IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che l'Agenzia delle entrate,
utilizzando  le  informazioni  disponibili  in  anagrafe  tributaria,
nonche' i dati  trasmessi  da  parte  di  soggetti  terzi  e  i  dati
contenuti   nelle   certificazioni    uniche,    rende    disponibile
telematicamente  ai  titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti
nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1.1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.  917,  che  prevede,  tra  l'altro,  la  detrazione
dall'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  delle  erogazioni
liberali a favore delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS); 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2015, n.  80,  che  prevede,
tra l'altro, la deduzione dal reddito  delle  persone  fisiche  delle
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o da enti  soggetti
all'imposta sul reddito delle societa'  in  favore  di  fondazioni  e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la
promozione e la  valorizzazione  dei  beni  di  interesse  artistico,
storico e paesaggistico di cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e in favore di fondazioni  e  associazioni  riconosciute
aventi per  scopo  statutario  lo  svolgimento  o  la  promozione  di
attivita'  di  ricerca  scientifica,  individuate  con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti  non  commerciali  e
delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale»  e,  in
particolare, le previsioni della Sezione II concernenti la disciplina
delle organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)  e
l'istituzione della relativa anagrafe; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  recante  il
Codice del Terzo settore, che prevede  il  riordino  e  la  revisione
organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore; 
  Visto, in particolare, l'art. 83,  commi  da  1  a  4,  del  citato
decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina le  detrazioni  e
deduzioni relative alle erogazioni liberali a favore degli  enti  del
Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del medesimo decreto, vale
a dire a favore degli enti del Terzo settore comprese le  cooperative
sociali  ed  escluse  le  imprese  sociali  costituite  in  forma  di
societa'; 
  Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.  117
del 2017, come integrato dall'art.  26,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2022,  n.  122,  che  stabilisce  che:   «Le
disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84,  comma  2,
85, comma 7, e dell'art. 102,  comma  1,  lettere  e),  f)  e  g)  si
applicano in via transitoria  a  decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e  fino  al  periodo
d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo  X
secondo quanto indicato al comma 2, alle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'art. 10,  del  decreto  legislativo  4
dicembre  1997,  n.  460  iscritte  negli  appositi  registri,   alle
organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri  di  cui  alla
legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  Provincie
autonome di Trento e Bolzano  previsti  dall'art.  7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo si
applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico nazionale
del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel  medesimo
registro.»; 
  Visto l'art. 102, comma 2, lettera a), del decreto  legislativo  n.
117 del 2017, che prevede, a decorrere dal termine  di  cui  all'art.
104, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  l'abrogazione  della
disciplina delle ONLUS recata  dal  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460; 
  Visto l'art. 102, comma 2, lettera h), del decreto  legislativo  n.
117 del 2017, secondo cui, a decorrere dal termine  di  cui  all'art.
104, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  e'  abrogato  l'art.
14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del citato decreto-legge n. 35 del 2005; 
  Visto l'art. 102, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017,
secondo  cui   le   disposizioni   concernenti   i   registri   delle
organizzazioni di volontariato di cui  all'art.  6,  della  legge  11
agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di  promozione  sociale  di
cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,  n.  383,
nonche' al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a  decorrere  dalla  data  di
operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore; 
  Viste le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo n.  117
del 2017 disciplinanti il Registro unico nazionale del Terzo  settore
(RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali e, in particolare, l'art. 53, comma 1, dello  stesso  decreto
legislativo n. 117 del 2017, che rinvia ad un  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza  Stato-regioni,  per  la  definizione   delle   previsioni
attuative del predetto registro; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
15  settembre  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 261 del  21  ottobre  2020,
recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti,  delle
modalita'   di   deposito   degli   atti,   delle   regole   per   la
predisposizione, la  tenuta,  la  conservazione  del  Registro  unico
nazionale del Terzo settore»; 
  Viste, in particolare, le disposizioni del Titolo VIII  del  citato
decreto 15 settembre 2020, concernenti il «popolamento  iniziale  del
RUNTS», tra cui, in particolare, quelle relative alla  trasmigrazione
nel Registro unico nazionale del Terzo settore  delle  organizzazioni
di volontariato e  delle  associazioni  di  promozione  sociale  gia'
iscritte nei registri di cui, rispettivamente, alla legge n. 266  del
1991 e alla legge n. 383 del 2000; 
  Visto il decreto direttoriale del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, della cui  adozione  e'
stata data comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 269 dell'11  novembre  2021,  che,  ai
sensi dell'art. 30 del decreto 15 settembre 2020, ha individuato  nel
23 novembre 2021 la data a partire dalla quale il RUNTS e' operativo; 
  Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre  1991,
n. 413, che prevede  la  trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese
sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese
sanitarie rimborsate; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come
modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana -  Serie  generale  -  n.  39  del  16  febbraio  2021,  che
disciplina  la  trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  dei   dati
riguardanti le erogazioni liberali agli enti del  Terzo  settore,  ai
fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato che le erogazioni  liberali  richiamate  sono  tra  gli
oneri detraibili e deducibili che ricorrono  con  maggiore  frequenza
nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali  oneri,
occorre individuare i termini e  le  modalita'  per  la  trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate; 
  Ritenuto opportuno emanare un  nuovo  decreto  che  sostituisca  il
citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  3
febbraio  2021,  in  considerazione   della   mutata   normativa   di
riferimento  dovuta  alla  piena  operativita'  del  Registro   unico
nazionale del Terzo settore nonche'  dell'esigenza  di  allargare  la
platea dei soggetti che inviano  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati
delle erogazioni liberali detraibili o deducibili ai sensi  dell'art.
