Art. 7. Indicazioni in ordine all'informativa da fornire ai candidati 7.1 Il presente CDC, al fine di adeguarsi alle previsioni del regolamento in materia di informativa agli interessati, definisce: le informazioni da fornire all'interessato che, ai sensi del regolamento, variano in relazione alle modalita' di raccolta dei dati personali: raccolta direttamente presso l'interessato ex art. 13 RGPD o presso terzi (come terzi titolari e fonti pubblicamente accessibili) ex art. 14 RGPD; un modello di informativa candidati di cui all'allegato 2 che rispetta i requisiti del regolamento e deriva dal censimento dei trattamenti effettuato nel registro di cui all'allegato 1 e costituisce un modello di base non vincolante. 7.2 Nell'ambito dell'iscrizione sul portale web di una APL, in occasione della raccolta dei dati, viene fornito all'interessato un link alla informativa sul trattamento dei dati personali. Il link all'informativa viene portato all'attenzione dell'interessato nel momento della raccolta dei dati personali, quindi, e' visualizzabile in modo evidente quando l'interessato compila il modulo on-line. Le informazioni in materia di trattamento dati personali saranno differenziate nettamente da altre, quali clausole contrattuali o condizioni generali d'uso. 7.3 Tutte le informazioni rivolte agli interessati verranno comunque rese disponibili in un unico luogo o in un documento completo (in formato digitale o cartaceo), al quale gli interessati possano accedere facilmente qualora intendano consultare nella loro interezza le informazioni di cui sono destinatari (es. sezione dedicata del sito internet). In tale sezione dedicata, le APL provvedono a fornire eventuali informazioni integrative rispetto al contenuto obbligatorio dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 (ove applicabile) del RGPD (a titolo esemplificativo, FAQ, approfondimenti). 7.4 L'informativa conterra' informazioni chiare circa le finalita' di utilizzo del dato raccolto, che includono l'offerta e l'eventuale erogazione del complesso dei servizi delle APL. Con l'iscrizione al portale di una APL, il candidato puo' usufruire del complesso dei servizi offerti dalla medesima APL e funzionali al collocamento nell'ambito del mercato del lavoro, quali a titolo esemplificativo, formazione, partecipazione a politiche attive, gestione carriere e transizioni. Ciascuna APL ha facolta' di offrire la possibilita' all'interessato di candidarsi per tutte le posizioni aperte. Resta inteso che i medesimi principi valgono per il rilascio dell'informativa al di fuori del contesto on-line. 7.5 Di regola le informazioni utili per la selezione vengono raccolte presso l'interessato, tuttavia le APL possono avvalersi di informazioni pubbliche inerenti il profilo professionale disponibili su social network di natura professionale nei termini sotto indicati. Qualora l'interessato venga contattato direttamente dall'APL nello svolgimento di attivita' di ricerca e selezione del personale mediante un social network di natura professionale, le APL forniscono una informativa anche ai sensi dell'art. 14 RGPD. 7.6 Il fatto che il profilo social di un candidato sia disponibile al pubblico non puo' essere considerato di regola quale presupposto di liceita' del trattamento dei dati personali contenuti nello stesso. Prima di esaminare il profilo sul social network di un potenziale candidato, le APL verificano che il social network abbia natura professionale al fine di verificare l'ammissibilita' dell'analisi dello stesso. 7.7 Qualora il trattamento riguardi dati personali relativi a profili on-line dei candidati, le APL adotteranno misure preventive, quali procedure interne di controllo sulla corretta acquisizione dei dati delle candidature mediante i suddetti social. Tale trattamento: 1. dovra' essere portato all'attenzione del candidato - prima dell'avvio della fase di selezione - mediante l'informativa sul trattamento dei dati personali; 2. e' limitato alle sole informazioni connesse all'attitudine professionale al lavoro, necessarie al solo fine di valutare gli specifici rischi legati al tipo di attivita' che dovra' essere svolta dai candidati, effettuato nella misura meno intrusiva possibile, adottando ogni necessaria misura per garantire un corretto bilanciamento tra il legittimo interesse dell'APL a verificare quanto sopra e i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati. 7.8 Le APL possono raccogliere e trattare i dati personali inerenti il profilo presenti sui social di natura professionale relativi ai candidati nel rispetto del principio di minimizzazione e solo nella misura in cui la raccolta di tali dati sia necessaria e pertinente allo svolgimento del lavoro per il quale si effettua la ricerca. 7.9 In linea di principio, i dati raccolti durante il processo di selezione dovrebbero essere cancellati non appena sia evidente che non verra' fatta alcuna offerta di impiego o nel caso in cui l'offerta non venga accettata dal candidato. Resta salva la possibilita' per l'APL di conservare tali dati in previsione di ulteriori opportunita' lavorative, laddove abbia gia' provveduto ad informare opportunamente l'interessato e lo stesso non si sia opposto. 7.10 Come previsto dall'art. 111-bis del codice privacy, nei casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati, le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento, vengono fornite al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il consenso al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. Il primo contatto utile avviene di norma con l'inoltro del messaggio di posta elettronica di risposta da parte della APL e/o al momento del contatto telefonico durante il quale l'interessato dovra' essere informato oralmente circa gli elementi essenziali del trattamento (dati di contatto e identita' del titolare, finalita', diritti esercitabili) e delle modalita' previste per la consultazione dell'informativa completa (es. pubblicazione in sezione dedicata del sito). Non costituisce trasmissione spontanea della candidatura, l'invio del CV mediante la sezione dedicata del sito web di una APL. La raccolta dei CV tramite tale sezione dovra' essere in ogni caso preceduta dalla messa a disposizione dell'informativa ai candidati come indicato al precedente 7.2. 7.11 Nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto annunci di selezione, le APL dovranno sempre identificarsi e fornire agli interessati/utenti le informazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 276 del 2003.