(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
    Indicazioni in ordine all'informativa da fornire ai candidati 
 
    7.1 Il presente CDC, al fine di  adeguarsi  alle  previsioni  del
regolamento in materia di informativa agli interessati, definisce: 
      le informazioni da fornire all'interessato che,  ai  sensi  del
regolamento, variano in relazione alle modalita' di raccolta dei dati
personali: raccolta direttamente presso l'interessato ex art. 13 RGPD
o  presso  terzi  (come  terzi   titolari   e   fonti   pubblicamente
accessibili) ex art. 14 RGPD; 
      un modello di informativa candidati di cui all'allegato  2  che
rispetta i requisiti del regolamento  e  deriva  dal  censimento  dei
trattamenti  effettuato  nel  registro  di  cui  all'allegato   1   e
costituisce un modello di base non vincolante. 
    7.2 Nell'ambito dell'iscrizione sul portale web di  una  APL,  in
occasione della raccolta dei dati, viene fornito  all'interessato  un
link alla informativa sul trattamento dei  dati  personali.  Il  link
all'informativa viene  portato  all'attenzione  dell'interessato  nel
momento della raccolta dei dati personali, quindi, e'  visualizzabile
in modo evidente quando l'interessato compila il modulo  on-line.  Le
informazioni  in  materia  di  trattamento  dati  personali   saranno
differenziate nettamente da  altre,  quali  clausole  contrattuali  o
condizioni generali d'uso. 
    7.3 Tutte  le  informazioni  rivolte  agli  interessati  verranno
comunque rese disponibili  in  un  unico  luogo  o  in  un  documento
completo (in formato digitale o cartaceo), al quale  gli  interessati
possano accedere facilmente qualora intendano consultare  nella  loro
interezza le  informazioni  di  cui  sono  destinatari  (es.  sezione
dedicata del sito internet). 
    In tale sezione dedicata, le APL provvedono a  fornire  eventuali
informazioni   integrative   rispetto   al   contenuto   obbligatorio
dell'informativa ai sensi degli articoli 13 e  14  (ove  applicabile)
del RGPD (a titolo esemplificativo, FAQ, approfondimenti). 
    7.4  L'informativa  conterra'  informazioni   chiare   circa   le
finalita' di utilizzo del dato raccolto, che  includono  l'offerta  e
l'eventuale erogazione del complesso dei servizi delle APL. 
    Con l'iscrizione  al  portale  di  una  APL,  il  candidato  puo'
usufruire del complesso dei servizi  offerti  dalla  medesima  APL  e
funzionali al collocamento nell'ambito del mercato del lavoro,  quali
a titolo  esemplificativo,  formazione,  partecipazione  a  politiche
attive, gestione carriere e transizioni. Ciascuna APL ha facolta'  di
offrire la possibilita' all'interessato di candidarsi  per  tutte  le
posizioni aperte. 
    Resta inteso che i medesimi  principi  valgono  per  il  rilascio
dell'informativa al di fuori del contesto on-line. 
    7.5 Di regola le informazioni  utili  per  la  selezione  vengono
raccolte presso l'interessato, tuttavia le APL possono  avvalersi  di
informazioni pubbliche inerenti il profilo professionale  disponibili
su social network di natura professionale nei termini sotto indicati.
Qualora l'interessato venga contattato  direttamente  dall'APL  nello
svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e  selezione  del  personale
mediante un social network di natura professionale, le APL forniscono
una informativa anche ai sensi dell'art. 14 RGPD. 
    7.6  Il  fatto  che  il  profilo  social  di  un  candidato   sia
disponibile al pubblico non puo' essere considerato di  regola  quale
presupposto di liceita' del trattamento dei dati personali  contenuti
nello stesso. Prima di esaminare il profilo sul social network di  un
potenziale candidato, le APL verificano che il social  network  abbia
natura  professionale  al   fine   di   verificare   l'ammissibilita'
dell'analisi dello stesso. 
    7.7 Qualora il trattamento riguardi  dati  personali  relativi  a
profili on-line dei candidati, le APL adotteranno misure  preventive,
quali procedure interne di controllo sulla corretta acquisizione  dei
dati delle candidature mediante i suddetti social. Tale trattamento: 
      1. dovra' essere portato all'attenzione del candidato  -  prima
dell'avvio della fase  di  selezione  -  mediante  l'informativa  sul
trattamento dei dati personali; 
      2. e' limitato alle sole informazioni  connesse  all'attitudine
professionale al lavoro, necessarie al  solo  fine  di  valutare  gli
specifici rischi legati al tipo di attivita' che dovra' essere svolta
dai candidati, effettuato  nella  misura  meno  intrusiva  possibile,
adottando  ogni  necessaria  misura   per   garantire   un   corretto
bilanciamento tra il legittimo interesse dell'APL a verificare quanto
sopra e i diritti e le liberta' fondamentali degli interessati. 
    7.8 Le APL  possono  raccogliere  e  trattare  i  dati  personali
inerenti il profilo  presenti  sui  social  di  natura  professionale
relativi ai candidati nel rispetto del principio di minimizzazione  e
solo nella misura in cui la raccolta di tali dati  sia  necessaria  e
pertinente allo svolgimento del lavoro per il quale  si  effettua  la
ricerca. 
    7.9 In linea di principio, i dati raccolti durante il processo di
selezione dovrebbero essere cancellati non appena  sia  evidente  che
non verra' fatta  alcuna  offerta  di  impiego  o  nel  caso  in  cui
l'offerta  non  venga  accettata  dal  candidato.  Resta   salva   la
possibilita' per l'APL di  conservare  tali  dati  in  previsione  di
ulteriori opportunita' lavorative, laddove abbia gia'  provveduto  ad
informare  opportunamente  l'interessato  e  lo  stesso  non  si  sia
opposto. 
    7.10 Come previsto dall'art. 111-bis del codice privacy, nei casi
di   ricezione   dei   curricula   spontaneamente   trasmessi   dagli
interessati, le informazioni di  cui  all'art.  13  del  regolamento,
vengono fornite al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo
all'invio del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui
all'art. 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, il consenso  al
trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto. 
    Il primo contatto  utile  avviene  di  norma  con  l'inoltro  del
messaggio di posta elettronica di risposta da parte della APL e/o  al
momento del contatto telefonico durante il quale l'interessato dovra'
essere  informato  oralmente  circa  gli  elementi   essenziali   del
trattamento (dati di contatto e identita'  del  titolare,  finalita',
diritti esercitabili) e delle modalita' previste per la consultazione
dell'informativa completa (es. pubblicazione in sezione dedicata  del
sito). 
    Non costituisce trasmissione spontanea della candidatura, l'invio
del CV mediante la sezione dedicata del  sito  web  di  una  APL.  La
raccolta dei CV tramite tale  sezione  dovra'  essere  in  ogni  caso
preceduta dalla messa a disposizione  dell'informativa  ai  candidati
come indicato al precedente 7.2. 
    7.11 Nelle offerte al  pubblico  aventi  ad  oggetto  annunci  di
selezione, le  APL  dovranno  sempre  identificarsi  e  fornire  agli
interessati/utenti le informazioni ai sensi dell'art. 9  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003.