(Allegato-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
                      Organismo di monitoraggio 
 
    14.1 Fatti salvi i compiti e i poteri del  Garante  di  cui  agli
articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente  codice
di condotta da parte delle APL e' garantito da apposito organismo  di
monitoraggio, costituito e accreditato  ai  sensi  dell'art.  41  del
regolamento ed operante secondo regole  di  dettaglio  stabilite,  in
aggiunta a quelle di cui al presente art. 14, in apposito regolamento
dell'OdM. L'organismo di monitoraggio verra' designato come  indicato
all'art. 14.4, previo accreditamento da  parte  del  Garante  per  la
protezione di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.  41
RGPD e garantira' il rispetto del presente CDM. 
    14.2 L'OdM operera' nel rispetto della  normativa  applicabile  e
dei requisiti minimi di funzionamento dell'OdM di cui al presente CDC
nonche' di tutti i requisiti richiesti dall'all. 1 del  provvedimento
n. 98 del 10 giugno 2020 e anche secondo le diposizioni di  dettaglio
indicate nel regolamento interno sul funzionamento dell'Odm. 
    14.3  L'OdM  sara'  esterno   all'organizzazione   del   soggetto
promotore e sara' composto da un numero dispari di componenti, pari a
tre, di cui uno designato dal soggetto promotore, uno designato da un
soggetto istituzionale o comunque rappresentante,  nell'ambito  della
promozione del diritto al lavoro,  degli  interessi  di  candidati  a
posizioni  lavorative  o  alla  ricollocazione  e/o  alla  formazione
professionale, uno designato da un organismo paritetico dedicato alla
formazione professionale. L'OdM e' formato da membri con riconosciuta
esperienza sia giuridica che informatica in materia di protezione dei
dati personali, con particolare riguardo al settore delle APL nonche'
un'approfondita conoscenza ed esperienza nello svolgimento di compiti
di vigilanza e controllo. L'OdM dovra' garantire  che  la  competenza
posseduta dai suoi membri sia oggetto di aggiornamento  periodico  in
relazione  all'evolversi  della  disciplina   applicabile   e   della
tecnologia utilizzata  nel  settore  di  riferimento  del  codice  di
condotta. L'OdM sara'  presieduto  da  una  persona  di  riconosciuta
esperienza  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali,   con
particolare riguardo al settore delle  agenzie  per  il  lavoro,  che
svolgera'  funzioni  di  supervisione  e  cura  del  coordinamento  e
dell'organizzazione delle attivita' dell'OdM. 
    L'OdM puo' avvalersi di personale reclutato da  un  ente  esterno
indipendente che fornisce servizi di ricerca, formazione e  selezione
di risorse  umane.  Qualora  l'OdM  si  avvalga  di  collaboratori  o
fornitori  esterni  di  servizi   appositamente   delegati   per   lo
svolgimento delle attivita' di controllo, ad eccezione di quelle  che
comportano l'esercizio di poteri decisionali, che non possono  essere
delegate ad alcuno, devono essere approntate cautele atte a garantire
che  tali  soggetti  siano  individuati  tra  coloro  che  forniscono
sufficienti garanzie di competenza e affidabilita',  con  particolare
riferimento alla materia oggetto del codice di condotta. 
    14.4 Le attivita'  dell'OdM,  debitamente  rendicontate,  saranno
finanziate da parte di ciascuna delle APL aderenti al presente codice
di condotta, ivi incluse APL non  associate  al  soggetto  promotore,
secondo quote, stabilite in base  alle  procedure  e  al  regolamento
interno di cui al precedente 14.2. 
    14.5 Al fine di garantire all'OdM piena autonomia  di  iniziativa
e' previsto che lo stesso: 
      1) sia dotato di un budget per l'espletamento dei suoi  compiti
(trasferte, consulenze specialistiche, ecc.)  stabilito  mediante  le
regole e/o  le  modalita'  di  finanziamento  tali  da  garantire  la
sostenibilita' e la continuita' delle attivita' di monitoraggio; 
      2) possa chiedere ai soggetti aderenti al CDC ogni informazione
o dato ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
      3) determini la sua attivita' e  adotti  le  sue  decisioni  in
piena indipendenza. 
    14.6 L'incarico  all'organismo  di  monitoraggio  ha  una  durata
massima di cinque anni, non rinnovabile.  Prima  della  scadenza  del
mandato dell'OdM,  almeno  tre  mesi  prima,  il  soggetto  promotore
provvedera' a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella  nuova
composizione. 
    Salvo quanto stabilito  al  successivo  art.  15,  alla  scadenza
naturale del mandato, l'OdM uscente svolge le proprie  funzioni  fino
alla nomina di un nuovo OdM.