Allegato Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni 1. All'art. 1, comma 3-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al compimento dei 72 anni di eta'». 2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»; b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei 72 anni di eta', l'attestato di cui al comma 1, in corso di validita', potra' essere utilizzato per i servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con l'attestato di cui all'art. 3-bis, previa frequenza del corso di aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.». 3. All'art. 3, dopo il comma 6-bis, e' aggiunto il seguente: 6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', al superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalita' di cui al comma 2.». 4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»; b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 1.».