Art. 12 
 
 
           Proroga di termini in materie di competenza del 
        Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune  di  Cogoleto  in
provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole:  «31  dicembre  2023»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»; 
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione  dei  siti
contaminati attualmente classificati di interesse nazionale  ai  fini
della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre anni». 
  2-bis. Al comma 2-septies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, in materia  di  semplificazione  delle  procedure
relative  a  progetti  per  la  realizzazione   di   nuovi   impianti
fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  3.  All'articolo  11,  comma  8-undecies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  concernente
l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per
i rifiuti inerti da costruzione e demolizione  e  per  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, le parole:  «Conseguentemente,  il»  sono
sostituite dalla seguente: «Il» e le  parole:  «ulteriori  sei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». 
  4.  La  durata  degli  organi  dell'Ispettorato  nazionale  per  la
sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN)  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto non siano  stati  ricostituiti
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  4  marzo
2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024. 
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14  aprile  2023,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68,
in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a  uso  irriguo,
le parole: «al 31 dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre  il
31 dicembre 2024» e le parole: «del  regolamento  (UE)  2020/741  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25  maggio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741». 
  6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  7  agosto  2012,  n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  ottobre  2012,  n.
171, relativo  al  sito  di  interesse  nazionale  di  Taranto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  «,  senza  diritto  ad  alcun
compenso  e  senza  altri  oneri  per  la  finanza  pubblica,»   sono
soppresse; 
    b) dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Con  il
decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il  compenso
del  Commissario,  in  misura  non  superiore   a   quanto   previsto
dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; 
    c) al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    d) dopo l'undicesimo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Agli
oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di
euro 132.700  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234». 
  6-bis.  Al  secondo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  18  del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di
durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento
delle baraccopoli di Messina, le  parole:  «31  dicembre  2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, in materia di durata  dell'incarico  di  sub-commissario
per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino  al
31 dicembre  2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sino  al  31
dicembre 2025». 
  6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro
347.000  per  l'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  835,  primo  periodo,  concernente  il  termine   di
operativita' del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che
determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone,
le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 settembre 2024»; 
  b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni  in
materia di immissione di specie ittiche  non  autoctone,  le  parole:
«fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al
31 marzo 2025». 
  6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4  agosto  2017,
n. 124, in materia di impianti di distribuzione  dei  carburanti,  le
parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 dicembre 2024». 
  6-septies. All'articolo 265, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia  di
rifiuti prodotti dalle navi  e  di  residui  di  carico,  le  parole:
«termine di centottanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  6-octies. All'allegato 1,  punto  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 17 febbraio 2017, n.  42,  in  materia  di  aggiornamento
professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni»
sono sostituite dalle seguenti: «8 anni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi  1  e  5,
          del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27  (Disposizioni
          urgenti in materia di  rilancio  dei  settori  agricoli  in
          crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune di  Cogoleto),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75, e convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  12  (Misure  urgenti  per  l'emergenza   nello
          stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto). - 1. Al
          fine  di  assicurare  il  completamento  degli   interventi
          urgenti necessari per risolvere la grave situazione tuttora
          in essere nello stabilimento Stoppani sito  nel  Comune  di
          Cogoleto in provincia di Genova, di cui  all'ordinanza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  n.  3554  del  5
          dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12  dicembre  2006,   il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare provvede, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, alla  individuazione  delle
          misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative
          risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla
          conclusione delle attivita' di cui alla suddetta ordinanza,
          compresa  l'attivita'  di  gestione   e   smaltimento   del
          percolato della discarica di Molinetto, e  alla  riconsegna
          dei beni agli aventi diritto. Per  la  realizzazione  delle
          attivita' cosi' individuate, da svolgere entro il 30 giugno
          2024,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare si avvale, d'intesa con  il  Ministro
          dell'interno, non oltre la  scadenza  del  termine  del  30
          giugno 2024, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo
          37, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, al quale sono attribuiti i poteri di cui  all'articolo
