(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
           Compiti e poteri dell'organismo di monitoraggio 
 
    15.1 Per poter  svolgere  in  modo  efficace  i  propri  compiti,
l'organismo  di  monitoraggio   e'   dotato   delle   caratteristiche
essenziali previste dall'art.  41  del  regolamento  Ue  n.  2016/679
nonche' previste dall'all. 1 del provvedimento n. 98  del  10  giugno
2020, quali: 
 
a. onorabilita': 
    Non potranno essere nominati coloro che: 
      si  trovino  in  una  delle  condizioni  di  ineleggibilita'  o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 
      siano  stati  radiati  da   albi   professionali   per   motivi
disciplinari o per altri motivi; 
      abbiano riportato condanna, anche se con pena  condizionalmente
sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei  delitti
previsti  dal  regio  decreto  16   marzo   1942,   n.   267   (legge
fallimentare), o per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro
V del codice civile, o per un delitto non colposo, per un  tempo  non
inferiore  ad  un  anno;  per   un   delitto   contro   la   pubblica
amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l'economia pubblica; 
      abbiano riportato una condanna, anche non definitiva,  per  uno
dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      fermo  quanto  sopra  disposto  e  salvi  gli   effetti   della
riabilitazione,  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ovvero  siano  stati  condannati
con sentenza irrevocabile per un qualsiasi reato. 
 
b. indipendenza ed imparzialita' 
    Al fine di garantire la piena indipendenza  e  imparzialita'  dei
componenti  dell'OdM,  evitando  qualsiasi  forma  di   interferenza,
condizionamento o  conflitto  di  interessi,  e'  previsto  che,  sia
l'organismo nel proprio complesso  che  i  singoli  componenti  dello
stesso, non debbano  subire  alcuna  ingerenza  nell'esercizio  delle
proprie attivita' da parte  degli  aderenti  al  presente  codice  di
condotta. Nello svolgimento  delle  proprie  funzioni  di  controllo,
inoltre, l'OdM non sara' soggetto, in via  diretta  o  indiretta,  ad
alcuna forma di controllo, direzione o vigilanza da parte delle  APL.
L'OdM adottera' le proprie decisioni senza che  alcuno  degli  organi
delle APL possa sindacarle. 
 
c. conflitto di interessi 
    Ciascun componente dell'organismo deve costantemente garantire la
massima imparzialita' ed indipendenza anche evitando ogni  situazione
di conflitto di interessi, reale o anche solo potenziale, sia per se'
stesso che in riferimento a propri parenti,  affini  entro  il  terzo
grado, coniugi o conviventi.  A  tal  fine,  ogni  componente  dovra'
inderogabilmente  dichiarare  senza  alcun  ingiustificato   ritardo,
preliminarmente alla  formalizzazione  della  propria  nomina  ed  in
qualunque momento nel corso dell'esecuzione dei propri compiti di cui
al presente codice di condotta, qualsiasi  circostanza  in  grado  di
configurare  o  comunque  determinare  un  conflitto  di   interessi,
conseguentemente astenendosi dal prendere parte a qualsiasi  processo
decisionale e dal compiere qualsivoglia attivita' in seno all'OdM per
cui rilevi il conflitto di interessi che lo vede coinvolto. 
 
d. competenza 
    Ai fini di un  corretto  ed  efficiente  svolgimento  dei  propri
compiti, e' essenziale che ciascun componente dell'OdM garantisca  un
adeguato livello di competenza, da intendersi  come  l'insieme  delle
conoscenze, delle  esperienze  e  degli  strumenti  necessari  ad  un
efficiente svolgimento delle funzioni assegnate. Per tale ragione,  i
componenti dovranno avere, sia singolarmente  che  nel  loro  insieme
come organismo, un'approfondita conoscenza e  dimestichezza  riguardo
al  settore  delle  APL,  con  particolare  riguardo  ai  profili  di
protezione dei dati personali. 
 
