Art. 16. Procedura di riesame del codice di condotta 16.1 In caso di necessita' di adeguamento a qualsiasi modifica/novita' nell'applicazione e/o nell'interpretazione della legge o in caso di nuovi sviluppi tecnologici che possano avere un impatto sul trattamento dei dati effettuato dai soggetti aderenti o sulle disposizioni del CDC il presente CDC potra' essere oggetto di modifiche su istanza del soggetto promotore, che dovranno essere sottoposte al Garante ai sensi dell'art. 40, par. 5 e ss., del RGPD. 16.2 L'OdM fornisce al soggetto promotore periodicamente informazioni significative sul suo funzionamento specie quelle che evidenziano la necessita' di apportare modifiche o proroghe allo stesso e contribuisce al riesame del funzionamento del codice di condotta.