Art. 3 
 
     Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse 
 
  1. Per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 2, ai sensi
dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  sono
destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022,  a  valere  sul
capitolo 2059  denominato  «Fondo  per  le  attivita'  di  formazione
propedeutiche all'ottenimento  della  certificazione  di  parita'  di
genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, missione 26  «Politiche  per  il  lavoro»,
programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il
lavoro e la formazione», azione  2  «Promozione  e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale  dei   lavoratori   svolta   dall'ANPAL»,   Centro   di
responsabilita' amministrativa  16  -  Direzione  generale  politiche
attive del lavoro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e  le
province autonome, in proporzione  al  numero  delle  imprese  attive
nell'anno  2021  e  prevedendo  un   limite   minimo   per   ciascuna
amministrazione pari a euro 27.000,00. 
  3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e  provincia  autonoma
sono  riportate  nella  Tabella  1  «Assegnazione  delle  risorse   -
Annualita' 2022», sulla base dei dati indicati  in  Tabella  2  «Dati
imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,
n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento,
indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per  un  totale  di
euro 60.119,00. 
  5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle  regioni  secondo
la seguente modalita': 
    a) un acconto pari al 75% del  contributo  assegnato  e'  erogato
previa  trasmissione  da  parte   delle   amministrazioni   regionali
dell'allegato modello  di  dichiarazione  di  assunzione  di  impegni
giuridicamente  vincolanti  (di  seguito  IGV),   Allegato   2,   che
costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di
IGV dovra' essere allegata copia di uno o piu' atti di assunzione  di
impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare  complessivo
delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione; 
    b) la restante  quota  nel  limite  del  25%  e'  erogata  previa
trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del  report  di
sintesi degli interventi  rendicontati,  in  relazione  agli  impegni
adottati,  sulla  base  del  modello  di  cui  all'Allegato  3,   che
costituisce parte integrante del  presente  atto.  Al  report  dovra'
essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti
degli interventi posti a finanziamento. 
  6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma  5,
lettera a), entro il 30  giugno  2024,  autorizza  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali   all'eventuale   disimpegno   e
riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che
hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e  dei
dati di cui al comma 2 del presente articolo. 
  7. La rendicontazione degli interventi di cui al  presente  decreto
deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.