Art. 11 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                    del Ministero della giustizia 
 
  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma
5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai  corsi
di formazione per magistrati con funzioni direttive o  semidirettive,
e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere
all'attribuzione  degli  incarichi  direttivi  e  semidirettivi,  sia
requirenti che giudicanti, sia di  primo  che  di  secondo  grado,  i
magistrati che abbiano frequentato il  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del  2006  o
che abbiano presentato domanda di partecipazione al  corso  medesimo,
nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine  finale  per
la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano
svolto  funzioni  direttive  o  semidirettive,  anche  solo  per  una
frazione del periodo indicato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  ai  bandi
per il  conferimento  di  funzioni  direttive  o  semidirettive  gia'
pubblicati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  I
magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono
tenuti a partecipare al  corso  di  formazione  entro  sei  mesi  dal
conferimento delle stesse,  salvo  che  lo  abbiano  frequentato  nei
cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche  solo
per una frazione del medesimo periodo. 
  3. Al fine di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quando il termine massimo di  permanenza  dei  magistrati
presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella
stessa  posizione  tabellare  o  nel  medesimo  gruppo   di   lavoro,
individuato dal  Consiglio  superiore  della  magistratura  (CSM)  in
applicazione dell'articolo 19, comma 1,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31  dicembre  2024,
esso e' prorogato fino a tale data. 
  4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo  non  superiore  a
sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n.  1,  e
il termine di sei mesi  di  cui  all'articolo  10-bis,  terzo  comma,
secondo  periodo,  del  regio  decreto  30  gennaio  1941,   n.   12,
concernenti l'assunzione  delle  funzioni  in  caso  di  tramutamenti
successivi, sono elevati a un anno. 
  4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della  legge  29
dicembre 2022,  n.  197,  concernenti  il  tirocinio  dei  magistrati
ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari
dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023. 
  4-ter. Per l'attuazione  delle  disposizioni  del  comma  4-bis  e'
autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e
2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e  2029,  cui  si
provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026, delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10  agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, concernente la possibilita'  di  delegare  al  giudice  onorario
specifici  adempimenti  per  i  procedimenti  aventi  ad  oggetto  la
responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni,  le
parole: «Sino al 30 aprile  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Sino alla  data  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149». 
  5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1,  del  decreto-legge  10  maggio
2023, n. 51, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia  di  norme  in
materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al
31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2024». 
  5-ter. All'articolo 38, comma  3,  del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023,  n.  41,  in  materia  di   dichiarazioni   sostitutive   degli
imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione  negoziata  della
crisi, le parole: «fino al 31 dicembre 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  6. Per l'anno 2024, le  elezioni  dei  consigli  giudiziari  e  del
consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio  2008,  n.  35,  sono
differite  dal  mese  di   aprile   al   mese   di   dicembre.   Fino
all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del  primo  periodo
restano in carica i consigli  giudiziari  e  il  consiglio  direttivo
della Corte di cassazione precedenti. 
  6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  ottobre  2016,
n.  197,  in  materia  di  divieto  di  assegnazione  del   personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della  giustizia,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024». 
  6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  avvocato,   le
parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni». 
  6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del  decreto-legge  10
maggio 2023, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della  disciplina  speciale
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, le parole:  «alla  sessione  da  indire  per
l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire
per gli anni 2023 e 2024». 
  6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il  patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici anni». 
  7. All'articolo 94, comma 2, del  decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di  giudizi
di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo  giorno  successivo
alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno
2024». 
  8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
recante misure per la funzionalita'  degli  uffici  giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2024». 
  9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, relativo  al  termine  di  efficacia  della
modifica delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026». 
  10. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  9  e'
autorizzata la spesa di  euro  1.520.000  per  l'anno  2025,  cui  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del
Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11-bis.  Al  fine  di  garantire  l'aggiornamento  delle  procedure
elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli  3  e  16
della legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  lo  svolgimento  delle  prime
elezioni dei suddetti organi  successive  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'  rinviato
per un periodo non superiore a sei mesi. 
