Art. 6. Basi giuridiche del trattamento dei dati da parte delle APL 6.1 La principale base giuridica del trattamento da parte delle APL dei dati comuni dei candidati e', ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, la necessita' di dare esecuzione ad un contratto di cui l'interessato e' parte o a misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 6.2 Per il trattamento delle particolari categorie di dati in fase di selezione dei candidati, in aggiunta alla base giuridica ex art. 6 RGPD di cui al precedente 6.1, ferma l'applicazione delle misure ex art. 2-septies del codice privacy, le APL possono fare affidamento sulle seguenti condizioni di liceita': ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, la necessita' di assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4 e dell'art. 88 del regolamento, l'adempimento di specifici obblighi o l'esecuzione di specifici compiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, tra cui fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione (cfr. art. 10, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; legge n. 68/1999). ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento, l'osservanza delle «Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro» previste dal provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (allegato n. 1, par. 1)» ovvero delle regole di deontologia ai sensi dell'art. 2-quater del codice privacy.