          13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  23  maggio  1997,  n.  135.  Il
          Prefetto  ha  facolta':  di  procedere  all'intimazione   e
          diffida   ad   adempiere   nei   confronti   dei   soggetti
          responsabili  per  lo  svolgimento  degli   interventi   di
          caratterizzazione, messa in sicurezza e  bonifica  di  loro
          competenza   ed   all'eventuale   esercizio   del    potere
          sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno
          dei medesimi,  per  le  spese  a  tal  fine  sostenute;  di
          mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno  e
          determinato gia' dipendente dalla  Immobiliare  Val  Lerone
          Spa e gia'  formato,  assicurando  il  trasferimento  dello
          stesso alle dipendenze dei soggetti a  cui  sara'  affidata
          l'esecuzione  degli  interventi  di  caratterizzazione,  di
          messa in sicurezza e di bonifica; di adottare provvedimenti
          derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il
          Sito di interesse nazionale (SIN)  Stoppani,  limitatamente
          alla  loro  gestione  all'interno  del  perimetro  del  SIN
          stesso; di avvalersi dei volumi residui disponibili  presso
          la   discarica   di   Molinetto,    previo    aggiornamento
          dell'istruttoria tecnica per  la  verifica  preventiva  dei
          volumi accoglibili, limitatamente  ai  rifiuti  conferibili
          nella discarica nel rigoroso rispetto  dei  limiti  di  cui
          alla normativa vigente, da  parte  dell'Istituto  superiore
          per la protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA)  nonche'
          degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a
          rete per la protezione dell'ambiente di cui alla  legge  28
          giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante  occupazione
          di  urgenza  ed   eventuali   espropriazioni   delle   aree
          occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi;
          di  avvalersi  di  non  oltre  tre  esperti  nelle  materie
          tecniche,  giuridiche  ed  amministrative,  ai   quali   e'
          corrisposta  un'indennita'  mensile   omnicomprensiva   non
          superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento
          di missione; di indire, ove ritenuto necessario, conferenze
          di servizi,  entro  sette  giorni  dall'acquisizione  della
          disponibilita' dei progetti.  Qualora  alla  conferenza  di
          servizi il rappresentante  di  un'amministrazione  invitata
          risulti  assente  o  non  dotato  di   idoneo   potere   di
          rappresentanza, la conferenza  e'  comunque  legittimata  a
          deliberare. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza
          di servizi  deve  essere  motivato  e  recare,  a  pena  di
          inammissibilita',  le  specifiche  indicazioni  progettuali
          necessarie  al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato
          dissenso  espresso  da  un'amministrazione  preposta   alla
          tutela   ambientale,   paesaggistico-territoriale   e   del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della  salute  e
          della pubblica incolumita', la  determinazione,  in  deroga
          all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e' subordinata  all'assenso,  rispettivamente,  del
          Ministero competente,  ove  l'amministrazione  dissenziente
          sia statale, ovvero della  giunta  regionale,  in  caso  di
          dissenso espresso da un'amministrazione regionale,  che  si
          pronunciano entro sette giorni dalla richiesta. 
                2.- 4. Omissis.». 
                «5.  All'attuazione   del   presente   articolo,   ad
          eccezione del comma 5-bis, si  provvede  nei  limiti  delle
          risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta
          presso la tesoreria statale  ai  sensi  dell'ordinanza  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3554  del  5
          dicembre  2006.  Ai  fini  dell'utilizzo   delle   predette
          risorse, gia' assegnate  al  Commissario  delegato  per  il
          superamento dello stato di emergenza  di  cui  alla  citata
          ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi
          individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio e del mare ai sensi del comma  1,  al  pagamento
          dei lavori e delle opere eseguiti  e  contabilizzati  dalla
          precedente gestione commissariale  ai  sensi  della  citata
          ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554
          del 5 dicembre 2006 ed alle altre  attivita'  previste  dal
          presente articolo, il Prefetto  di  Genova  subentra  nella
          titolarita' della contabilita' speciale  aperta  presso  la
          tesoreria statale. Al fine di  garantire  il  proseguimento
          delle attivita' di messa  in  sicurezza  in  atto,  per  il
          limitato periodo intercorrente tra la data  di  entrata  in
          vigore   del   presente   decreto   e   l'emanazione    del
          provvedimento per l'individuazione  delle  misure  e  degli
          interventi di cui al primo periodo del comma 1,  continuano
          ad avere effetto  le  disposizioni  di  cui  alla  predetta
          ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554
          del 5 dicembre 2006. Per le finalita' di  cui  al  presente
          comma gli atti adottati sulla base della  stessa  ordinanza
          continuano ad avere efficacia fino al 30 giugno 2024.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  17-bis,  comma  1,
          del  citato  decreto-legge  6   novembre   2021,   n.   152
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 17-bis (Disposizioni  per  la  riperimetrazione
          dei siti contaminati di interesse nazionale). - 1. Con  uno
          o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, da
          adottare entro tre anni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, sentiti la
          regione e gli enti locali interessati, sono  effettuate  la
          ricognizione e la  riperimetrazione  dei  siti  contaminati
          attualmente classificati di  interesse  nazionale  ai  fini
          della bonifica, escludendo le aree e i  territori  che  non
          soddisfano piu' i requisiti di cui all'articolo 252,  comma
          2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2-septies,
          del citato decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Disposizioni  in  materia   di   procedure
          autorizzative per gli impianti di produzione di energia  da
          fonti rinnovabili). - 1.- 2-sexies. Omissis. 
