodopera.  L'autorizzazione  alla
somministrazione di tipo generalista autorizza automaticamente  anche
allo  svolgimento  delle  attivita'  di  intermediazione,  ricerca  e
selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.
Le agenzie  di  somministrazione  generalista  possono  somministrare
lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato; 
      2) agenzie di somministrazione  di  tipo  specialista:  possono
somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato; 
      3) agenzie di intermediazione: svolgono attivita' di mediazione
tra domanda e offerta di lavoro. Tali  agenzie  sono  automaticamente
iscritte anche alla quarta e alla quinta sezione; 
      4) agenzie di  ricerca  e  selezione  del  personale:  svolgono
attivita' di consulenza per l'individuazione delle candidature idonee
a ricoprire posizioni lavorative su incarico del committente; 
      5)  agenzie  di  supporto  alla  ricollocazione  professionale:
svolgono l'attivita', finalizzata alla ricollocazione nel mercato del
lavoro  di  prestatori  di  lavoro,   considerati   singolarmente   o
collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente. 
    L'autorizzazione e' inizialmente di natura provvisoria. Trascorsi
due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria,  l'ApL  potra'
richiedere l'autorizzazione  definitiva  che  verra'  rilasciata  una
volta verificati il possesso dei  requisiti  giuridici  e  finanziari
nonche' il corretto andamento dell'attivita'. 
    Le agenzie per il lavoro possono essere radiate dall'albo qualora
non svolgano correttamente l'attivita' o non adempiano regolarmente i
loro obblighi nei confronti dei lavoratori. 
    Nello specifico, il lavoro in somministrazione e'  una  tipologia
contrattuale introdotta in Italia nel 2003 e  sostituisce  il  lavoro
interinale entrato nell'ordinamento italiano nel 1997. 
    La disciplina di settore e'  volta  a  garantire  trasparenza  ed
efficienza del mercato del lavoro e  a  migliorare  le  capacita'  di
inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono  in  cerca
di una occupazione, con particolare attenzione alle fasce deboli  del
mercato del lavoro. Tuttavia, le ApL non si  occupano  esclusivamente
di somministrazione di lavoro, ma offrono ai lavoratori una serie  di
servizi volti alla formazione professionale e alla ricollocazione nel
mercato del lavoro. 
    Tutti   i   servizi   ai   candidati   e   lavoratori   di    cui
all'autorizzazione prevista per legge sono gratuiti. 
 
C. Finalita' del codice di condotta 
    Il considerando n. 98 del regolamento  (UE)  n. 2016/679  prevede
che  le  associazioni  o  altre  organizzazioni   rappresentanti   le
categorie  di  titolari  del  trattamento  o  di   responsabili   del
trattamento dovrebbero essere  incoraggiate  a  elaborare  codici  di
condotta che possano calibrare gli obblighi degli stessi tenuto conto
del potenziale rischio del trattamento per i diritti  e  le  liberta'
delle persone fisiche. 
    L'elaborazione del presente codice di condotta  viene  effettuata
su iniziativa di Assolavoro ai sensi dell'art. 40.2  del  regolamento
(UE)  n.  2016/679  con  l'obiettivo  di  contribuire  alla  corretta
applicazione del medesimo in funzione delle specificita' del  settore
delle APL ed e' redatto sulla base di quanto previsto dagli  articoli
40 e 41 del regolamento. 
 
