Art. 3. Modello di registro delle agenzie per il lavoro 3.1 Le APL, a seguito dell'entrata in vigore del RGPD hanno quindi adottato un registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 del regolamento. Il modello di registro dei trattamenti di cui all'allegato 1 ha natura meramente esemplificativa, non vincolante, dei trattamenti tipici nell'ambito delle APL. Il modello e' fornito per consentire alle APL aderenti la compilazione/verifica della completezza del proprio registro da declinare nel rispetto dei trattamenti effettivamente effettuati dalle stesse. Ciascuna APL potra' sviluppare la propria attivita' e i propri servizi senza alcuna limitazione derivante dall'eventuale incompletezza dell'elenco dei trattamenti tipici di cui all'allegato 1 al presente CDC, fatta salva la necessita' di definire, per ciascun trattamento ulteriore, gli elementi richiesti dal regolamento per la corretta tenuta del registro dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 RGPD. 3.2 Le APL svolgono anche trattamenti non specifici del proprio settore, pertanto non ricompresi nell'allegato 1, che sono funzionali alla corretta gestione dell'organizzazione aziendale. Per la corretta applicazione del regolamento a tali trattamenti ogni APL dovra' procedere autonomamente, in base alle proprie caratteristiche aziendali.