  11-ter. Nelle more  di  una  riforma  complessiva  dell'Ordine  dei
giornalisti, nelle  prime  elezioni  del  Consiglio  dell'Ordine  dei
giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto il voto e' espresso  da  remoto  con
modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26-bis, del decreto
          legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26  (Istituzione  della
          Scuola superiore della magistratura,  nonche'  disposizioni
          in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
          aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge  25
          luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          febbraio 2006, n. 28, S.O. n. 26: 
                «Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I  corsi  di  formazione
          per i magistrati giudicanti e requirenti  che  aspirano  al
          conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi  di
          primo e di secondo grado  sono  mirati  allo  studio  della
          materia ordinamentale  e  dei  criteri  di  gestione  delle
          organizzazioni  complesse  nonche'  all'acquisizione  delle
          competenze  riguardanti  la   capacita'   di   analisi   ed
          elaborazione   dei   dati   statistici,   la    conoscenza,
          l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e  dei
          modelli  di  gestione  delle  risorse  umane  e   materiali
          utilizzati   dal   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento dei propri servizi. 
                1-bis. I corsi  di  formazione  hanno  la  durata  di
          almeno tre  settimane,  anche  non  consecutive,  e  devono
          comprendere lo svolgimento di una prova finale  diretta  ad
          accertare le capacita' acquisite. 
                2. Al termine del corso di  formazione,  il  comitato
          direttivo, sulla base delle schede valutative  redatte  dai
          docenti nonche' di ogni altro  elemento  rilevante,  indica
          per ciascun partecipante elementi di valutazione in  ordine
          al conferimento degli incarichi direttivi e  semidirettivi,
          con esclusivo riferimento alle materie oggetto del corso. 
                3. Gli elementi di valutazione, le schede  valutative
          redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova
          finale di cui al comma 1-bis sono comunicati  al  Consiglio
          superiore  della  magistratura  per   le   valutazioni   di
          competenza  in   ordine   al   conferimento   dell'incarico
          direttivo o semidirettivo. 
                4. I dati di cui al comma 3 conservano validita'  per
          cinque anni. 
                5.   Possono   concorrere   all'attribuzione    degli
          incarichi direttivi e  semidirettivi,  sia  requirenti  che
          giudicanti, sia di primo che di secondo grado,  soltanto  i
          magistrati che abbiano partecipato al corso  di  formazione
          in data risalente a non  piu'  di  cinque  anni  prima  del
          termine finale per la presentazione della domanda  indicato
          nel bando di concorso. Sono esonerati dalla  partecipazione
          al corso di formazione i magistrati che nel medesimo  lasso
          di tempo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive,
          anche solo per una porzione del periodo indicato, salvo che
          il Consiglio superiore della  magistratura  abbia  espresso
          nei  loro  confronti  una  valutazione  negativa  circa  la
          conferma nelle funzioni. 
                5-bis. Specifici corsi di formazione con i  contenuti
          di cui al comma 1 e per la durata di  cui  al  comma  1-bis
          sono riservati ai magistrati ai quali  e'  stata  conferita
          nell'anno    precedente    la    funzione    direttiva    o
          semidirettiva.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo  5  aprile  2006,  n.  160  (Nuova   disciplina
          dell'accesso  in  magistratura,  nonche'  in   materia   di
          progressione economica e  di  funzioni  dei  magistrati,  a
          norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge  25
          luglio 2005, n. 150), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 aprile 2006, n. 99, S.O. n. 106: 
                «Art. 19 (Permanenza nell'incarico presso  lo  stesso
          ufficio). - 1. Salvo quanto previsto dagli  articoli  45  e
          46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo
          grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio
          svolgendo le medesime funzioni o,  comunque,  nella  stessa
          posizione  tabellare  o  nel  medesimo  gruppo  di   lavoro
          nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito
          dal Consiglio  superiore  della  magistratura  con  proprio
          regolamento tra un minimo di cinque e un massimo  di  dieci
          anni a seconda  delle  differenti  funzioni;  il  Consiglio
          superiore puo' disporre la proroga dello svolgimento  delle
          medesime funzioni limitatamente  alle  udienze  preliminari
          gia' iniziate e per i procedimenti penali per i  quali  sia
          stato gia' dichiarato aperto  il  dibattimento,  e  per  un
          periodo non superiore a due anni. 
