Art. 8. Comunicazione dati personali Comunicazione dei dati contenuti nei CV tra APL e clienti 8.1 La comunicazione dei dati dei candidati tra APL e clienti e' ammessa per finalita' strettamente connesse alla selezione/instaurazione dell'eventuale contratto di lavoro individuale e/o in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento, di contratti collettivi, senza necessita' di consenso da parte dell'interessato. A titolo esemplificativo, le APL comunicano ai clienti per le finalita' di cui al presente paragrafo i dati contenuti nel CV dei candidati nei limiti strettamente indispensabili alla valutazione circa la corrispondenza del profilo con la posizione ricercata. 8.2 Le APL possono raccogliere informazioni (es. referenze professionali) presso precedenti datori di lavoro del candidato e comunicarle ai clienti con modalita' riservate, solo previa autorizzazione esplicita del candidato. Le APL non potranno richiedere e/o trattare informazioni inerenti ai precedenti illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che abbiano coinvolto il candidato, ferme le ipotesi in cui cio' sia necessario in base ad una disposizione di legge. Comunicazione di dati tra APL e utilizzatori nell'ambito del rapporto di somministrazione di lavoro 8.3 La comunicazione dei dati dei lavoratori somministrati tra APL e utilizzatori non dovrebbe essere ammessa se non per finalita' strettamente connesse alla instaurazione, esecuzione, estinzione dell'eventuale contratto di lavoro individuale e/o in esecuzione di obblighi di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento o previsti dai contratti collettivi. A titolo esemplificativo le APL potrebbero comunicare agli utilizzatori per le finalita' di cui al presente paragrafo nome, cognome, CF, qualifica, livello di inquadramento, dati di contatto. 8.4 Nel rispetto del principio di minimizzazione, nei flussi di comunicazione di cui al presente paragrafo, le APL provvedono, laddove possibile, a titolo esemplificativo ad oscurare i dati. 8.5 E' sempre vietata la diffusione dei dati (eccetto quelli strettamente indispensabili per l'esecuzione della prestazione lavorativa quali a titolo esemplificativo, l'affissione nella bacheca aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre che di disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'individuazione delle mansioni cui sono deputati i singoli dipendenti), se non sulla base del consenso esplicito dell'interessato da manifestarsi con autorizzazione ad hoc e previa informativa completa circa le finalita', l'ambito di divulgazione e i mezzi utilizzati (es. pubblicazione del profilo professionale su internet, pubblicazione dell'immagine mediante qualsiasi mezzo).