(Allegato-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
     Basi giuridiche del trattamento dei dati da parte delle APL 
 
    6.1 La principale base giuridica del trattamento da  parte  delle
APL dei dati comuni dei candidati e', ai sensi dell'art. 6, paragrafo
1, lettera b) del regolamento, la necessita' di dare esecuzione ad un
contratto di cui l'interessato e' parte o  a  misure  precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso. 
    6.2 Per il trattamento delle particolari  categorie  di  dati  in
fase di selezione dei candidati, in aggiunta alla base  giuridica  ex
art. 6 RGPD di cui al  precedente  6.1,  ferma  l'applicazione  delle
misure ex art. 2-septies del codice  privacy,  le  APL  possono  fare
affidamento sulle seguenti condizioni di liceita': 
      ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera b) del  regolamento,
la necessita' di assolvere agli  obblighi  ed  esercitare  i  diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in  materia
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale,
nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione  o  degli
Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto  degli
Stati membri, in presenza  di  garanzie  appropriate  per  i  diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
      ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  4  e  dell'art.   88   del
regolamento, l'adempimento di specifici obblighi  o  l'esecuzione  di
specifici compiti previsti dalla normativa  dell'Unione  europea,  da
leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche  aziendali,  ai
sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell'instaurazione,
gestione ed estinzione  del  rapporto  di  lavoro,  tra  cui  fornire
specifici servizi o azioni  mirate  per  assistere  le  categorie  di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione  (cfr.  art.
10, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge n. 68/1999). 
      ai  sensi  dell'art.   9,   paragrafo   4,   del   regolamento,
l'osservanza delle «Prescrizioni relative al trattamento di categorie
particolari  di  dati  nei   rapporti   di   lavoro»   previste   dal
provvedimento n. 146  del  5  giugno  2019  recante  le  prescrizioni
relative al trattamento di categorie particolari di  dati,  ai  sensi
dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101
(allegato n. 1, par. 1)» ovvero delle regole di deontologia ai  sensi
dell'art. 2-quater del codice privacy.