                2. Nei due anni antecedenti la scadenza  del  termine
          di permanenza di cui al comma 1 ai magistrati  non  possono
          essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare
          probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. 
                2-bis. Il magistrato che, alla scadenza  del  periodo
          massimo di permanenza,  non  abbia  presentato  domanda  di
          trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio  o
          ad altro ufficio e' assegnato ad altra posizione  tabellare
          o ad altro gruppo di  lavoro  con  provvedimento  del  capo
          dell'ufficio immediatamente  esecutivo.  Se  ha  presentato
          domanda almeno sei mesi prima della scadenza  del  termine,
          puo' rimanere nella stessa posizione  fino  alla  decisione
          del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non
          oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1,  della
          legge 4 gennaio 1963,  n.  1  (Disposizioni  per  l'aumento
          degli organici della magistratura  e  per  le  promozioni),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1963, n. 6: 
                «Art. 34. - Il termine di giorni trenta previsto  dal
          terzo comma dell'art. 10  dell'Ordinamento  giudiziario  e'
          elevato a mesi sei.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  10-bis,  comma  3,
          del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
          giudiziario),  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   4
          febbraio 1941, n. 28: 
                «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni
          in caso di tramutamenti successivi). - 1.-2. Omissis. 
                3. Il Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel
          disporre il tramutamento che comporta o  rende  piu'  grave
          una scopertura del  trentacinque  per  cento  dell'organico
          dell'ufficio giudiziario  di  appartenenza  del  magistrato
          interessato  alla  procedura,   delibera   la   sospensione
          dell'efficacia del  provvedimento  sino  alla  delibera  di
          copertura  del  posto  lasciato  vacante.  La   sospensione
          dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque
          decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il  presente
          comma non  si  applica  quando  l'ufficio  di  destinazione
          oggetto della delibera di tramutamento  ha  una  scopertura
          uguale  o  superiore   alla   percentuale   di   scopertura
          dell'ufficio di provenienza.». 
              - Si riporta il comma 381 dell'articolo 1 della  citata
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «381. In deroga a quanto previsto dal titolo  II  del
          decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e  al  fine  di
          consentire  una  piu'  celere   copertura   delle   vacanze
          nell'organico degli uffici giudiziari di  primo  grado,  il
          tirocinio  dei  magistrati   ordinari   dichiarati   idonei
          all'esito del concorso bandito con i  decreti  ministeriali
          adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre 2021
          ha, in via straordinaria, la durata di  dodici  mesi  e  si
          articola in sessioni,  anche  non  consecutive,  una  delle
          quali della durata di quattro  mesi  effettuata  presso  la
          Scuola superiore della magistratura e una della  durata  di
          otto mesi effettuata presso gli uffici  giudiziari.  I  tre
          periodi in cui si articola la sessione  presso  gli  uffici
          giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del  decreto
          legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: 
                  a) tre mesi, per il primo periodo; 
                  b) un mese, per il secondo periodo; 
                  c) quattro mesi, per il terzo periodo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 10 agosto 2023, n.  105  (Disposizioni
          urgenti in materia di processo penale, di processo  civile,
          di contrasto  agli  incendi  boschivi,  di  recupero  dalle
          tossicodipendenze, di  salute  e  di  cultura,  nonche'  in
          materia di personale della magistratura  e  della  pubblica
          amministrazione), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Modifiche in materia di procedimenti  civili
          davanti al tribunale per i minorenni). - 1. Sino alla  data
          di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10
          ottobre  2022,  n.  149,  in  deroga  a   quanto   previsto
          dall'articolo  473-bis.1,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei
          procedimenti   aventi   ad   oggetto   la   responsabilita'
          genitoriale il giudice, con  provvedimento  motivato,  puo'
          delegare ad  un  giudice  onorario  specifici  adempimenti,
          compresi l'audizione delle parti e  l'ascolto  del  minore,
          indicando puntualmente le modalita'  di  svolgimento  e  le
          circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui  sia
          stato delegato l'ascolto del minore  o  lo  svolgimento  di
          attivita' istruttoria fa  parte  del  collegio  chiamato  a
          decidere  sul  procedimento  o  ad  adottare  provvedimenti
          temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della
