Art. 1 quater Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2023, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale). - 1. - 2. Omissis. 3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilita' e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4.-8-ter. Omissis.».