Art. 10 
 
 
Proroga di termini in  materie  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa 
 
  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75,  comma
3,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  concernente  le
modalita' di deposito di atti, documenti e istanze  nei  procedimenti
penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024. 
  1-bis. Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dei  contratti  di
apprendistato e di formazione e  lavoro  presso  l'Agenzia  industrie
difesa, i  contratti  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati  per  un  ulteriore
anno, ferma restando la  durata  massima  di  due  anni.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e
a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art.   75   (Misure    urgenti    per    l'esercizio
          dell'attivita'   giurisdizionale   militare   e   per    la
          semplificazione delle attivita'  di  deposito  degli  atti,
          documenti   e   istanze   nella   vigenza    dell'emergenza
          epidemiologica da Covid-19). - 1. - 2. Omissis. 
                3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli  atti,
          i documenti e le istanze previste  dagli  articoli  24  del
          decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n.
          76 del 2020 sono  depositati  con  valore  legale  mediante
          invio  da  indirizzo  di  posta  elettronica   certificata,
          risultante   dal   Registro   generale   degli    indirizzi
          certificati di cui all'articolo 7 del decreto del  Ministro
          della giustizia 21 febbraio 2011, n.  44,  a  indirizzo  di
          posta  elettronica  certificata  degli  uffici   giudiziari
          militari destinatari, inserito  in  apposito  provvedimento
          adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al
          comma 2,  d'intesa  con  il  Consiglio  della  magistratura
          militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito  internet
          del  Ministero  della   difesa,   definisce   altresi'   le
          specifiche tecniche relative ai formati degli atti  e  alla
          sottoscrizione digitale, nonche' le ulteriori modalita'  di
          invio con caratteristiche corrispondenti a quanto  previsto
          per i procedimenti penali ordinari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis,  del  citato
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
                «Art. 2-bis (Apprendistato presso l'Agenzia industrie
          difesa). - 1. Nelle more della  revisione  della  dotazione
          organica  dell'Agenzia  industrie  difesa  e  dei  relativi
          stabilimenti e al  fine  di  garantirne  l'efficacia  delle
          capacita' tecnico-amministrative  connesse  alle  attivita'
          derivanti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere  dal
          1° marzo 2022 e per la  durata  massima  di  due  anni,  ad
          attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i
          propri  stabilimenti.  Con  decreto  del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro
          della difesa di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali
          e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento
          economico ed e' stabilita  la  distribuzione  del  relativo
          personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia. 
                2. Agli oneri di cui  al  comma  1  si  provvede  nel
          limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno  2022,
          di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e  di  euro  256.000  per
          l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi
          di spesa di parte corrente di natura permanente  accertati,
          ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244,  e  iscritti
          sul fondo di cui all'articolo 619  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».