          causa in decisione e le udienze all'esito delle quali  sono
          assunti provvedimenti temporanei  sono  tenute  davanti  al
          collegio o al giudice relatore.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-ter, comma 1, del
          decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51  (Disposizioni  urgenti
          in materia di amministrazione di enti pubblici, di  termini
          legislativi  e  di  iniziative  di  solidarieta'  sociale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2023, n. 108,
          e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
          n. 87, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4-ter (Proroga in materia di  disciplina  delle
          notificazioni   eseguite   dagli    avvocati    ai    sensi
          dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53).  -
          1.  L'efficacia  delle  disposizioni  dei  commi  2   e   3
          dell'articolo 3-ter della legge 21  gennaio  1994,  n.  53,
          introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149,
          e' sospesa fino al 31 dicembre  2024.  Fino  a  tale  data,
          quando la notificazione ai sensi del comma 1  dell'articolo
          3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non e' possibile  o
          non ha esito positivo, essa e' eseguita  con  le  modalita'
          ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
          momento in cui e'  generata  la  ricevuta  di  accettazione
          della notificazione dallo  stesso  inviata  mediante  posta
          elettronica certificata o servizio elettronico di  recapito
          certificato qualificato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13  (Disposizioni
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli  investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  38  (Disposizioni  in  materia  di  crisi   di
          impresa). - 1.-2. Omissis. 
                3. Al fine di accelerare l'accesso alla  composizione
          negoziata, al momento della presentazione  dell'istanza  di
          cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, l'imprenditore puo' depositare, in luogo delle
          certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f)  e  g),
          del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa  ai  sensi
          dell'articolo 46 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  con
          la quale attesta di avere richiesto,  almeno  dieci  giorni
          prima   della   presentazione   dell'istanza   di    nomina
          dell'esperto, le certificazioni medesime.  Le  disposizioni
          di cui al primo periodo si applicano  a  tutte  le  istanze
          presentate alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2024.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35  (Coordinamento
          delle disposizioni in materia  di  elezioni  del  Consiglio
          direttivo  della  Corte  di  cassazione  e   dei   consigli
          giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1,  della  legge
          30  luglio  2007,  n.  111),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56: 
                «Art. 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina
          dei componenti avvocato e professore universitario).  -  1.
          Ogni quattro anni,  nella  prima  domenica  e  nel  lunedi'
          successivo del mese di aprile,  i  magistrati  ordinari,  i
          giudici onorari di pace e i  vice  procuratori  onorari  in
          servizio negli  uffici  compresi  nella  circoscrizione  di
          ciascun distretto di Corte di appello e presso la Corte  di
          cassazione  procedono  alle  elezioni  dei  componenti  del
          consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte
          di cassazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la
          definizione del contenzioso presso la Corte di  cassazione,
          per l'efficienza degli uffici giudiziari,  nonche'  per  la
          giustizia  amministrativa),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  31  agosto  2016,  n.  203,  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016,  n.  197,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Disposizioni per l'efficienza  degli  uffici
          di sorveglianza e divieto  di  assegnazione  del  personale
          dell'amministrazione    della    giustizia     ad     altre
          amministrazioni). - 1. Omissis. 
                2. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  17,
          comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il  personale
          in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta
          eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non
          puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso  altre
          pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre  2024,  salvo
          nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14,  comma  12-ter,
          del citato decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80  (Misure
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle pubbliche amministrazioni  funzionale  all'attuazione
          del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza  della  giustizia),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
          1.-12-bis. Omissis. 
