Art. 11. Attribuzione di funzioni e compiti per il trattamento di dati personali 11.1 Le APL definiscono al proprio interno i ruoli organizzativi a cui demandare, tramite designazione, l'attuazione dei compiti necessari per l'applicazione del codice di condotta e, in generale, del regolamento. 11.2 Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del codice privacy, sono informate del fatto che i compiti loro assegnati comportano il trattamento di dati personali e sono adeguatamente e regolarmente formate in modo che possano effettuarli in modo consapevole e professionale.