Art. 12 bis 
 
Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,  n.  122,
  in  materia  di  semplificazione  degli  adempimenti  relativi   ai
  recipienti a pressione 
 
  1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, dopo le parole: «con capacita' complessiva superiore a 13  metri
cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024
e». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter  del  citato
          decreto-legge 21 giugno 2022,  n.  73  (Misure  urgenti  in
          materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del  nulla
          osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello   Stato   e   ulteriori
          disposizioni finanziarie e sociali), come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  40-ter  (Semplificazione   degli   adempimenti
          relativi ai recipienti a  pressione).  -  1.  La  procedura
          semplificata prevista dall'articolo 64-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per i
          recipienti a pressione con capacita' complessiva  superiore
          a 13 metri cubi si applica fino al 31 dicembre 2024 e  puo'
          essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi  del  decreto
          direttoriale  dei  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
          della salute e del lavoro  e  delle  politiche  sociali  17
          gennaio 2005, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  7  febbraio  2005,  per  i
          recipienti con capacita'  inferiore  a  13  metri  cubi,  a
          condizione che il massimale assicurativo  per  anno  e  per
          sinistro di cui al punto 17  dell'allegato  II  annesso  al
          citato decreto direttoriale 17 gennaio 2005 sia di  importo
          non inferiore a 5 milioni di euro.».