(Allegato-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
           Ambito di applicazione, condizioni e modalita' 
                  di adesione al codice di condotta 
 
    2.1 Fermo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in  materia
di ambito di applicazione territoriale,  il  codice  di  condotta  si
applica a tutte  le  APL  associate  al  soggetto  promotore  che  vi
aderiscono nel rispetto della procedura di seguito specificata. 
    2.2 Possono aderire al CDC anche le APL non associate al soggetto
promotore Assolavoro purche' abbiano sede legale in  Italia  e  siano
iscritte all'Albo informatico nazionale delle agenzie per il lavoro a
seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di  ANPAL  o  altra
autorita' successivamente prevista, ai sensi della normativa vigente.
L'adesione al CDC e' libera e facoltativa e  non  solleva  l'aderente
dall'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento, dal  codice
privacy,  dai  provvedimenti  applicabili  emessi   dal   Garante   e
dall'osservanza delle linee guida o di indirizzo emessi dal  Comitato
europeo per la protezione dei dati personali. 
    2.3 Ciascuna APL aderente ha facolta' di comunicare all'organismo
di monitoraggio il nominativo delle societa' appartenenti al  proprio
gruppo societario nell'ambito del territorio nazionale che aderiscono
al presente CDC. 
    2.4 L'adesione al CDC discende da una volonta' esplicita dell'APL
che, riconoscendosi  nei  valori  espressi  nel  CDC,  si  impegna  a
rispettare quanto in esso disciplinato. 
    2.5 L'adesione al codice di condotta determina,  per  i  soggetti
aderenti, l'impegno e il vincolo di: 
      rispettare i principi  e  applicare  le  indicazioni  contenuti
nello stesso; 
      accettare  e  collaborare  alle  attivita'  di  sorveglianza  e
controllo in esso previste; 
      concorrere all'attuazione del CDC. 
    2.6 Il meccanismo di adesione e le relative istruzioni sono messe
a disposizione  dal  soggetto  promotore  tramite  il  sito  internet
www.assolavoro.eu e il sito  internet  dell'OdM.  L'adesione  avviene
tramite la compilazione e  la  trasmissione  all'OdM  della  relativa
«richiesta di adesione», scaricabile direttamente dal sito  internet,
la quale dovra' essere sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
soggetto che intende aderire. L'OdM verifica l'assenza di circostanze
ostative all'adesione del soggetto richiedente. 
    2.7 L'OdM, accertato il possesso da  parte  del  richiedente  dei
necessari  requisiti,  anche  in   riferimento   agli   obblighi   di
contribuzione di cui  al  successivo  art.  14.5,  approva  la  nuova
adesione e  provvede  a  darne  notizia  al  consiglio  direttivo  di
Assolavoro, dandone informazione al Garante. 
    2.8 L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al
codice di condotta regolarmente presentata da parte di una APL dovra'
essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale
diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione.
In quest'ultimo caso, tuttavia,  l'APL  richiedente  dovra'  allegare
alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per
superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego. 
    2.9 L'adesione al codice di  condotta  comporta  l'iscrizione  al
registro delle APL aderenti che e' tenuto dall'OdM e  pubblicato  sul
proprio sito internet. 
    2.10 Il soggetto che aderisce  al  CDC  e'  l'unico  responsabile
della corretta applicazione ed attuazione degli obblighi previsti dal
codice di condotta.