D. Consultazione 
    Ai fini dell'approvazione del progetto di codice,  Assolavoro  ha
svolto diversi incontri con i propri associati nel  corso  dei  quali
sono state analizzate le criticita' applicative  della  normativa  in
materia di protezione dei dati personali con riferimento  al  settore
delle APL e sono state condivise le competenze ed esperienze maturate
nella prassi dai diversi attori coinvolti. Il progetto di  codice  di
condotta e' stato oggetto di diverse  condivisioni  e  modifiche  dal
momento di inizio dei lavori. 
    Il  progetto  di  codice   e'   stato   sottoposto   a   pubblica
consultazione  per  un  periodo  pari  a   trenta   giorni   mediante
pubblicazione sul sito istituzionale di Assolavoro. 
    L'avviso di pubblica consultazione e' stato  divulgato  con  nota
prot. n. 162.2020 di Assolavoro del 20 novembre  2020  pubblicata  in
data 23 novembre 2020 sul sito web di Assolavoro. 
    All'esito della pubblica consultazione, Assolavoro ha  analizzato
e tenuto in considerazione  le  osservazioni  pervenute  dai  diversi
soggetti  interessati,  anche  nell'ambito  degli  incontri   con   i
portatori d'interesse coinvolti nella consultazione,  come  descritto
nella relazione conclusiva trasmessa al Garante. 
 
                               Art. 1. 
 
                             Definizioni 
 
Ferme le definizioni contenute nell'art.  4  del  regolamento  UE  n.
679/2016 che si riportano o cui si rinvia espressamente, ai fini  del
presente CDC valgono le definizioni di  seguito  indicate.  La  forma
singolare include il plurale e viceversa. 
    1. «Agenzia per il lavoro» o «APL»: soggetto privato  autorizzato
dall'ANPAL a offrire i servizi relativi all'incontro  tra  domanda  e
offerta di lavoro e iscritto nell'Albo delle agenzie per il lavoro. 
    2. «Attivita' delle APL» o «Attivita'»: s'intendono le  attivita'
autorizzate dalla legge di intermediazione, ricerca e  selezione  del
personale, ricollocazione professionale, somministrazione di  lavoro,
nonche' tutte le attivita' connesse, quali a titolo  esemplificativo,
gestione di politiche attive del lavoro, formazione. 
 
    Attivita' delle APL autorizzate ex lege 
    3. «Intermediazione»: consiste nell'attivita' di  mediazione  tra
domanda e offerta  di  lavoro,  anche  in  relazione  all'inserimento
lavorativo dei disabili e  dei  gruppi  di  lavoratori  svantaggiati,
comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei  potenziali
lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati;
della promozione e gestione dell'incontro tra domanda  e  offerta  di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente,  di  tutte
le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della
attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale;  della
progettazione  ed  erogazione  di  attivita'  formative   finalizzate
all'inserimento lavorativo. 
    4. «Ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza
di direzione finalizzata alla risoluzione di una  specifica  esigenza
dell'organizzazione  committente,  attraverso   l'individuazione   di
candidature idonee a ricoprire una o  piu'  posizioni  lavorative  in
seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,
e   comprensiva    di:    analisi    del    contesto    organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e  definizione  delle
esigenze della stessa; definizione del profilo  di  competenze  e  di
capacita' della candidatura ideale;  pianificazione  e  realizzazione
del programma di ricerca delle candidature attraverso una  pluralita'
di canali di reclutamento; valutazione delle candidature  individuate
attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa  di
candidature  maggiormente  idonee;  progettazione  ed  erogazione  di
attivita'   formative   finalizzate    all'inserimento    lavorativo;
assistenza nella  fase  di  inserimento  dei  candidati;  verifica  e
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati. 
    5. «Somministrazione di  lavoro»:  si  articola  in  un  rapporto
trilaterale nel quale i soggetti  coinvolti  sono  l'agenzia  per  il
lavoro  (che  assume  il   lavoratore   alle   proprie   dipendenze),
l'utilizzatore (l'impresa, presso cui il  lavoratore  presta  la  sua
attivita')  ed  il  lavoratore.  L'istituto  della   somministrazione
consente alle aziende di beneficiare di prestazioni lavorative  senza
che  cio'   comporti   l'assunzione   di   oneri   tipici   derivanti
dall'instaurazione di un rapporto  di  lavoro.  Il  lavoratore  viene
inserito  nell'organizzazione  dell'impresa  utilizzatrice  e  lavora
sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima  a  condizioni  di
base economiche e normative complessivamente non inferiori  a  quelle
dei  dipendenti  di  pari  livello  dell'utilizzatore.  I  lavoratori
somministrati hanno altresi' diritto a fruire dei servizi  sociali  e
assistenziali di cui godono i  dipendenti  dell'utilizzatore  addetti
alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il  cui  godimento  sia
condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o
al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. La  forza
lavoro viene acquisita dall'azienda attraverso un contratto di natura
commerciale con l'APL. Successivamente l'APL invia in  «missione»,  a
tempo  determinato  o  a  tempo  indeterminato,  presso  l'azienda  i
lavoratori assunti alle proprie dipendenze. 
    6.  «Supporto  alla  ricollocazione  professionale»:  l'attivita'
effettuata su specifico  ed  esclusivo  incarico  dell'organizzazione
committente, anche in base ad  accordi  sindacali,  finalizzata  alla
ricollocazione nel  mercato  del  lavoro  di  prestatori  di  lavoro,
singolarmente   o   collettivamente   considerati,   attraverso    la
preparazione, la formazione finalizzata  all'inserimento  lavorativo,
l'accompagnamento  della  persona  e  l'affiancamento  della   stessa
nell'inserimento nella nuova attivita'. 
 
