(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
             Procedura di riesame del codice di condotta 
 
    16.1  In  caso  di  necessita'   di   adeguamento   a   qualsiasi
modifica/novita'  nell'applicazione  e/o  nell'interpretazione  della
legge o in caso di nuovi sviluppi tecnologici che  possano  avere  un
impatto sul trattamento dei dati effettuato dai soggetti  aderenti  o
sulle disposizioni del CDC il presente CDC potra' essere  oggetto  di
modifiche su istanza del  soggetto  promotore,  che  dovranno  essere
sottoposte al Garante ai sensi dell'art. 40, par. 5 e ss., del RGPD. 
    16.2  L'OdM  fornisce  al   soggetto   promotore   periodicamente
informazioni significative sul suo funzionamento  specie  quelle  che
evidenziano la necessita' di  apportare  modifiche  o  proroghe  allo
stesso e contribuisce al riesame  del  funzionamento  del  codice  di
condotta.