Art. 1 quater 
 
 
           Differimento di termine in materia di sicurezza 
                    dei minori in ambito digitale 
 
  1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo,  del  decreto-legge  15
settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n.  159,  concernente  gli  obblighi  informativi  dei
produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia  di
controllo parentale,  le  parole:  «3  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nove mesi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  3,  del
          decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti  di
          contrasto al disagio giovanile, alla poverta'  educativa  e
          alla criminalita' minorile, nonche' per  la  sicurezza  dei
          minori  in  ambito  digitale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  15  settembre  2023,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.  159,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 13 (Disposizioni per la sicurezza dei minori in
          ambito digitale). - 1. - 2. Omissis. 
                3. I produttori di dispositivi, anche per il  tramite
          dei distributori operanti  in  Italia,  informano  l'utente
          sulla  possibilita'   e   sull'importanza   di   utilizzare
          applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento  puo'
          essere  assicurato  anche   tramite   l'inserimento   nelle
          confezioni di vendita di uno specifico foglio  illustrativo
          o tramite l'apposizione sulla confezione di  uno  specifico
          supporto adesivo che, con apposita evidenziazione  grafica,
          segnali, con chiarezza  e  semplicita',  l'esistenza  delle
          applicazioni    di    controllo     parentale     suddette,
          potenzialmente   attivabili,   rinviando    per    maggiori
          informazioni  ai  siti  internet   della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  per
          la  famiglia  e  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
          comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente
          comma e' assicurato entro nove mesi dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
                4.-8-ter. Omissis.».