Art. 4 
 
                Presentazione della domanda di aiuto 
 
  1. Il  soggetto  beneficiario  presenta  ad  AGEA,  quale  soggetto
gestore  della  misura,  apposita  domanda  per   il   riconoscimento
dell'aiuto secondo le  modalita'  definite  da  AGEA  sulla  base  di
istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. AGEA puo' attuare meccanismi di delega  per  la  raccolta  delle
domande in favore degli organismi pagatori regionali. 
  3. AGEA utilizza i piani di  coltivazione  grafici  registrati  nel
fascicolo aziendale del SIAN,  aggiornato  dagli  Organismi  pagatori
territorialmente competente. 
  4.  La  domanda  e'  corredata   dalla   documentazione   e   dalle
dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui  al  comma  1
del presente articolo.