Art. 12 bis Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione 1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), come modificato dalla presente legge: «Art. 40-ter (Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione). - 1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i recipienti a pressione con capacita' complessiva superiore a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e puo' essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto direttoriale dei Ministeri delle attivita' produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, per i recipienti con capacita' inferiore a 13 metri cubi, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato II annesso al citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.».