Art. 3 Criteri di riparto e modalita' di erogazione delle risorse 1. Per il finanziamento delle attivita' di cui all'art. 2, ai sensi dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul capitolo 2059 denominato «Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di responsabilita' amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a euro 27.000,00. 3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse - Annualita' 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento, indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di euro 60.119,00. 5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalita': a) un acconto pari al 75% del contributo assegnato e' erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (di seguito IGV), Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto. Alla dichiarazione di IGV dovra' essere allegata copia di uno o piu' atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione; b) la restante quota nel limite del 25% e' erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente atto. Al report dovra' essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento. 6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5, lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei dati di cui al comma 2 del presente articolo. 7. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.