                2-septies.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure
          relative a interventi per mitigare l'emergenza  energetica,
          fino al 31 dicembre  2024  i  progetti  di  nuovi  impianti
          fotovoltaici con moduli collocati a terra  o  su  coperture
          piane o falde di potenza non superiore  a  1.000  chilowatt
          picco  (kWp)  ubicati  in  aree  nella  disponibilita'   di
          strutture turistiche o termali,  finalizzati  a  utilizzare
          prioritariamente l'energia autoprodotta  per  i  fabbisogni
          delle medesime strutture, purche'  le  aree  siano  situate
          fuori dei centri storici e non siano soggette a  tutela  ai
          sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
          al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  possono
          essere realizzati con le modalita'  previste  dal  comma  1
          dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3  marzo  2011,
          n. 28. Ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei
          centri storici o soggette a tutela ai  sensi  dell'articolo
          136 del citato codice di  cui  al  decreto  legislativo  22
          gennaio  2004,  n.  42,  fermo  restando  quanto  stabilito
          dall'articolo 7-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28, si applicano le modalita'  previste  dal
          comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo
          2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione  di  cui  al
          comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una
          dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di   notorieta'   del
          progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono
          visibili dagli spazi pubblici esterni  limitrofi  e  che  i
          manti delle coperture non sono realizzati con prodotti  che
          hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   11,   comma
          8-undecies, del citato decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.
          198   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di   termini
          legislativi), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Proroga di termini in materie di competenza
          del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica).
          - 1.-8-decies. Omissis. 
                8-undecies. Il termine di cui all'articolo  7,  comma
          1, del  regolamento  che  disciplina  la  cessazione  della
          qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti  da  costruzione  e
          demolizione e di altri rifiuti inerti di origine  minerale,
          di cui al decreto del Ministro della transizione  ecologica
          27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato  di  sei  mesi.  Il
          termine di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  medesimo
          regolamento  di  cui  al   decreto   del   Ministro   della
          transizione  ecologica  27  settembre  2022,  n.  152,   e'
          prorogato di dodici  mesi  a  decorrere  dalla  conclusione
          della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma  1,
          del medesimo regolamento, secondo la scadenza stabilita  ai
          sensi del presente comma.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  3,  del
          decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45  (Attuazione  della
          direttiva  2011/70/EURATOM,  che   istituisce   un   quadro
          comunitario per  la  gestione  responsabile  e  sicura  del
          combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti  radioattivi),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2014, n. 71: 
                «Art. 6 (Autorita' di regolamentazione competente). -
          1. - 2. Omissis. 