                12-ter.  Coerentemente  con  le  misure  assunzionali
          introdotte con il presente decreto,  fino  al  31  dicembre
          2024 al personale del  Ministero  della  giustizia  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4-quater, comma  1,
          del  citato   decreto-legge   10   maggio   2023,   n.   51
          (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
          pubblici,  di  termini  legislativi  e  di  iniziative   di
          solidarieta'  sociale),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
                «Art. 4-quater  (Proroga  della  disciplina  speciale
          dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della
          professione  di  avvocato).  -  1.  L'esame  di  Stato  per
          l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato,
          limitatamente alle sessioni da indire per gli anni  2023  e
          2024,  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  31,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15  aprile  2021,  n.  50,  come
          integrate  dalle  disposizioni  del  presente  articolo.  I
          termini   che,   nelle    norme    previgenti    richiamate
          dall'articolo 49 della legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
          decorrono dall'inizio delle prove  scritte  sono  computati
          dalla  data  di  inizio  dell'unica  prova  scritta,   come
          indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui
          al comma 9.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 22 e 49  della  legge
          31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
          della  professione  forense),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2013, n.  15,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 22 (Albo speciale  per  il  patrocinio  davanti
          alle giurisdizioni superiori). - 1. L'iscrizione  nell'albo
          speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
          superiori puo' essere richiesta al CNF da chi sia  iscritto
          in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni  e
          abbia superato l'esame disciplinato dalla legge  28  maggio
          1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.  1482,
          al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 
                2. L'iscrizione puo' essere richiesta anche  da  chi,
          avendo maturato una anzianita' di  iscrizione  all'albo  di
          otto   anni,   successivamente   abbia    lodevolmente    e
          proficuamente    frequentato    la     Scuola     superiore
          dell'avvocatura, istituita e disciplinata  con  regolamento
          dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri  e
          modalita' di selezione per  l'accesso  e  per  la  verifica
          finale di idoneita'. La verifica  finale  di  idoneita'  e'
          eseguita da una commissione d'esame  designata  dal  CNF  e
          composta da suoi membri, avvocati, professori  universitari
          e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 
                3. Coloro che alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge sono  iscritti  nell'albo  dei  patrocinanti
          davanti    alle    giurisdizioni    superiori    conservano
          l'iscrizione.   Allo   stesso   modo    possono    chiedere
          l'iscrizione coloro che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
          iscrizione secondo la previgente normativa. 
                4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          dodici anni dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
                5. All'articolo 4 della  legge  28  maggio  1936,  n.
          1003, il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
                  "Sono dichiarati idonei i candidati che  conseguano
          una media di sette decimi nelle prove scritte e  in  quella
          orale avendo riportato non meno di sei decimi  in  ciascuna
          di esse".». 
                «Art. 49 (Disciplina transitoria per l'esame).  -  1.
          Per i primi dodici anni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge l'esame di abilitazione  all'esercizio
          della professione di avvocato si effettua, sia  per  quanto
          riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per  quanto
          riguarda  le  modalita'  di   esame,   secondo   le   norme
          previgenti.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  94  del  decreto
          legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
          27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al  Governo  per
          l'efficienza del processo penale,  nonche'  in  materia  di
          giustizia  riparativa  e   disposizioni   per   la   celere
          definizione dei procedimenti giudiziari), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2022, n.  243,  S.O.  n.  38,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 94 - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30,
          comma 1, lettera i), si applicano decorsi  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                2. Per le impugnazioni proposte  sino  al  30  giugno
          2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  agli
          articoli 23, commi  8,  primo,  secondo,  terzo,  quarto  e
          quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4  e  7,  del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176.  Se
          sono proposte ulteriori impugnazioni  avverso  il  medesimo
          provvedimento dopo la  scadenza  dei  termini  indicati  al
          primo periodo, si fa riferimento all'atto  di  impugnazione
          proposto per primo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  21-quinquies  del
          decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83  (Misure  urgenti  in
          materia fallimentare, civile  e  processuale  civile  e  di
          organizzazione   e    funzionamento    dell'amministrazione
          giudiziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno
          2015, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla  legge
          6 agosto 2015,  n.  132,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici
          giudiziari). - 1. Al fine di favorire la  piena  attuazione
          di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526  e  seguenti,
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al  31  dicembre
          2024, per le attivita' di custodia, telefonia,  riparazione
          e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
          dei  comuni   gia'   distaccato,   comandato   o   comunque
          specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i
          medesimi uffici giudiziari possono continuare ad  avvalersi
          dei servizi forniti dal predetto personale comunale,  sulla
          base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
          autorizzati dal Ministero della giustizia, in  applicazione
          e  nei  limiti  di  una  convenzione   quadro   previamente
          stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani. 
                2. Nella convenzione quadro di cui al  comma  1  sono
          fissati, secondo criteri di  economicita'  della  spesa,  i
          parametri per  la  quantificazione  del  corrispettivo  dei
          servizi di cui al medesimo comma 1. 
