Art. 10 bis 
 
Disposizioni concernenti la corresponsione  dell'assegno  sostitutivo
  dell'accompagnatore militare per l'anno 2024 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le
parole: «per gli anni  2020,  2021  e  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «nel 2024». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
185.328  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  3
          dicembre 2009, n. 184 (Disposizioni  concernenti  l'assegno
          sostitutivo  dell'accompagnatore  militare  per  il  2009),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  dicembre  2009,  n.
          294, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 - 1. Le disposizioni di  cui  all'articolo  1
          della legge 7 febbraio 2006, n.  44,  hanno  efficacia  per
          l'anno 2024 mediante corresponsione nel  2024  dell'assegno
          ivi previsto. 
                2. Al maggior  onere  derivante  dall'attuazione  del
          comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui  al  presente  articolo,
          anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati   di
          apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi
          dell'articolo 7, secondo comma, numero 2),  della  medesima
          legge n. 468 del 1978. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale.».