                3. Sono organi dell'ISIN il direttore e  la  Consulta
          che durano in carica  sette  anni,  non  rinnovabili  e  il
          collegio dei revisori.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39  (Disposizioni  urgenti
          per  il  contrasto  della  scarsita'  idrica   e   per   il
          potenziamento   e   l'adeguamento   delle    infrastrutture
          idriche), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14  aprile
          2023, n. 88, e convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          13 giugno 2023,  n.  68,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 7 (Riutilizzo delle acque  reflue  depurate  ad
          uso irriguo). - 1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica,
          garantendone  una  gestione  razionale  e  sostenibile,  il
          riutilizzo a  scopi  irrigui  in  agricoltura  delle  acque
          reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione gia'
          in esercizio alla data di entrata in  vigore  del  presente
          decreto, nel rispetto  delle  prescrizioni  minime  di  cui
          all'Allegato A al presente  decreto,  e'  autorizzato  fino
          alla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  di  esecuzione  del   regolamento   (UE)
          2020/741 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25
          maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 dalla
          regione  o  dalla   provincia   autonoma   territorialmente
          competente  ai  sensi   del   medesimo   regolamento   (UE)
          2020/741.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129  (Disposizioni  urgenti
          per il risanamento ambientale  e  la  riqualificazione  del
          territorio  della  citta'  di  Taranto),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2012, n. 184, e convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 ottobre  2012,  n.  171,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1.  -  1.  Per  assicurare  l'attuazione  degli
          interventi previsti dal Protocollo d'intesa del  26  luglio
          2012, di seguito denominato: "Protocollo", compresi  quelli
          individuati  per  un  importo  complessivo  pari  ad   euro
          110.167.413  dalle  delibere  CIPE  del  3   agosto   2012,
          afferenti a risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
          gia'  assegnate  alla  regione  Puglia  e  ricomprese   nel
          predetto  Protocollo,  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'
          nominato   un   Commissario   straordinario,   di   seguito
          denominato:  "Commissario"  autorizzato  ad  esercitare   i
          poteri di cui all'articolo 13 del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1997, n. 135, e  successive  modificazioni.  Con  il
          decreto di cui al primo periodo e' altresi' individuato  il
          compenso del Commissario, in misura non superiore a  quanto
          previsto dall'articolo 15, comma  3,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Il  Commissario  resta  in
          carica per la durata di tre anni, prorogabili  sino  al  31
          dicembre 2024 con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare.  Con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della transizione  ecologica,  da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione e' definita la struttura di  supporto
          per l'esercizio delle funzioni  commissariali,  posta  alle
          dirette  dipendenze  del  Commissario,   composta   da   un
          contingente massimo di personale pari a  cinque  unita'  di
          livello  non  dirigenziale,  e  una   unita'   di   livello
          dirigenziale  non  generale  appartenenti  ai  ruoli  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   con
          esclusione    del     personale     docente,     educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. Si applica, in  relazione  alle  modalita'  di
          reperimento  e  alla   retribuzione   del   personale   non
          dirigenziale,  quanto  previsto  dall'articolo  11-ter  del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.  All'atto
          del collocamento fuori ruolo  del  predetto  personale,  e'
          reso indisponibile, per tutta la  durata  del  collocamento
          fuori ruolo, un numero di posti  nella  dotazione  organica
          dell'amministrazione di provenienza equivalente  dal  punto
          di vista finanziario. Ferme restando le predette  modalita'
          di reperimento, al personale  di  livello  dirigenziale  e'
          riconosciuta  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai
          titolari di incarico dirigenziale di livello  non  generale
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   nonche'
          un'indennita' sostitutiva della retribuzione di  risultato,
          determinata    con    provvedimento     del     Commissario
          straordinario, di importo non superiore  al  50  per  cento
          della   retribuzione   di   posizione.   Detto    personale
          dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
          della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di
          comando, distacco, fuori ruolo  o  altro  analogo  istituto
          previsto dai rispettivi ordinamenti, e  conserva  lo  stato
          giuridico   e   il   trattamento   economico   fondamentale
          dell'amministrazione di appartenenza, che  resta  a  carico
          della medesima,  mentre  il  trattamento  accessorio  e'  a
          carico  esclusivo   della   struttura   commissariale.   La
          struttura   cessa   alla   scadenza    dell'incarico    del
          Commissario.  Il  Commissario  opera  in  deroga  ad   ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto  delle  disposizioni  del  codice  delle  leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto
          legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  delle  norme  in
          materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3  aprile
          2006,  n.  152,  del  codice  dei  beni  culturali  e   del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n.  42,  nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea. In caso di  dissensi,
          dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente  provenienti
          da un organo  di  un  ente  territoriale  interessato  che,
          secondo la legislazione vigente, sia idoneo  a  precludere,
          in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto  un
          meccanismo di  superamento  del  dissenso,  il  Commissario
          straordinario  propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri le opportune iniziative. Si applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di  cui  all'articolo  12  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108.  Agli
          oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel
          limite  di  euro  132.700   per   l'anno   2024,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  498,  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234. Agli oneri relativi alle spese  di  personale
          della struttura commissariale di cui al presente  comma  si
          provvede nel limite di 28.908 euro per  l'anno  2021  e  di
          173.448 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2023,
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 18 (Proroga di termini per la realizzazione del
          nuovo complesso ospedaliero della citta' di Siracusa e  per
          il risanamento delle baraccopoli di Messina). - 1. Omissis. 