    Altre definizioni 
    7.  «Candidato»:  persona  fisica   che   presenti   la   propria
candidatura e/o venga individuato per ricoprire una o piu'  posizioni
lavorative ovvero per fruire dei servizi delle APL. 
    8.  «Cliente»:  il  soggetto/organizzazione  committente  che  si
rivolge alle APL per i  servizi  diversi  dalla  somministrazione  di
lavoro. 
    9. «Codice di condotta» o «CDC»: s'intende il presente  documento
approvato dal Garante per la protezione dei dati personali  ai  sensi
degli articoli 40 e 41 del  RGPD  avente  ad  oggetto  la  disciplina
relativa ai  trattamenti  tipici  del  settore  delle  APL,  volto  a
facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal RGPD. 
    10. «Codice privacy»: e' il decreto legislativo 30  giugno  2003,
n. 196 «Codice in materia di protezione dei  dati  personali»,  cosi'
come  modificato   dal   decreto   legislativo   n.101/2018   recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE». 
    11. «Comitato europeo per  la  protezione  dei  dati  personali»:
s'intende l'organismo dell'Unione istituito dal  regolamento,  dotato
di personalita' e rappresentato dal  suo  presidente  che  garantisce
l'applicazione coerente del regolamento. E' composto dalla figura  di
vertice di un'autorita' di controllo per ciascuno Stato membro e  dal
Garante  europeo  della  protezione  dei  dati   o   dai   rispettivi
rappresentanti. 
    12. «Comunicazione di dati»: ai sensi dell'art. 2-ter del  codice
privacy, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu'  soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare
nel territorio  dell'Unione  europea,  dal  responsabile  o  dal  suo
rappresentante nel  territorio  dell'Unione  europea,  dalle  persone
autorizzate, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del codice privacy, al
trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare
o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro  messa
a disposizione, consultazione o mediante interconnessione. 
    13. «Dati comuni»: si intende qualunque informazione relativa  ad
una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso  un
numero di identificazione personale, un identificativo on-line, etc. 
    14. «Dati giudiziari»: si intendono i dati relativi alle condanne
penali  e  ai  reati  o  a  connesse  misure  di  sicurezza  il   cui
trattamento,  secondo  il  disposto  dell'art.  2-octies  del  codice
privacy e' consentito, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, solo se
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti  dalla  legge,
di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le
liberta' degli interessati. In mancanza delle  predette  disposizioni
di legge o di regolamento, i trattamenti  nonche'  le  garanzie  sono
individuati con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottarsi,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
sentito il Garante. 
    15. «Diffusione»: ai sensi dell'art. 2-ter del codice privacy, il
dare conoscenza dei  dati  personali  a  soggetti  indeterminati,  in
qualunque forma, anche  mediante  la  loro  messa  a  disposizione  o
consultazione. 
    16. «Garante per la protezione dei dati personali»  o  «Garante»:
e' in Italia l'autorita' di controllo indipendente di cui all'art. 52
del  regolamento  incaricata  di   sorvegliare   l'applicazione   del
regolamento al fine di tutelare i diritti e le liberta'  fondamentali
delle persone fisiche. 
