(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
        Esercizio dei diritti e garanzie per gli interessati 
         nei trattamenti di dati con processi automatizzati 
 
    10.1 Ai sensi dell'art. 22, par. 2, lettere a) e c) RGPD, le  APL
possono effettuare trattamenti totalmente automatizzati nella  misura
in cui cio' sia necessario per lo svolgimento delle proprie attivita'
ovvero previo consenso dell'interessato e previa effettuazione di una
valutazione di impatto (c.d. DPIA) ai sensi dell'art. 35 del RGPD. 
    10.2 Affinche' la decisione automatizzata  ricada  nel  campo  di
applicazione  dell'art.  22  RGPD,  la  stessa  deve  essere   basata
unicamente su un trattamento automatizzato e produrre  effetti  sulla
sfera    giuridica    dell'interessato    o     comunque     incidere
significativamente sulla sua persona. Rientrano  in  tale  ambito  le
decisioni  finali  di  un  processo  che  siano  prese   in   maniera
completamente  automatizzata  (ovvero   senza   l'intervento   umano)
mediante l'utilizzo di  algoritmi  (tipicamente  fattori  di  calcolo
matematici e processi statistici) applicati ad  un  insieme  di  dati
personali di partenza effettivamente riconducibili all'interessato. 
    10.3  Per  i  trattamenti  totalmente  automatizzati  di  cui  al
presente paragrafo le APL attuano misure appropriate per  tutelare  i
diritti, le liberta' e i legittimi interessi dell'interessato, almeno
il diritto di ottenere l'intervento umano, di  esprimere  la  propria
opinione e di contestare la decisione, in  conformita'  all'art.  22,
par. 3, RGPD. Inoltre, nelle medesime ipotesi, le APL forniscono agli
interessati a  garanzia  del  principio  di  trasparenza  di  cui  al
regolamento: 
      informazioni  chiare  circa  i  meccanismi  posti   alla   base
dell'automatizzazione; 
      informazioni circa le valutazioni periodiche che vengono  poste
in   essere   per   verificare   l'affidabilita'   dello    strumento
automatizzato  impiegato  anche  in  relazione  alla  correttezza  ed
accuratezza  dei  risultati  dei  sistemi  algoritmici  nonche'   per
verificare che il rischio di errori  sia  minimizzato.  Le  verifiche
saranno  volte,  altresi',   a   verificare   la   conformita'   alle
disposizioni in materia di divieto di discriminazione; 
      indicazioni sulle forme di accesso ai dati. 
    10.4 Le APL adottano misure organizzative  e  tecniche  idonee  a
garantire  un  riscontro  telematico,  tempestivo  e  completo,  alle
richieste di esercizio dei  diritti  avanzate  dagli  interessati  ai
sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del RGPD, in  linea  con
una procedura interna per la gestione dei diritti degli  interessati.
Inoltre, in conformita' a quanto  previsto  dall'art.  20  del  RGPD,
l'esercizio del diritto alla portabilita' dei dati e'  limitato  alle
sole  ipotesi  nelle  quali  tali  dati  siano  trattati  con   mezzi
automatizzati, sulla base del consenso o per  dare  esecuzione  a  un
contratto ai sensi di quanto  previsto  rispettivamente  all'art.  6,
paragrafo  1,  lettera  a)  e  lettera  b)  del  RGPD.  Nel  caso  di
trattamento automatizzato, il titolare del trattamento  attua  misure
appropriate per  tutelare  i  diritti,  le  liberta'  e  i  legittimi
interessi   dell'interessato,   almeno   il   diritto   di   ottenere
l'intervento  umano  da  parte  del  titolare  del  trattamento,   di
esprimere la propria opinione e di contestare la decisione  ai  sensi
dell'art. 22, par. 3 del RGPD. 
    10.5 Tramite  specifica  richiesta  avanzata  mediante  invio  di
e-mail  all'indirizzo  riportato  sull'informativa  ovvero   mediante
specifica sezione a cio' dedicata del sito internet, gli  interessati
possono esercitare il diritto di ottenere conferma che sia o meno  in
corso un trattamento  di  dati  che  li  riguardano  e,  in  caso  di
riscontro positivo, ottenere  l'accesso  ai  propri  dati  personali,
rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento di  tali  dati,
presso  cui  possono  essere  esercitati  gli  ulteriori  diritti,  a
condizione che non  siano  applicabili  limitazioni  ai  sensi  degli
articoli 2-undecies del codice.  Le  tempistiche  di  evasione  delle
richieste  di  esercizio  dei  diritti,   comprensive   dell'iniziale
gestione delle stesse attraverso il sito e  del  successivo  concreto
riscontro, sono quelle stabilite dall'art. 12 del RGPD. 
    10.6 Nella presentazione della richiesta di esercizio dei  propri
diritti (diritto di accesso; rettifica; cancellazione;  integrazione;
limitazione; portabilita'; revoca del  consenso,  ove  previsto;  non
essere sottoposto a una decisione basata unicamente  sul  trattamento
automatizzato,  compresa  la  profilazione,   che   produca   effetti
giuridici  che  lo  riguardano  o  che   incida   in   modo   analogo
significativamente   sulla   sua   persona;   reclamo   al   Garante)
l'interessato fornisce idonei  elementi  al  fine  di  permettere  la
verifica della propria identita'. Esclusivamente nei casi in  cui  vi
siano dei dubbi circa l'identita' dell'interessato, le APL, in  linea
con la propria procedura interna per la gestione  dei  diritti  degli
interessati e comunque entro i termini previsti dall'art. 12, par.  3
e 4, RGPD, potranno chiedere una copia del documento di identita'. 
    Nel caso in cui l'interessato eserciti il diritto di opposizione,
ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1, del RGPD, le APL si astengono dal
trattare  ulteriormente  i  dati  personali  salvo   che   dimostrino
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al  trattamento
che  prevalgono  sugli  interessi,  sui  diritti  e  sulle   liberta'
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o  la  difesa
di un diritto in sede giudiziaria. 
    10.7 Le APL possono limitare l'esercizio dei  diritti,  ai  sensi
dell'art. 2-undecies del codice privacy, dando conto del  pregiudizio
effettivo e concreto che, nel  caso  specifico,  puo'  derivare  allo
svolgimento delle investigazioni  difensive  o  all'esercizio  di  un
diritto in sede giudiziaria. 
    10.8 L'esercizio dei diritti e l'adempimento  degli  obblighi  di
cui agli articoli da 12 a 22 del RGPD possono, in ogni  caso,  essere
ritardati, limitati o esclusi,  con  comunicazione  motivata  e  resa
senza ritardo all'interessato, a  meno  che  la  comunicazione  possa
compromettere la finalita' della limitazione, nella misura e  per  il
tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e  proporzionata,
tenuto conto dei  diritti  fondamentali  e  dei  legittimi  interessi
dell'interessato.