(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifiche al disciplinare per le scorte  tecniche  alle  competizioni
  ciclistiche su strada approvato con provvedimento del  27  novembre
  2002 e successive modificazioni e integrazioni 
 
    1. All'art. 1,  comma  3-bis,  e'  aggiunto  infine  il  seguente
periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti  fino  al
compimento dei 72 anni di eta'». 
    2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»; 
      b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Al  compimento  dei
72 anni di  eta',  l'attestato  di  cui  al  comma  1,  in  corso  di
validita', potra' essere utilizzato per  i  servizi  di  segnalazione
aggiuntiva fino alla sua  naturale  scadenza  e  poi  sostituito  con
l'attestato di cui all'art. 3-bis,  previa  frequenza  del  corso  di
aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-bis.». 
    3. All'art. 3, dopo il comma  6-bis,  e'  aggiunto  il  seguente:
6-ter. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da  piu'  di
cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata, altresi', al
superamento di un colloquio orale da svolgersi con  le  modalita'  di
cui al comma 2.». 
    4. All'art. 3-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) la parola «cinque», e' sostituita dalla seguente: «tre»; 
      b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato
di abilitazione sia scaduto da piu' di cinque anni, la conferma della
validita' e' subordinata,  altresi',  alla  frequenza  del  corso  di
formazione di cui al comma 1.».