e. autonomia finanziaria 
    Le  attivita'   dell'OdM,   debitamente   rendicontate,   saranno
finanziate secondo le modalita' di cui agli  articoli  14.3,  14.4  e
14.5 del presente  codice  di  condotta,  descritte  nel  regolamento
interno sul funzionamento dell'OdM. 
    15.2 L'organismo di monitoraggio fungera' da referente principale
per il Garante per la protezione dei  dati  personali  per  qualsiasi
questione che possa sorgere in relazione  all'applicazione  del  CDC.
L'organismo  di  monitoraggio  dovra'   mediante   idonea   procedura
informare senza indebito ritardo delle misure adottate e  dei  motivi
della  loro  adozione  nel  caso  di  violazioni  che  comportino  la
sospensione o  l'esclusione  del  titolare/responsabile  aderente  al
codice. 
    15.3  Nello  svolgimento  dei  propri  compiti,  l'organismo   di
monitoraggio persegue i seguenti obiettivi: 
      promuovere l'applicazione uniforme del CDC e della normativa in
materia di protezione dei dati personali al settore  delle  APL  come
previsto nel CDC; 
      sensibilizzare  i  soggetti  aderenti  al  CDC  rispetto   alle
tematiche di protezione dei dati personali; 
      garantire il controllo effettivo ed imparziale sul rispetto del
CDC. 
    15.4 L'OdM  adotta  annualmente  il  piano  dei  controlli  sulla
corretta attuazione del CDC da parte dei soggetti aderenti. Il  piano
dei controlli dovra' garantire il monitoraggio dell'applicazione  del
CDC in modo trasparente, appropriato, efficace,  verificabile  e  non
discriminatorio, assicurando  il  controllo  imparziale  su  tutti  i
soggetti aderenti nel periodo di durata. In relazione  alla  corretta
attuazione del CDC, l'OdM svolge attivita' di audit nei confronti del
20% dei soggetti aderenti su base annua. 
    15.5 L'OdM riceve, gestisce, decide sui reclami aventi ad oggetto
l'inadempimento  delle  disposizioni  del  codice  di   condotta   ed
istituisce e tiene aggiornato idoneo registro  di  reclami  e  azioni
correttive e/o sanzionatorie. La procedura di  gestione  dei  reclami
deve rispettare i requisiti anche procedurali di cui all'all.  1  del
provvedimento n. 98 del 10 giugno 2020  e  dovra'  essere  pubblicata
dall'OdM entro dieci giorni dalla pubblicazione  del  CDC  ed  essere
resa  disponibile  sul  sito  dell'OdM.  Fatto   salvo   il   diritto
dell'interessato alla presentazione di  un  reclamo  al  Garante  e/o
all'avvio di procedure giudiziali di tutela  dei  propri  diritti  ai
sensi degli articoli 77 e  79  del  regolamento,  ogni  soggetto  che
ritenga che i propri diritti e le proprie liberta' siano  stati  lesi
da uno o piu' trattamenti svolti da parte di un aderente al  presente
codice  di  condotta,  potra'  proporre  reclamo  all'OdM,   inviando
apposita istanza scritta che dovra' contenere una  breve  descrizione
dei fatti e del pregiudizio lamentato. La presentazione di un reclamo
al Garante preclude l'avvio, o determina l'improcedibilita' qualsiasi
sia lo stato di svolgimento, di  una  procedura  avente  il  medesimo
oggetto o comunque attinente alle medesime questioni dinanzi all'OdM. 
    15.6 Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento  del  reclamo
da parte dell'interessato, l'OdM dovra'  darne  notizia  al  soggetto
aderente coinvolto, affinche' quest'ultimo possa, entro i  successivi
trenta giorni lavorativi, presentare le proprie  memorie.  Garantendo
piena imparzialita' e contraddittorio in ogni fase  della  procedura,
qualora gli elementi acquisiti gia' consentano all'OdM di definire la
controversia, quest'ultimo dovra' adottare la propria decisione entro
quarantacinque giorni lavorativi dalla data di deposito delle proprie
memorie da parte dell'aderente. Diversamente, l'OdM potra' richiedere
ad   entrambe   le   parti   ulteriori   precisazioni,   cosi'   come
l'acquisizione  di  documenti  o   lo   svolgimento   di   audizioni,
raccogliendo  in  ogni  caso  tutti  gli  elementi   necessari   alla
definizione del reclamo, che non potra' avvenire oltre novanta giorni
lavorativi successivi alla data  di  presentazione  dello  stesso  da
parte dell'interessato. 
    15.7 Ai fini della corretta  applicazione  del  CDC,  l'OdM  puo'
irrogare ai soggetti aderenti misure correttive  o  interdittive  che
dovranno  essere  inserite  in  un  idoneo   registro   costantemente
aggiornato. 
    In conseguenza dei controlli effettuati in esecuzione dei  propri
poteri, o delle  decisioni  adottate  all'esito  della  procedura  di
reclamo di cui al precedente comma, l'OdM potra'  decidere,  fornendo
adeguata  motivazione,  di  applicare  al   soggetto   aderente,   in
dipendenza della gravita' della violazione eventualmente riscontrata,
una o piu' delle seguenti misure: 
      a. un invito al soggetto aderente a modificare la condotta,  in
considerazione di una maggiore aderenza alle previsioni del codice di
condotta; 
      b. un richiamo formale indirizzato esclusivamente  al  soggetto
aderente; 
      c. la sospensione temporanea dall'adesione al  presente  codice
di condotta; 
      d. l'esclusione dal presente codice di  condotta  del  soggetto
aderente. 
    Previo oscuramento dei dati personali eventualmente presenti,  le
decisioni adottate dall'OdM all'esito della definizione di  procedure
di reclamo di cui sopra devono  essere  pubblicate,  anche  in  forma
sintetica, in apposita sezione del sito web  dell'organismo,  qualora
dalle stesse sia derivata la sospensione  temporanea  o  l'esclusione
dal codice di condotta. 
    15.8  L'OdM  ha  il  compito  di  assolvere  agli   obblighi   di
comunicazione e reportistica derivanti dal CDC, in particolare: 
      trasmette al  Garante  una  relazione  su  base  annuale  circa
l'andamento del CDC, i controlli effettuati, le procedure di  reclamo
definite e le azioni intraprese in caso di violazione dello stesso da
parte di un soggetto aderente; 
      esamina, entro termini ragionevoli, le richieste di adesione al
CDC  e  verifica  l'assenza  di  circostanze  ostative   all'adesione
dell'APL richiedente nonche' la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2.2 del presente CDC. 
    15.9 L'OdM svolge tutte  le  verifiche  ritenute  opportune,  ivi
incluse le ispezioni, sulla base  di  una  metodologia  definita  con
particolare  riferimento,  al  tipo   di   verifica   da   utilizzare
(autovalutazione, audit, ispezioni, in loco o in remoto, questionari,
relazioni periodiche, ecc.), ai criteri oggetto di  verifica  e  alle
modalita' di documentazione e gestione dei relativi risultati.  L'OdM
potra' avvalersi anche del supporto di terzi soggetti  incaricati  ad
hoc sia in remoto che presso la sede delle APL. I  soggetti  aderenti
saranno tenuti a prestare  la  massima  collaborazione  ai  fini  del
proficuo svolgimento di tali attivita'. 
    15.10 Per ogni aspetto riguardante il funzionamento e  i  compiti
dell'organismo che non sia specificamente disciplinato  dal  presente
codice di condotta, si applichera' il regolamento interno dell'OdM.