(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
                    Comunicazione dati personali 
 
Comunicazione dei dati contenuti nei CV tra APL e clienti 
    8.1 La comunicazione dei dati dei candidati tra APL e clienti  e'
ammessa     per     finalita'     strettamente     connesse      alla
selezione/instaurazione   dell'eventuale    contratto    di    lavoro
individuale e/o in esecuzione di obblighi di legge,  di  regolamento,
di contratti  collettivi,  senza  necessita'  di  consenso  da  parte
dell'interessato. A titolo  esemplificativo,  le  APL  comunicano  ai
clienti per  le  finalita'  di  cui  al  presente  paragrafo  i  dati
contenuti nel CV dei candidati nei limiti strettamente indispensabili
alla valutazione circa la corrispondenza del profilo con la posizione
ricercata. 
    8.2  Le  APL  possono  raccogliere  informazioni  (es.  referenze
professionali) presso precedenti datori di  lavoro  del  candidato  e
comunicarle  ai  clienti  con  modalita'   riservate,   solo   previa
autorizzazione  esplicita  del  candidato.  Le   APL   non   potranno
richiedere e/o trattare informazioni inerenti ai precedenti  illeciti
disciplinari o  procedimenti  giudiziari  che  abbiano  coinvolto  il
candidato, ferme le ipotesi in cui cio' sia necessario in base ad una
disposizione di legge. 
 
Comunicazione di dati tra APL e utilizzatori nell'ambito del rapporto
di somministrazione di lavoro 
    8.3 La comunicazione dei dati dei  lavoratori  somministrati  tra
APL e utilizzatori non dovrebbe essere ammessa se non  per  finalita'
strettamente  connesse  alla  instaurazione,  esecuzione,  estinzione
dell'eventuale contratto di lavoro individuale e/o in  esecuzione  di
obblighi di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento  o
previsti dai contratti collettivi. A titolo  esemplificativo  le  APL
potrebbero comunicare agli utilizzatori per le finalita'  di  cui  al
presente  paragrafo  nome,  cognome,  CF,   qualifica,   livello   di
inquadramento, dati di contatto. 
    8.4 Nel rispetto del principio di minimizzazione, nei  flussi  di
comunicazione di  cui  al  presente  paragrafo,  le  APL  provvedono,
laddove possibile, a titolo esemplificativo ad oscurare i dati. 
    8.5 E' sempre vietata la  diffusione  dei  dati  (eccetto  quelli
strettamente  indispensabili  per  l'esecuzione   della   prestazione
lavorativa quali a titolo esemplificativo, l'affissione nella bacheca
aziendale di ordini di servizio, di turni lavorativi o feriali, oltre
che  di  disposizioni  riguardanti  l'organizzazione  del  lavoro   e
l'individuazione  delle  mansioni  cui  sono   deputati   i   singoli
dipendenti),   se   non   sulla   base   del    consenso    esplicito
dell'interessato da manifestarsi con autorizzazione ad hoc  e  previa
informativa completa circa le finalita', l'ambito di divulgazione e i
mezzi utilizzati (es.  pubblicazione  del  profilo  professionale  su
internet, pubblicazione dell'immagine mediante qualsiasi mezzo).