Art. 11 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia 1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo. 3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso e' prorogato fino a tale data. 4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno. 4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023. 4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilita' di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». 5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti. 6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni». 6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024». 6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni». 7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024». 8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024». 9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026». 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo non superiore a sei mesi. 11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2006, n. 28, S.O. n. 26: «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonche' all'acquisizione delle competenze riguardanti la capacita' di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. 1-bis. I corsi di formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le capacita' acquisite. 2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonche' di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso. 3. Gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale di cui al comma 1-bis sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo. 4. I dati di cui al comma 3 conservano validita' per cinque anni. 5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione in data risalente a non piu' di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che nel medesimo lasso di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che il Consiglio superiore della magistratura abbia espresso nei loro confronti una valutazione negativa circa la conferma nelle funzioni. 5-bis. Specifici corsi di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma 1-bis sono riservati ai magistrati ai quali e' stata conferita nell'anno precedente la funzione direttiva o semidirettiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2006, n. 99, S.O. n. 106: «Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari gia' iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. 2. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. 2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, puo' rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.». - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1963, n. 6: «Art. 34. - Il termine di giorni trenta previsto dal terzo comma dell'art. 10 dell'Ordinamento giudiziario e' elevato a mesi sei.». - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28: «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi). - 1.-2. Omissis. 3. Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende piu' grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.». - Si riporta il comma 381 dell'articolo 1 della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025): «381. In deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una piu' celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con i decreti ministeriali adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021 ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura e una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: a) tre mesi, per il primo periodo; b) un mese, per il secondo periodo; c) quattro mesi, per il terzo periodo.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni). - 1. Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, puo' delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2023, n. 108, e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, come modificato dalla presente legge: «Art. 4-ter (Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53). - 1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e' sospesa fino al 31 dicembre 2024. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile o non ha esito positivo, essa e' eseguita con le modalita' ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui e' generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Disposizioni in materia di crisi di impresa). - 1.-2. Omissis. 3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore puo' depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 (Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56: «Art. 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario). - 1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedi' successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203, e convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni). - 1. Omissis. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2024, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 12-ter, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). - 1.-12-bis. Omissis. 12-ter. Coerentemente con le misure assunzionali introdotte con il presente decreto, fino al 31 dicembre 2024 al personale del Ministero della giustizia non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.». - Si riporta il testo dell'articolo 4-quater, comma 1, del citato decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta' sociale), come modificato dalla presente legge: «Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato). - 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.». - Si riporta il testo degli artt. 22 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). - 1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianita' di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri e modalita' di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneita'. La verifica finale di idoneita' e' eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa. 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse".». «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. Per i primi dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n. 243, S.O. n. 38, come modificato dalla presente legge: «Art. 94 - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.». - Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dalla presente legge: «Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2024, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, S.O. n. 185, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144, e convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112: «Art. 16 (Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura). - 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: "e' a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "e' a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' costituito da un'indennita' di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonche' le modalita' di erogazione della predetta indennita', nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia e' proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unita' di personale assegnate alla Scuola". 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o piu' decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49: «Art. 3 (Composizione dei Consigli regionali o interregionali). - I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.». «Art. 16 (Consiglio nazionale: composizione). - E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Il Consiglio nazionale e' composto da non piu' di sessanta membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Ai fini delle elezioni di cui al secondo comma, ciascun Ordine regionale o interregionale costituisce collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano, ove istituiti, costituiscono un unico collegio elettorale. Ciascun Ordine regionale o interregionale elegge un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi puo' votare o essere eletto in piu' di un collegio. Al collegio elettorale corrispondente all'Ordine regionale o interregionale che ha un numero di giornalisti professionisti iscritti superiore a mille e' assegnato un seggio ulteriore per la quota di giornalisti professionisti, in ragione di ogni mille professionisti iscritti o frazione di mille, fermi restando i limiti proporzionali e numerici di cui al secondo comma e la rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'ultimo seggio e' attribuito, nel rispetto dei predetti limiti e della rappresentanza linguistica, all'Ordine regionale o interregionale con la frazione di mille piu' elevata. Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu' di un quinto dei rappresentanti dei giornalisti professionisti. Ai fini della sua composizione, il Consiglio nazionale, con propria determinazione da adottare previo parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute, prevedendo criteri e modalita' che tengono conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunita' territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonche', ove necessario, secondo un principio di rotazione. Per le medesime finalita', in sede di prima applicazione e' costituito un collegio unico nazionale per l'elezione dei rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, al quale possono partecipare gli iscritti appartenenti a tali minoranze che ne facciano richiesta entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino l'appartenenza ad esse ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il rappresentante dei giornalisti professionisti eletto deve appartenere ad una minoranza linguistica diversa da quella di appartenenza del rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in cui riportino il maggior numero di voti un giornalista professionista e un giornalista pubblicista appartenenti alla medesima minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti; per la categoria per la quale non e' stato proclamato il rappresentante della minoranza linguistica, e' proclamato eletto il candidato che ha riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla minoranza linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato. In ogni caso, deve essere assicurato il principio della rotazione nella rappresentanza tra le minoranze linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo e' attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili. Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perche' da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.».