Art. 1 bis 
 
Differimento del termine di applicazione  del  regime  di  deroga  in
  materia di inconferibilita' di incarichi  a  componenti  di  organo
  politico di livello locale 
 
  1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25,  in  materia  di  deroga  all'inconferibilita'  di  incarichi   a
componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino  al
31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  31
dicembre 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13-ter,  comma  1,
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti  in
          materia  di  sostegno  alle  imprese   e   agli   operatori
          economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi   territoriali,
          connesse  all'emergenza  da  COVID-19,   nonche'   per   il
          contenimento degli effetti degli  aumenti  dei  prezzi  nel
          settore elettrico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  27
          gennaio 2022, n. 21, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13-ter  (Inconferibilita'   di   incarichi   a
          componenti  di  organo  politico  di  livello  regionale  e
          locale). - 1. Fino al 31 dicembre  2024,  al  fine  di  non
          disperdere le competenze e  le  professionalita'  acquisite
          dagli amministratori locali nel  corso  del  loro  mandato,
          specialmente   durante   l'emergenza   epidemiologica    da
          COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo  7,  comma
          1, del decreto legislativo 8 aprile 2013,  n.  39,  non  si
          applica  ai  componenti  dei  consigli   dei   comuni   con
          popolazione superiore a 15.000  abitanti  o  di  una  forma
          associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 
                2.-Omissis.».