    17. «Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei  dati»  o
«WP29»:  era  l'organo  consultivo  indipendente   dell'UE   per   la
protezione dei dati personali  e  della  vita  privata  istituito  in
virtu' dell'art. 29 della direttiva  95/46/CE,  oggi  sostituito  dal
Comitato europeo per la protezione dei dati. 
    18. «Lavoratore somministrato»: e' un dipendente  della  APL  che
svolge  la  propria  attivita'  presso  l'utilizzatore  e  sotto   la
direzione e controllo di quest'ultimo (c.d. missione). 
    19. «Modello»: il modello generale di  controllo  sul  codice  di
condotta, contenente altresi' i  requisiti  minimi  di  funzionamento
dell'OdM, di cui all'allegato 3 al CDC. 
    20. «Organismo  di  monitoraggio»  o  «OdM»:  e'  l'organismo  di
monitoraggio accreditato dal Garante  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 41 RGPD e preposto al  controllo  sull'applicazione  ed  il
rispetto del presente codice di condotta. 
    21.  «Outsourcing»:  l'affidamento/esternalizzazione  parziale  o
totale da parte di un cliente ad una APL dell'incarico di svolgimento
dei servizi  connessi,  a  titolo  esemplificativo,  alla  selezione,
gestione, amministrazione delle risorse umane (es. acquisti). 
    22. «Particolari categorie di dati»: ai sensi dell'art.  9  RGPD,
si intendono i dati relativi alla salute nonche' i dati che  rivelino
l'orientamento sessuale  della  persona,  i  dati  genetici,  i  dati
biometrici, i dati personali idonei a rivelare l'origine  razziale  o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
o l'appartenenza sindacale. 
    23. «Regolamento» o «RGPD»:  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
la direttiva 95/46/CE. 
    24. «Responsabile del trattamento» o «Responsabile»:  la  persona
fisica  o  giuridica,  l'autorita'  pubblica,  il  servizio  o  altro
organismo che tratta  dati  personali  per  conto  del  titolare  del
trattamento. 
    25. «Social network  di  natura  professionale»:  social  network
attraverso il quale gli utenti condividono e  scambiano  informazioni
relative alle attitudini professionali, ai percorsi di  studio  e  di
formazione,  all'attivita'   lavorativa   svolta,   alle   esperienze
professionali e alla carriera. 
    26.  «Soggetto  promotore»:  Assolavoro,   soggetto   dotato   di
rappresentativita'  del  settore  delle  APL  come  descritto   nelle
premesse del presente CDC. 
    27. «Titolare del trattamento» o «Titolare»: la persona fisica  o
giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro  organismo  che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita'  e  i  mezzi
del trattamento di dati personali; quando le finalita' e i  mezzi  di
tale trattamento sono determinati dal  diritto  dell'Unione  o  degli
Stati membri, il titolare  del  trattamento  o  i  criteri  specifici
applicabili  alla  sua  designazione  possono  essere  stabiliti  dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
    28. «Trattamenti tipici»: s'intendono  i  trattamenti  principali
effettuati dall'APL in qualita' di  titolari  ed  elencati  a  titolo
esemplificativo nell'allegato 1 «Modello di registro dei trattamenti»
del presente codice di condotta. 
    29. «Utilizzatore»: il soggetto che usufruisce della forza lavoro
messa a disposizione dalla APL in forza di un  contratto  commerciale
di somministrazione di lavoro, a tempo determinato  o  indeterminato,
esercitando sul  lavoratore  somministrato  inviato  in  missione  il
potere di direzione e controllo.