Art. 10 bis Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2009, n. 294, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per l'anno 2024 mediante corresponsione nel 2024 dell'assegno ivi previsto. 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».