Art. 2. Ambito di applicazione, condizioni e modalita' di adesione al codice di condotta 2.1 Fermo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento in materia di ambito di applicazione territoriale, il codice di condotta si applica a tutte le APL associate al soggetto promotore che vi aderiscono nel rispetto della procedura di seguito specificata. 2.2 Possono aderire al CDC anche le APL non associate al soggetto promotore Assolavoro purche' abbiano sede legale in Italia e siano iscritte all'Albo informatico nazionale delle agenzie per il lavoro a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte di ANPAL o altra autorita' successivamente prevista, ai sensi della normativa vigente. L'adesione al CDC e' libera e facoltativa e non solleva l'aderente dall'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento, dal codice privacy, dai provvedimenti applicabili emessi dal Garante e dall'osservanza delle linee guida o di indirizzo emessi dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali. 2.3 Ciascuna APL aderente ha facolta' di comunicare all'organismo di monitoraggio il nominativo delle societa' appartenenti al proprio gruppo societario nell'ambito del territorio nazionale che aderiscono al presente CDC. 2.4 L'adesione al CDC discende da una volonta' esplicita dell'APL che, riconoscendosi nei valori espressi nel CDC, si impegna a rispettare quanto in esso disciplinato. 2.5 L'adesione al codice di condotta determina, per i soggetti aderenti, l'impegno e il vincolo di: rispettare i principi e applicare le indicazioni contenuti nello stesso; accettare e collaborare alle attivita' di sorveglianza e controllo in esso previste; concorrere all'attuazione del CDC. 2.6 Il meccanismo di adesione e le relative istruzioni sono messe a disposizione dal soggetto promotore tramite il sito internet www.assolavoro.eu e il sito internet dell'OdM. L'adesione avviene tramite la compilazione e la trasmissione all'OdM della relativa «richiesta di adesione», scaricabile direttamente dal sito internet, la quale dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che intende aderire. L'OdM verifica l'assenza di circostanze ostative all'adesione del soggetto richiedente. 2.7 L'OdM, accertato il possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti, anche in riferimento agli obblighi di contribuzione di cui al successivo art. 14.5, approva la nuova adesione e provvede a darne notizia al consiglio direttivo di Assolavoro, dandone informazione al Garante. 2.8 L'eventuale mancata accettazione della domanda di adesione al codice di condotta regolarmente presentata da parte di una APL dovra' essere brevemente motivata da parte dell'OdM, fermo restando che tale diniego non preclude il successivo rinnovo della domanda di adesione. In quest'ultimo caso, tuttavia, l'APL richiedente dovra' allegare alla nuova istanza una breve nota che illustri le misure adottate per superare le ragioni che avevano condotto al precedente diniego. 2.9 L'adesione al codice di condotta comporta l'iscrizione al registro delle APL aderenti che e' tenuto dall'OdM e pubblicato sul proprio sito internet. 2.10 Il soggetto che aderisce al CDC e' l'unico responsabile della corretta applicazione ed attuazione degli obblighi previsti dal codice di condotta.