83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117  del  2017,  ai  fini
dell'elaborazione della dichiarazione precompilata; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 24  gennaio  2024,  ai  sensi  dell'art.  36,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Trasmissione telematica dei dati 
                 riguardanti le erogazioni liberali 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  a  partire  dai  dati  relativi
all'anno d'imposta 2023, le organizzazioni non lucrative di  utilita'
sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,
n. 460, gli enti iscritti nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
settore  individuati  dall'art.  83,  commi  1  e  2,   del   decreto
legislativo  n.  117  del  2017,   le   fondazioni   e   associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione  e  la
valorizzazione  dei  beni   di   interesse   artistico,   storico   e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario
lo svolgimento o la promozione di attivita' di  ricerca  scientifica,
individuate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
trasmettono  telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate,   in   via
facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei  dati
relativi agli oneri e alle spese di  cui  all'art.  78,  commi  25  e
25-bis, della legge 30  dicembre  1991,  n.  413,  una  comunicazione
contenente  i  dati  relativi  alle  erogazioni  liberali  in  denaro
deducibili e detraibili, eseguite  nell'anno  precedente  da  persone
fisiche, con  l'indicazione  dei  dati  identificativi  dei  soggetti
eroganti. Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe,
si applicano, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, in via transitoria fino al periodo d'imposta nel  corso
del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione  europea  di
cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del  2017,
le disposizioni previste dall'art. 83, commi da 1 a 4,  dello  stesso
decreto legislativo n. 117. 
  2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a trasmettere in  via
telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione di cui al comma
1 con riferimento alle erogazioni  liberali  effettuate  da  donatori
continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri
donatori,  qualora  dal  pagamento  risulti  il  codice  fiscale  del
soggetto erogante, se dal bilancio di esercizio di  cui  all'art.  13
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  approvato  nell'anno
d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori  a  220.000
euro. 
  3. I soggetti di cui ai commi  1  e  2,  che  hanno  effettuato  la
comunicazione di cui al comma  1,  comunicano,  inoltre,  l'ammontare
delle  erogazioni  liberali  restituite  nell'anno  precedente,   con
l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata  la
restituzione e dell'anno nel quale  e'  stata  ricevuta  l'erogazione
rimborsata. 
  4. Nelle comunicazioni di  cui  ai  commi  1  e  2  vanno  indicati
esclusivamente i dati relativi alle  erogazioni  liberali  effettuate
tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi  di
pagamento previsti dall'art. 23  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241. 
  5. Nelle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non vanno  indicati  i
dati delle erogazioni effettuate da chi si e' limitato a  raccogliere
le donazioni effettivamente operate da altri soggetti. 
  6. Con riferimento alle comunicazioni di cui  al  comma  1  per  le
quali l'adempimento e' facoltativo, non sono applicabili le  sanzioni
di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo  21  novembre
2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non
determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella
dichiarazione precompilata. 
  7. A decorrere dal periodo d'imposta successivo  all'autorizzazione
della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del  decreto
legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano agli enti iscritti nel Registro unico  nazionale
del Terzo settore,  destinatari  delle  erogazioni  liberali  di  cui
all'art. 83, commi da 1 a  4,  dello  stesso  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, ferme restando le disposizioni previste  per  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art.  34
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  15
settembre 2020. 
  8. Esclusivamente con riferimento alle erogazioni liberali eseguite
nell'anno 2023,  le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono
effettuate entro il 4 aprile 2024.