Art. 1 ter 
 
Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter  del  decreto-legge  29
  dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
  24  febbraio  2023,  n.  14,  in   materia   di   misure   per   la
  digitalizzazione dei  servizi  e  delle  attivita'  della  pubblica
  amministrazione 
 
  1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, in materia di misure per la  digitalizzazione  dei  servizi  e
delle attivita' della pubblica amministrazione,  le  parole:  «al  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter, comma 1, del
          citato  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  1-ter  (Misure  per  la  digitalizzazione  dei
          servizi e delle attivita' della pubblica  amministrazione).
          - 1. Al fine di favorire la piu' ampia digitalizzazione dei
          servizi e delle attivita' della  pubblica  amministrazione,
          gli importi e  i  quantitativi  massimi  complessivi  degli
          strumenti di acquisto e di  negoziazione  realizzati  dalla
          Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad  oggetto
          i servizi di gestione e manutenzione  dei  sistemi  IP,  il
          termine  della  cui  durata  contrattuale  non  sia  ancora
          scaduto alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente  decreto,  sono  prorogati  al  30
          giugno 2024 e i relativi  importi  e  quantitativi  massimi
          complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo  o
          il quantitativo massimo, sono incrementati in  misura  pari
          al  50  per  cento  del  valore  iniziale,  purche'   detti
          strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati  da
          precedenti  disposizioni  legislative  e  fatta  salva   la
          facolta' di recesso dell'aggiudicatario con  riferimento  a
          tale incremento, da esercitare entro quindici giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                1-bis.- 2. Omissis.».