Allegato Assolavoro Codice di condotta per il settore delle APL Ai sensi dell'art. 40 del regolamento UE n. 2016-679 Indice Premesse A. Assolavoro B. Le agenzie per il lavoro C. Finalita' del codice di condotta D. Consultazione E. Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche *** Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambito di applicazione, condizioni e modalita' di adesione al codice di condotta Art. 3 Modello di registro dei trattamenti tipici delle agenzie per il lavoro Art. 4 Ruolo privacy delle agenzie per il lavoro Art. 5 Categorie di dati trattati Art. 6 Basi giuridiche del trattamento dei dati da parte delle APL Art. 7 Indicazioni in ordine all'informativa da fornire ai candidati Art. 8 Comunicazione dati personali Art. 9 Termini di conservazione Art. 10 Esercizio dei diritti e garanzie per gli interessati nei trattamenti di dati con processi automatizzati Art. 11 Attribuzione di funzioni e compiti per il trattamento di dati personali Art. 12 Misure di sicurezza Art. 13 Conservazione della documentazione Art. 14 Organismo di monitoraggio Art. 15 Compiti e poteri dell'organismo di monitoraggio Art. 16 Procedura di riesame del codice di condotta Art. 17 Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche Art. 18 Allegati Premesse A. Assolavoro Assolavoro e' l'Associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro, costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti. Assolavoro e' il soggetto promotore del presente codice di condotta finalizzato a stabilire un insieme di regole per la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in modo pratico, trasparente ed efficace, in base alle sfumature del particolare settore rappresentato e delle correlate attivita' di trattamento tipiche. Assolavoro: aderisce in qualita' di socio aggregato a Confindustria; rappresenta l'espressione italiana della World Employment Confederation (WEC), la Confederazione mondiale delle agenzie per il lavoro; fa parte dell'ASvis, l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile; e' socio fondatore e parte datoriale di Forma.Temp (Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione) ed E.Bi.Temp (Ente bilaterale per il lavoro temporaneo, che eroga prestazioni e servizi a favore dei lavoratori tramite agenzia); e' socio fondatore degli «Stati generali del lavoro», la rete degli operatori privati per il lavoro e la formazione. e' riconosciuta quale Parte sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo, dagli organismi parlamentari e dalle regioni, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del lavoro. L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard piu' elevati di tutela e rappresentanza, nonche' un'offerta integrata di assistenza e informazione. Alla data di adozione del presente codice di condotta, Assolavoro riunisce le agenzie per il lavoro che producono circa l'85% del fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali ed e' pertanto in grado di comprendere le esigenze dei propri associati e di definire chiaramente l'attivita' di settore e gli ambiti di trattamento cui il codice e' destinato ad applicarsi. B. Le agenzie per il lavoro Le agenzie per il lavoro sono operatori autorizzati dall'ANPAL (Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro sotto la vigilanza del Ministero del lavoro) a seguito di una articolata procedura disciplinata dal capo I del decreto legislativo n. 276/2003 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30». Le ApL sono iscritte in un apposito albo suddiviso in cinque sezioni: 1) agenzie di somministrazione di tipo generalista: svolgono attivita' di somministrazione di manodopera. L'autorizzazione alla somministrazione di tipo generalista autorizza automaticamente anche allo svolgimento delle attivita' di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale. Le agenzie di somministrazione generalista possono somministrare lavoratori sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato; 2) agenzie di somministrazione di tipo specialista: possono somministrare lavoratori solo a tempo indeterminato; 3) agenzie di intermediazione: svolgono attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Tali agenzie sono automaticamente iscritte anche alla quarta e alla quinta sezione; 4) agenzie di ricerca e selezione del personale: svolgono attivita' di consulenza per l'individuazione delle candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su incarico del committente; 5) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale: svolgono l'attivita', finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, considerati singolarmente o collettivamente, su incarico dell'organizzazione committente. L'autorizzazione e' inizialmente di natura provvisoria. Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, l'ApL potra' richiedere l'autorizzazione definitiva che verra' rilasciata una volta verificati il possesso dei requisiti giuridici e finanziari nonche' il corretto andamento dell'attivita'. Le agenzie per il lavoro possono essere radiate dall'albo qualora non svolgano correttamente l'attivita' o non adempiano regolarmente i loro obblighi nei confronti dei lavoratori. Nello specifico, il lavoro in somministrazione e' una tipologia contrattuale introdotta in Italia nel 2003 e sostituisce il lavoro interinale entrato nell'ordinamento italiano nel 1997. La disciplina di settore e' volta a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una occupazione, con particolare attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro. Tuttavia, le ApL non si occupano esclusivamente di somministrazione di lavoro, ma offrono ai lavoratori una serie di servizi volti alla formazione professionale e alla ricollocazione nel mercato del lavoro. Tutti i servizi ai candidati e lavoratori di cui all'autorizzazione prevista per legge sono gratuiti. C. Finalita' del codice di condotta Il considerando n. 98 del regolamento (UE) n. 2016/679 prevede che le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta che possano calibrare gli obblighi degli stessi tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le liberta' delle persone fisiche. L'elaborazione del presente codice di condotta viene effettuata su iniziativa di Assolavoro ai sensi dell'art. 40.2 del regolamento (UE) n. 2016/679 con l'obiettivo di contribuire alla corretta applicazione del medesimo in funzione delle specificita' del settore delle APL ed e' redatto sulla base di quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del regolamento. D. Consultazione Ai fini dell'approvazione del progetto di codice, Assolavoro ha svolto diversi incontri con i propri associati nel corso dei quali sono state analizzate le criticita' applicative della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento al settore delle APL e sono state condivise le competenze ed esperienze maturate nella prassi dai diversi attori coinvolti. Il progetto di codice di condotta e' stato oggetto di diverse condivisioni e modifiche dal momento di inizio dei lavori. Il progetto di codice e' stato sottoposto a pubblica consultazione per un periodo pari a trenta giorni mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Assolavoro. L'avviso di pubblica consultazione e' stato divulgato con nota prot. n. 162.2020 di Assolavoro del 20 novembre 2020 pubblicata in data 23 novembre 2020 sul sito web di Assolavoro. All'esito della pubblica consultazione, Assolavoro ha analizzato e tenuto in considerazione le osservazioni pervenute dai diversi soggetti interessati, anche nell'ambito degli incontri con i portatori d'interesse coinvolti nella consultazione, come descritto nella relazione conclusiva trasmessa al Garante. Art. 1. Definizioni Ferme le definizioni contenute nell'art. 4 del regolamento UE n. 679/2016 che si riportano o cui si rinvia espressamente, ai fini del presente CDC valgono le definizioni di seguito indicate. La forma singolare include il plurale e viceversa. 1. «Agenzia per il lavoro» o «APL»: soggetto privato autorizzato dall'ANPAL a offrire i servizi relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e iscritto nell'Albo delle agenzie per il lavoro. 2. «Attivita' delle APL» o «Attivita'»: s'intendono le attivita' autorizzate dalla legge di intermediazione, ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, somministrazione di lavoro, nonche' tutte le attivita' connesse, quali a titolo esemplificativo, gestione di politiche attive del lavoro, formazione. Attivita' delle APL autorizzate ex lege 3. «Intermediazione»: consiste nell'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo. 4. «Ricerca e selezione del personale»: l'attivita' di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita' di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati. 5. «Somministrazione di lavoro»: si articola in un rapporto trilaterale nel quale i soggetti coinvolti sono l'agenzia per il lavoro (che assume il lavoratore alle proprie dipendenze), l'utilizzatore (l'impresa, presso cui il lavoratore presta la sua attivita') ed il lavoratore. L'istituto della somministrazione consente alle aziende di beneficiare di prestazioni lavorative senza che cio' comporti l'assunzione di oneri tipici derivanti dall'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il lavoratore viene inserito nell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice e lavora sotto la direzione ed il controllo di quest'ultima a condizioni di base economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore. I lavoratori somministrati hanno altresi' diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di servizio. La forza lavoro viene acquisita dall'azienda attraverso un contratto di natura commerciale con l'APL. Successivamente l'APL invia in «missione», a tempo determinato o a tempo indeterminato, presso l'azienda i lavoratori assunti alle proprie dipendenze. 