(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                 Attribuzione di funzioni e compiti 
                per il trattamento di dati personali 
 
    11.1 Le APL definiscono al proprio interno i ruoli  organizzativi
a cui  demandare,  tramite  designazione,  l'attuazione  dei  compiti
necessari per l'applicazione del codice di condotta e,  in  generale,
del regolamento. 
    11.2 Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai
sensi dell'art. 2-quaterdecies del codice privacy, sono informate del
fatto che i compiti loro assegnati comportano il trattamento di  dati
personali e sono adeguatamente e regolarmente  formate  in  modo  che
possano effettuarli in modo consapevole e professionale.