Art. 12 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». 2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024. 5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741». 6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse; b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; d) dopo l'undicesimo periodo, e' inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». 6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025». 6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»; b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025». 6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». 6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). - 1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza, compresa l'attivita' di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione delle attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il 30 giugno 2024, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 30 giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facolta': di procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute; di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato gia' dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e gia' formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sara' affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonche' degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; di avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze di servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' subordinata all'assenso, rispettivamente, del Ministero competente, ove l'amministrazione dissenziente sia statale, ovvero della giunta regionale, in caso di dissenso espresso da un'amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 2.- 4. Omissis.». «5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 30 giugno 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 17-bis, comma 1, del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente legge: «Art. 17-bis (Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-septies, del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1.- 2-sexies. Omissis. 2-septies. Al fine di semplificare le procedure relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, fino al 31 dicembre 2024 i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilita' di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, purche' le aree siano situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere realizzati con le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell'articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita' previste dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 8-undecies, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica). - 1.-8-decies. Omissis. 8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di sei mesi. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente comma.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2014, n. 71: «Art. 6 (Autorita' di regolamentazione competente). - 1. - 2. Omissis. 3. Sono organi dell'ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 (Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2023, n. 88, e convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, e' autorizzato fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del medesimo regolamento (UE) 2020/741.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 (Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della citta' di Taranto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2012, n. 184, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - 1. Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, di seguito denominato: "Protocollo", compresi quelli individuati per un importo complessivo pari ad euro 110.167.413 dalle delibere CIPE del 3 agosto 2012, afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel predetto Protocollo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' nominato un Commissario straordinario, di seguito denominato: "Commissario" autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Con il decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unita' di livello non dirigenziale, e una unita' di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalita' di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, e' reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalita' di reperimento, al personale di livello dirigenziale e' riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio e' a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa e per il risanamento delle baraccopoli di Messina). - 1. Omissis. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il Presidente della Regione Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' fissata al 31 dicembre 2025.». - Si riporta il testo dell'articolo 11-ter, comma 4, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), come modificato dalla presente legge: «Art. 11-ter (Misure urgenti per le baraccopoli di Messina). - 1. - 3. Omissis. 4. Per le attivita' strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche' degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Commissario straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre 2025.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dei commi 835 e 837-bis dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «835. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 30 settembre 2024. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 marzo 2025 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.». - Si riporta il testo del comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge: «115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il 31 dicembre 2024 si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.». - Si riporta il testo dell'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96., come modificato dalla presente legge: «Art. 265 (Disposizioni transitorie). - 1. Omissis. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosita', per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al 30 giugno 2024.». - Si riporta il punto 2 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2017, n. 79., come modificato dalla presente legge: «2. Aggiornamento professionale - Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.».