Art. 13 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonche' degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidita' alle imprese agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.». 2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.». 3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento». 3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027. 3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede: a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. 3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversita' e di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle attivita' produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024. 3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-quinquies. 3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del citato decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), come modificato dalla presente legge: «Art. 8-ter (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1. Al fine di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. 2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perche' localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilita' della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresi' assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualita' e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali. 2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per gli anni 2023 e 2024. 2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 3. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio comunale" sono inserite le seguenti: "nonche' per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa". 4. La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, puo' essere stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti da piante ospiti situate in una zona delimitata ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, possono essere liberamente movimentate all'esterno della suddetta zona.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5-ter, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Proroga di termini in materia di transizione ecologica). - 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; b) al secondo periodo, le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023". 2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, e' inserito il seguente: "5.1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.". 3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022. 4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Conseguentemente l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica. 5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, e' prorogato di 60 giorni. 5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".5-ter. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2024; b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024; c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione. 5-ter. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2024; b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024; c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025; d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione. 5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022". 5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente: "837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020". 5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "2023" sono inserite le seguenti: ", e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,". 5-septies. Al fine di dare continuita' agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022". 5-octies. La rideterminazione delle modalita' di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno 2022. 5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". 5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.». - Si riporta il testo del comma 44 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. n. 57, come modificato dalla presente legge: «44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.». - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2023, n. 301: «Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 18.».