                2. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,  il  Presidente
          della Regione Siciliana subentra nel ruolo  di  Commissario
          straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del
          decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata
          dell'incarico del Commissario straordinario e'  fissata  al
          31 dicembre 2025.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11-ter,  comma  4,
          del citato decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44  (Misure
          urgenti per il contenimento dell'epidemia da  COVID-19,  in
          materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di
          concorsi pubblici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11-ter (Misure urgenti per  le  baraccopoli  di
          Messina). - 1. - 3. Omissis. 
                4. Per le attivita' strumentali  agli  interventi  di
          demolizione e rigenerazione urbana, nonche' per ogni  altra
          attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla
          progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di  lavori,
          servizi e  forniture,  il  Commissario  straordinario  puo'
          avvalersi, anche in  qualita'  di  soggetti  attuatori,  di
          uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale dello
          Stato e di societa' da esse controllate, di  strutture  del
          comune  di  Messina  e  delle  societa'   controllate   dal
          medesimo, nonche' degli uffici della Regione siciliana,  in
          ogni caso senza nuovi  o  maggiori  oneri,  sulla  base  di
          appositi  protocolli  d'intesa  nell'ambito  delle  risorse
          umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  Il
          Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
          provvedimento, in aggiunta al contingente di  dieci  unita'
          di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui  compenso  e'
          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata  sino
          al 31 dicembre 2025.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita'  2015)),  si  veda  nei  riferimenti   normativi
          all'articolo 3. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  835  e   837-bis
          dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2022 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2022-2024),
          come modificato dalla presente legge: 
                «835.  Al  fine  di  analizzare  le  condizioni   che
          determinano il divieto di immissione di specie ittiche  non
          autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
          n. 357, e' istituito presso il Ministero della  transizione
          ecologica il Nucleo di ricerca e  valutazione  composto  da
          rappresentanti del Ministero della  transizione  ecologica,
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali, di SNPA/ISPRA  e  da  sei  rappresentanti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          per un massimo di dodici componenti, operativo fino  al  30
          settembre 2024. Ai  componenti  del  Nucleo  di  ricerca  e
          valutazione non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
          rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». 
                «837-bis. Al fine di consentire un'adeguata  politica
          di gestione delle specie ittiche  alieutiche,  fino  al  31
          marzo 2025 non trova applicazione l'articolo 12,  comma  1,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,   per   le   sole
          disposizioni riguardanti l'immissione in natura  di  specie
          non autoctone la cui immissione  era  autorizzata  in  data
          antecedente all'applicazione del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          98 del 14 aprile 2020.». 
              - Si riporta il testo del  comma  115  dell'articolo  1
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2017, n.  189,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «115. Agli impianti di distribuzione  dei  carburanti
          che cessano definitivamente l'attivita' di vendita entro il
          31 dicembre 2024 si applicano le procedure semplificate  di
          dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le
          stesse  aree  esistano  o  vengano  sottoscritti  specifici
          accordi o atti della pubblica amministrazione in merito  al
          loro ripristino.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 265, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96., come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 265 (Disposizioni transitorie). - 1. Omissis. 
                2.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  197,
          al fine di consentire agli operatori del settore di dotarsi
          delle  autorizzazioni  necessarie  per  la   gestione   dei
          rifiuti, e' ammessa l'assimilazione  dei  rifiuti  prodotti
          dalle navi e dei residui di carico  alle  merci,  anche  ai
          fini della pericolosita', per  quanto  concerne  il  regime
          normativo in materia di trasporti  via  mare,  sino  al  30
          giugno 2024.». 
              - Si riporta il punto 2  dell'Allegato  1  del  decreto
          legislativo  17  febbraio  2017,  n.  42  (Disposizioni  in
          materia di  armonizzazione  della  normativa  nazionale  in
          materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,
          comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30
          ottobre 2014, n. 161), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4 aprile 2017,  n.  79.,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «2.   Aggiornamento   professionale   -    Ai    fini
          dell'aggiornamento professionale, gli iscritti  nell'elenco
          di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8  anni
          dalla  data  di  pubblicazione  nell'elenco  e   per   ogni
          quinquennio successivo, a corsi di  aggiornamento  per  una
          durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su  almeno
          tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto  ai  corsi
          deve essere  comunicata  alla  regione  di  residenza,  con
          dichiarazione  nelle  forme  stabilite  dal   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                I  corsi  di  aggiornamento,  analogamente  a  quanto
          previsto per i  corsi  di  abilitazione,  sono  organizzati
          esclusivamente dai soggetti di cui  all'allegato  2,  punto
          1), al presente decreto.».