                3.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma   1   sono
          rilasciate secondo  i  criteri  fissati  nella  convenzione
          quadro di cui al medesimo comma  1  e  nei  limiti  massimi
          complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del  20  per
          cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno  2017  e
          del 10 per cento per ciascuno degli anni dal 2018 al  2024,
          della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione
          previsto  dall'articolo  1,  comma  527,  della  legge   23
          dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  155   (Nuova
          organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del
          pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
          legge 14 settembre 2011, n. 148), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 2012, n.  213,  S.O.  n.  185,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11  (Entrata  in  vigore).  -  1.  Il  presente
          decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
          sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana. 
                2. Salvo quanto previsto al comma 3, le  disposizioni
          di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
          decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.3.  Le  modifiche  delle   circoscrizioni
          giudiziarie de L'Aquila e Chieti,  nonche'  delle  relative
          sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2,  acquistano
          efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2026.  Nei  confronti
          dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
          uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le  disposizioni  di
          cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75  (Disposizioni  urgenti
          in    materia    di    organizzazione    delle    pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
          2023, n. 144, e convertito, con modificazioni, dalla  legge
          10 agosto 2023, n. 112: 
                «Art.  16   (Disposizioni   concernenti   la   Scuola
          superiore della magistratura). - 1. All'articolo  1,  comma
          7, del decreto legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26,  le
          parole: "e' a carico dalla Scuola"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "e'  a  carico  della  Scuola  e,  in  attesa  di
          specifica disposizione contrattuale ai sensi  dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e' costituito da un'indennita' di funzione in quota  fissa,
          da corrispondersi mensilmente, e  in  quota  variabile,  da
          corrispondersi  annualmente,  all'esito  del  processo   di
          valutazione della performance individuale, da  considerarsi
          integralmente  sostitutiva   degli   emolumenti   accessori
          attualmente previsti, ad eccezione  dei  buoni  pasto.  Con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
          Scuola, sono individuati i criteri, le  misure  nonche'  le
          modalita' di  erogazione  della  predetta  indennita',  nel
          rispetto dei limiti  annuali  previsti  dalla  legislazione
          vigente in materia di trattamento economico accessorio  dei
          dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili
          nel  bilancio  annuale  della  Scuola.  Il  Fondo   risorse
          decentrate    del    Ministero    della    giustizia     e'
          proporzionalmente ridotto in relazione al numero di  unita'
          di personale assegnate alla Scuola". 
                2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 1 e' autorizzata la spesa di  euro  269.355  annui  a
          decorrere  dall'anno  2023,  cui   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2023-2025, nell'ambito del  Programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  Missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2023,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  della
          giustizia. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                3. Al fine di garantire il potenziamento dei  servizi
          istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di
          previsione del predetto Ministero e' istituito un fondo con
          uno stanziamento di 5.000.000 di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o  piu'  decreti
          ministeriali,   ai   cui   oneri   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25  luglio  2005,
          n. 150.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  3  e  16,  della
          legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione
          di giornalista), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 1963, n. 49: 
                «Art.  3  (Composizione  dei  Consigli  regionali   o
          interregionali). - I Consigli  regionali  o  interregionali
          sono composti da 6 professionisti e 3  pubblicisti,  scelti
          tra  gli  iscritti  nei  rispettivi  elenchi  regionali   o
          interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianita'  di
          iscrizione.   Essi   sono   eletti   rispettivamente    dai
          professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo  ed  in
          regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a
          scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.». 
                «Art. 16 (Consiglio nazionale:  composizione).  -  E'
          istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
                Il Consiglio nazionale e' composto  da  non  piu'  di
          sessanta membri di cui due terzi professionisti e un  terzo
          pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali  e
          interregionali, prevedendo in ciascuna categoria almeno  un
          rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I
          candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari  di
          una  posizione  previdenziale  attiva   presso   l'Istituto
          nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). 
                Ai fini delle  elezioni  di  cui  al  secondo  comma,
          ciascun  Ordine  regionale  o  interregionale   costituisce
          collegio elettorale. Gli Ordini delle Province autonome  di
          Trento e Bolzano, ove  istituiti,  costituiscono  un  unico
          collegio   elettorale.   Ciascun   Ordine    regionale    o
          interregionale elegge  un  consigliere  nazionale  iscritto
          all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei  professionisti
          e dei pubblicisti. Nessun iscritto agli elenchi puo' votare
          o essere eletto in piu' di un collegio. 
