(Allegato-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
           Modello di registro delle agenzie per il lavoro 
 
    3.1 Le APL, a seguito  dell'entrata  in  vigore  del  RGPD  hanno
quindi adottato un registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del
regolamento.  Il  modello  di  registro  dei   trattamenti   di   cui
all'allegato 1 ha natura meramente esemplificativa,  non  vincolante,
dei trattamenti tipici nell'ambito delle APL. Il modello  e'  fornito
per consentire  alle  APL  aderenti  la  compilazione/verifica  della
completezza del  proprio  registro  da  declinare  nel  rispetto  dei
trattamenti effettivamente  effettuati  dalle  stesse.  Ciascuna  APL
potra' sviluppare la propria  attivita'  e  i  propri  servizi  senza
alcuna limitazione derivante dall'eventuale incompletezza dell'elenco
dei trattamenti tipici di cui all'allegato 1 al presente  CDC,  fatta
salva la necessita' di definire, per ciascun  trattamento  ulteriore,
gli elementi richiesti dal regolamento per  la  corretta  tenuta  del
registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 RGPD. 
    3.2 Le APL svolgono anche trattamenti non specifici  del  proprio
settore, pertanto non ricompresi nell'allegato 1, che sono funzionali
alla corretta gestione dell'organizzazione aziendale. Per la corretta
applicazione del regolamento  a  tali  trattamenti  ogni  APL  dovra'
procedere  autonomamente,  in  base  alle   proprie   caratteristiche
aziendali.