Art. 15. Compiti e poteri dell'organismo di monitoraggio 15.1 Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti, l'organismo di monitoraggio e' dotato delle caratteristiche essenziali previste dall'art. 41 del regolamento Ue n. 2016/679 nonche' previste dall'all. 1 del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020, quali: a. onorabilita': Non potranno essere nominati coloro che: si trovino in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; siano stati radiati da albi professionali per motivi disciplinari o per altri motivi; abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore ad un anno; per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; fermo quanto sopra disposto e salvi gli effetti della riabilitazione, siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ovvero siano stati condannati con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato. b. indipendenza ed imparzialita' Al fine di garantire la piena indipendenza e imparzialita' dei componenti dell'OdM, evitando qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi, e' previsto che, sia l'organismo nel proprio complesso che i singoli componenti dello stesso, non debbano subire alcuna ingerenza nell'esercizio delle proprie attivita' da parte degli aderenti al presente codice di condotta. Nello svolgimento delle proprie funzioni di controllo, inoltre, l'OdM non sara' soggetto, in via diretta o indiretta, ad alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte delle APL. L'OdM adottera' le proprie decisioni senza che alcuno degli organi delle APL possa sindacarle. c. conflitto di interessi Ciascun componente dell'organismo deve costantemente garantire la massima imparzialita' ed indipendenza anche evitando ogni situazione di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per se' stesso che in riferimento a propri parenti, affini entro il terzo grado, coniugi o conviventi. A tal fine, ogni componente dovra' inderogabilmente dichiarare senza alcun ingiustificato ritardo, preliminarmente alla formalizzazione della propria nomina ed in qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui al presente codice di condotta, qualsiasi circostanza in grado di configurare o comunque determinare un conflitto di interessi, conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi processo decisionale e dal compiere qualsivoglia attivita' in seno all'OdM per cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto. d. competenza Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, e' essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca un adeguato livello di competenza, da intendersi come l'insieme delle conoscenze, delle esperienze e degli strumenti necessari ad un efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione, i componenti dovranno avere, sia singolarmente che nel loro insieme come organismo, un'approfondita conoscenza e dimestichezza riguardo al settore delle APL, con particolare riguardo ai profili di protezione dei dati personali. e. autonomia finanziaria Le attivita' dell'OdM, debitamente rendicontate, saranno finanziate secondo le modalita' di cui agli articoli 14.3, 14.4 e 14.5 del presente codice di condotta, descritte nel regolamento interno sul funzionamento dell'OdM. 15.2 L'organismo di monitoraggio fungera' da referente principale per il Garante per la protezione dei dati personali per qualsiasi questione che possa sorgere in relazione all'applicazione del CDC. L'organismo di monitoraggio dovra' mediante idonea procedura informare senza indebito ritardo delle misure adottate e dei motivi della loro adozione nel caso di violazioni che comportino la sospensione o l'esclusione del titolare/responsabile aderente al codice. 15.3 Nello svolgimento dei propri compiti, l'organismo di monitoraggio persegue i seguenti obiettivi: promuovere l'applicazione uniforme del CDC e della normativa in materia di protezione dei dati personali al settore delle APL come previsto nel CDC; sensibilizzare i soggetti aderenti al CDC rispetto alle tematiche di protezione dei dati personali; garantire il controllo effettivo ed imparziale sul rispetto del CDC. 15.4 L'OdM adotta annualmente il piano dei controlli sulla corretta attuazione del CDC da parte dei soggetti aderenti. Il piano dei controlli dovra' garantire il monitoraggio dell'applicazione del CDC in modo trasparente, appropriato, efficace, verificabile e non discriminatorio, assicurando il controllo imparziale su tutti i soggetti aderenti nel periodo di durata. In relazione alla corretta attuazione del CDC, l'OdM svolge attivita' di audit nei confronti del 20% dei soggetti aderenti su base annua. 