Art. 14. Organismo di monitoraggio 14.1 Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli articoli da 56 a 58 del regolamento, il rispetto del presente codice di condotta da parte delle APL e' garantito da apposito organismo di monitoraggio, costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del regolamento ed operante secondo regole di dettaglio stabilite, in aggiunta a quelle di cui al presente art. 14, in apposito regolamento dell'OdM. L'organismo di monitoraggio verra' designato come indicato all'art. 14.4, previo accreditamento da parte del Garante per la protezione di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 RGPD e garantira' il rispetto del presente CDM. 14.2 L'OdM operera' nel rispetto della normativa applicabile e dei requisiti minimi di funzionamento dell'OdM di cui al presente CDC nonche' di tutti i requisiti richiesti dall'all. 1 del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020 e anche secondo le diposizioni di dettaglio indicate nel regolamento interno sul funzionamento dell'Odm. 14.3 L'OdM sara' esterno all'organizzazione del soggetto promotore e sara' composto da un numero dispari di componenti, pari a tre, di cui uno designato dal soggetto promotore, uno designato da un soggetto istituzionale o comunque rappresentante, nell'ambito della promozione del diritto al lavoro, degli interessi di candidati a posizioni lavorative o alla ricollocazione e/o alla formazione professionale, uno designato da un organismo paritetico dedicato alla formazione professionale. L'OdM e' formato da membri con riconosciuta esperienza sia giuridica che informatica in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore delle APL nonche' un'approfondita conoscenza ed esperienza nello svolgimento di compiti di vigilanza e controllo. L'OdM dovra' garantire che la competenza posseduta dai suoi membri sia oggetto di aggiornamento periodico in relazione all'evolversi della disciplina applicabile e della tecnologia utilizzata nel settore di riferimento del codice di condotta. L'OdM sara' presieduto da una persona di riconosciuta esperienza in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al settore delle agenzie per il lavoro, che svolgera' funzioni di supervisione e cura del coordinamento e dell'organizzazione delle attivita' dell'OdM. L'OdM puo' avvalersi di personale reclutato da un ente esterno indipendente che fornisce servizi di ricerca, formazione e selezione di risorse umane. Qualora l'OdM si avvalga di collaboratori o fornitori esterni di servizi appositamente delegati per lo svolgimento delle attivita' di controllo, ad eccezione di quelle che comportano l'esercizio di poteri decisionali, che non possono essere delegate ad alcuno, devono essere approntate cautele atte a garantire che tali soggetti siano individuati tra coloro che forniscono sufficienti garanzie di competenza e affidabilita', con particolare riferimento alla materia oggetto del codice di condotta. 14.4 Le attivita' dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate da parte di ciascuna delle APL aderenti al presente codice di condotta, ivi incluse APL non associate al soggetto promotore, secondo quote, stabilite in base alle procedure e al regolamento interno di cui al precedente 14.2. 14.5 Al fine di garantire all'OdM piena autonomia di iniziativa e' previsto che lo stesso: 1) sia dotato di un budget per l'espletamento dei suoi compiti (trasferte, consulenze specialistiche, ecc.) stabilito mediante le regole e/o le modalita' di finanziamento tali da garantire la sostenibilita' e la continuita' delle attivita' di monitoraggio; 2) possa chiedere ai soggetti aderenti al CDC ogni informazione o dato ritenuti necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni; 3) determini la sua attivita' e adotti le sue decisioni in piena indipendenza. 14.6 L'incarico all'organismo di monitoraggio ha una durata massima di cinque anni, non rinnovabile. Prima della scadenza del mandato dell'OdM, almeno tre mesi prima, il soggetto promotore provvedera' a richiedere l'accreditamento dell'organismo nella nuova composizione. Salvo quanto stabilito al successivo art. 15, alla scadenza naturale del mandato, l'OdM uscente svolge le proprie funzioni fino alla nomina di un nuovo OdM.