                Al  collegio  elettorale  corrispondente   all'Ordine
          regionale o interregionale che ha un numero di  giornalisti
          professionisti iscritti superiore a mille e'  assegnato  un
          seggio   ulteriore   per   la    quota    di    giornalisti
          professionisti, in ragione  di  ogni  mille  professionisti
          iscritti o frazione  di  mille,  fermi  restando  i  limiti
          proporzionali e numerici di  cui  al  secondo  comma  e  la
          rappresentanza  delle  minoranze   linguistiche.   L'ultimo
          seggio e' attribuito, nel rispetto dei  predetti  limiti  e
          della rappresentanza linguistica,  all'Ordine  regionale  o
          interregionale con  la  frazione  di  mille  piu'  elevata.
          Nessun Ordine regionale o interregionale puo' ottenere piu'
          di   un   quinto   dei   rappresentanti   dei   giornalisti
          professionisti. 
                Ai  fini  della  sua   composizione,   il   Consiglio
          nazionale, con propria determinazione  da  adottare  previo
          parere vincolante del Ministro della giustizia, assicura la
          rappresentanza delle minoranze  linguistiche  riconosciute,
          prevedendo criteri e  modalita'  che  tengono  conto  della
          diffusione della  lingua  presso  le  rispettive  comunita'
          territoriali, del numero dei giornalisti  professionisti  e
          dei  pubblicisti  appartenenti   alle   aree   linguistiche
          tutelate nonche', ove necessario, secondo un  principio  di
          rotazione. Per le medesime  finalita',  in  sede  di  prima
          applicazione e' costituito un collegio unico nazionale  per
          l'elezione dei rappresentanti delle minoranze  linguistiche
          riconosciute, al quale  possono  partecipare  gli  iscritti
          appartenenti a tali minoranze  che  ne  facciano  richiesta
          entro venti giorni antecedenti la data fissata per la prima
          convocazione dell'assemblea elettiva e che autocertifichino
          l'appartenenza  ad  esse  ai  sensi  dell'articolo  46  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  del  28  dicembre
          2000,   n.   445.   Il   rappresentante   dei   giornalisti
          professionisti eletto deve  appartenere  ad  una  minoranza
          linguistica  diversa  da   quella   di   appartenenza   del
          rappresentante dei pubblicisti. Nel caso in  cui  riportino
          il maggior numero di voti un giornalista  professionista  e
          un  giornalista  pubblicista  appartenenti  alla   medesima
          minoranza linguistica, e' proclamato  eletto  il  candidato
          che ha riportato piu' voti; per la categoria per  la  quale
          non e' stato proclamato il rappresentante  della  minoranza
          linguistica, e'  proclamato  eletto  il  candidato  che  ha
          riportato piu' voti tra quelli appartenenti alla  minoranza
          linguistica che ha conseguito il secondo miglior risultato.
          In ogni caso, deve essere  assicurato  il  principio  della
          rotazione   nella   rappresentanza   tra    le    minoranze
          linguistiche presenti nel territorio. Al fine di assicurare
          all'interno del Consiglio nazionale la  rappresentanza  del
          giornalista   pubblicista   appartenente   alla   minoranza
          linguistica,  al   medesimo   e'   attribuito   il   seggio
          dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di
          voti tra  i  venti  giornalisti  pubblicisti  eletti  dagli
          iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali. 
                L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e  seguenti,
          in quanto applicabili. 
                Le assemblee devono  essere  convocate  almeno  venti
          giorni prima della  scadenza  del  Consiglio  nazionale  in
          carica. 
                Contro i risultati delle  elezioni  ciascun  iscritto
          puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale,  nel  termine
          di 10 giorni dalla proclamazione. In caso  di  accoglimento
          del  reclamo,  il  Consiglio  nazionale  stesso  fissa   un
          termine, non  superiore  a  30  giorni,  perche'  da  parte
          dell'assemblea regionale o interregionale  interessata  sia
          provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.».