Art. 5 Istruttoria delle domande 1. AGEA, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante, in caso di esito positivo dell'istruttoria. 2. Gli aiuti spettanti al richiedente d'importo complessivo inferiore a 250 euro non sono erogati. 3. I relativi fondi saranno trasferiti ad AGEA sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste da AGEA entro il 30 novembre 2023 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal presente decreto. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, AGEA effettua la puntuale rendicontazione delle somme erogate, per ciascun beneficiario. Le eventuali somme non erogate da AGEA dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 5. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.