Art. 1 bis Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, specialmente durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'incompatibilita' di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 2.-Omissis.».