Art. 17. Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche Il presente codice di condotta, inserito nei registri di cui all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed acquista efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione. Il codice di condotta puo' essere soggetto a modifiche in caso di aggiornamenti successivi all'entrata in vigore che dipendano da cambiamenti di natura normativa e/o regolatoria e/o della prassi e degli usi nel settore di riferimento.