6. «Supporto alla ricollocazione professionale»: l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attivita'. Altre definizioni 7. «Candidato»: persona fisica che presenti la propria candidatura e/o venga individuato per ricoprire una o piu' posizioni lavorative ovvero per fruire dei servizi delle APL. 8. «Cliente»: il soggetto/organizzazione committente che si rivolge alle APL per i servizi diversi dalla somministrazione di lavoro. 9. «Codice di condotta» o «CDC»: s'intende il presente documento approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 40 e 41 del RGPD avente ad oggetto la disciplina relativa ai trattamenti tipici del settore delle APL, volto a facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dal RGPD. 10. «Codice privacy»: e' il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», cosi' come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». 11. «Comitato europeo per la protezione dei dati personali»: s'intende l'organismo dell'Unione istituito dal regolamento, dotato di personalita' e rappresentato dal suo presidente che garantisce l'applicazione coerente del regolamento. E' composto dalla figura di vertice di un'autorita' di controllo per ciascuno Stato membro e dal Garante europeo della protezione dei dati o dai rispettivi rappresentanti. 12. «Comunicazione di dati»: ai sensi dell'art. 2-ter del codice privacy, il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del codice privacy, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione. 13. «Dati comuni»: si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, un identificativo on-line, etc. 14. «Dati giudiziari»: si intendono i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza il cui trattamento, secondo il disposto dell'art. 2-octies del codice privacy e' consentito, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti nonche' le garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante. 15. «Diffusione»: ai sensi dell'art. 2-ter del codice privacy, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 16. «Garante per la protezione dei dati personali» o «Garante»: e' in Italia l'autorita' di controllo indipendente di cui all'art. 52 del regolamento incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le liberta' fondamentali delle persone fisiche. 17. «Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati» o «WP29»: era l'organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata istituito in virtu' dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE, oggi sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati. 18. «Lavoratore somministrato»: e' un dipendente della APL che svolge la propria attivita' presso l'utilizzatore e sotto la direzione e controllo di quest'ultimo (c.d. missione). 19. «Modello»: il modello generale di controllo sul codice di condotta, contenente altresi' i requisiti minimi di funzionamento dell'OdM, di cui all'allegato 3 al CDC. 20. «Organismo di monitoraggio» o «OdM»: e' l'organismo di monitoraggio accreditato dal Garante ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 RGPD e preposto al controllo sull'applicazione ed il rispetto del presente codice di condotta. 21. «Outsourcing»: l'affidamento/esternalizzazione parziale o totale da parte di un cliente ad una APL dell'incarico di svolgimento dei servizi connessi, a titolo esemplificativo, alla selezione, gestione, amministrazione delle risorse umane (es. acquisti). 22. «Particolari categorie di dati»: ai sensi dell'art. 9 RGPD, si intendono i dati relativi alla salute nonche' i dati che rivelino l'orientamento sessuale della persona, i dati genetici, i dati biometrici, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale. 23. «Regolamento» o «RGPD»: regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 24. «Responsabile del trattamento» o «Responsabile»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 25. «Social network di natura professionale»: social network attraverso il quale gli utenti condividono e scambiano informazioni relative alle attitudini professionali, ai percorsi di studio e di formazione, all'attivita' lavorativa svolta, alle esperienze professionali e alla carriera. 26. «Soggetto promotore»: Assolavoro, soggetto dotato di rappresentativita' del settore delle APL come descritto nelle premesse del presente CDC. 27. «Titolare del trattamento» o «Titolare»: la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalita' e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. 28. «Trattamenti tipici»: s'intendono i trattamenti principali effettuati dall'APL in qualita' di titolari ed elencati a titolo esemplificativo nell'allegato 1 «Modello di registro dei trattamenti» del presente codice di condotta. 29. «Utilizzatore»: il soggetto che usufruisce della forza lavoro messa a disposizione dalla APL in forza di un contratto commerciale di somministrazione di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, esercitando sul lavoratore somministrato inviato in missione il potere di direzione e controllo.