Art. 5 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. AGEA, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115,  registra  le
informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e  comunica  al
beneficiario  stesso  il  riconoscimento   dell'aiuto   e   l'importo
effettivamente spettante, in caso di esito positivo dell'istruttoria. 
  2.  Gli  aiuti  spettanti  al  richiedente  d'importo   complessivo
inferiore a 250 euro non sono erogati. 
  3. I relativi fondi saranno trasferiti ad AGEA sulla  base  di  una
stima presuntiva  comunicata  al  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste da AGEA entro  il  30  novembre
2023 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal
presente decreto. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
riferimento, AGEA effettua la puntuale  rendicontazione  delle  somme
erogate, per ciascun beneficiario. Le eventuali somme non erogate  da
AGEA dovranno essere restituite al Ministero e riversate su  apposito
capitolo in conto entrate. Le somme versate al  capitolo  di  entrata
del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 
  4. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, AGEA  comunica  al  soggetto  beneficiario  i
motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi  dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
  5. AGEA eroga  l'aiuto  ai  soggetti  beneficiari  in  una  o  piu'
soluzioni sulla base delle risorse disponibili.