(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
        Entrata in vigore del codice di condotta e modifiche 
 
    Il presente codice di condotta,  inserito  nei  registri  di  cui
all'art. 40, paragrafi 6 e 11, del regolamento, e'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed acquista efficacia il
giorno successivo a quello della pubblicazione. 
    Il codice di condotta puo' essere soggetto a modifiche in caso di
aggiornamenti successivi  all'entrata  in  vigore  che  dipendano  da
cambiamenti di natura normativa e/o regolatoria e/o  della  prassi  e
degli usi nel settore di riferimento.