15.5 L'OdM riceve, gestisce, decide sui reclami aventi ad oggetto l'inadempimento delle disposizioni del codice di condotta ed istituisce e tiene aggiornato idoneo registro di reclami e azioni correttive e/o sanzionatorie. La procedura di gestione dei reclami deve rispettare i requisiti anche procedurali di cui all'all. 1 del provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020 e dovra' essere pubblicata dall'OdM entro dieci giorni dalla pubblicazione del CDC ed essere resa disponibile sul sito dell'OdM. Fatto salvo il diritto dell'interessato alla presentazione di un reclamo al Garante e/o all'avvio di procedure giudiziali di tutela dei propri diritti ai sensi degli articoli 77 e 79 del regolamento, ogni soggetto che ritenga che i propri diritti e le proprie liberta' siano stati lesi da uno o piu' trattamenti svolti da parte di un aderente al presente codice di condotta, potra' proporre reclamo all'OdM, inviando apposita istanza scritta che dovra' contenere una breve descrizione dei fatti e del pregiudizio lamentato. La presentazione di un reclamo al Garante preclude l'avvio, o determina l'improcedibilita' qualsiasi sia lo stato di svolgimento, di una procedura avente il medesimo oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM. 15.6 Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo da parte dell'interessato, l'OdM dovra' darne notizia al soggetto aderente coinvolto, affinche' quest'ultimo possa, entro i successivi trenta giorni lavorativi, presentare le proprie memorie. Garantendo piena imparzialita' e contraddittorio in ogni fase della procedura, qualora gli elementi acquisiti gia' consentano all'OdM di definire la controversia, quest'ultimo dovra' adottare la propria decisione entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie memorie da parte dell'aderente. Diversamente, l'OdM potra' richiedere ad entrambe le parti ulteriori precisazioni, cosi' come l'acquisizione di documenti o lo svolgimento di audizioni, raccogliendo in ogni caso tutti gli elementi necessari alla definizione del reclamo, che non potra' avvenire oltre novanta giorni lavorativi successivi alla data di presentazione dello stesso da parte dell'interessato. 15.7 Ai fini della corretta applicazione del CDC, l'OdM puo' irrogare ai soggetti aderenti misure correttive o interdittive che dovranno essere inserite in un idoneo registro costantemente aggiornato. In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei propri poteri, o delle decisioni adottate all'esito della procedura di reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potra' decidere, fornendo adeguata motivazione, di applicare al soggetto aderente, in dipendenza della gravita' della violazione eventualmente riscontrata, una o piu' delle seguenti misure: a. un invito al soggetto aderente a modificare la condotta, in considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del codice di condotta; b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente al soggetto aderente; c. la sospensione temporanea dall'adesione al presente codice di condotta; d. l'esclusione dal presente codice di condotta del soggetto aderente. Previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti, le decisioni adottate dall'OdM all'esito della definizione di procedure di reclamo di cui sopra devono essere pubblicate, anche in forma sintetica, in apposita sezione del sito web dell'organismo, qualora dalle stesse sia derivata la sospensione temporanea o l'esclusione dal codice di condotta. 15.8 L'OdM ha il compito di assolvere agli obblighi di comunicazione e reportistica derivanti dal CDC, in particolare: trasmette al Garante una relazione su base annuale circa l'andamento del CDC, i controlli effettuati, le procedure di reclamo definite e le azioni intraprese in caso di violazione dello stesso da parte di un soggetto aderente; esamina, entro termini ragionevoli, le richieste di adesione al CDC e verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione dell'APL richiedente nonche' la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2.2 del presente CDC. 15.9 L'OdM svolge tutte le verifiche ritenute opportune, ivi incluse le ispezioni, sulla base di una metodologia definita con particolare riferimento, al tipo di verifica da utilizzare (autovalutazione, audit, ispezioni, in loco o in remoto, questionari, relazioni periodiche, ecc.), ai criteri oggetto di verifica e alle modalita' di documentazione e gestione dei relativi risultati. L'OdM potra' avvalersi anche del supporto di terzi soggetti incaricati ad hoc sia in remoto che presso la sede delle APL. I soggetti aderenti saranno tenuti a prestare la massima collaborazione ai fini del proficuo svolgimento di tali attivita'. 15.10 Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e i compiti dell'organismo che non sia specificamente disciplinato dal presente codice di condotta, si applichera' il regolamento interno dell'OdM.