Art. 13 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 
 
  1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' sostituito dal seguente: 
    «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica
collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse
bancario,   nonche'   degli   eccezionali    eventi    metereologici,
verificatisi nel corso del  2023,  che  hanno  procurato  danni  alle
coltivazioni,  ed  al  fine  di  garantire  liquidita'  alle  imprese
agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura, fino al 31
dicembre  2024,  qualora  per  l'erogazione  di  aiuti,  benefici   e
contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche  sia  prevista
l'erogazione a titolo di anticipo  e  di  saldo,  le  amministrazioni
competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui  al
comma 1-quinquies, lettere b) e c), al  momento  dell'erogazione  del
saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola
risolutiva.». 
  2. All'articolo 8-ter, comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione  del  batterio
Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gli anni 2023 e 2024.». 
  3. All'articolo 11, comma  5-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, relativo alla revisione delle  macchine  agricole,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025». 
  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre  2016,  n.
232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024  e
2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori  diretti  e  degli
imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del
decreto  legislativo  n.  99  del  2004  iscritti  nella   previdenza
agricola, diversi dalle societa' che hanno  esercitato  l'opzione  di
cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione  del  reddito
complessivo nelle seguenti percentuali: 
  a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; 
  b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; 
  c) oltre 15.000 euro, 100 per cento». 
  3-ter. Il fondo di  cui  all'articolo  62,  comma  1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni
di euro per l'anno 2027. 
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati  in  220,1
milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno
2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno
2027, si provvede: 
  a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni
di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del  fondo
di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27  dicembre
2023, n. 209; 
  b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis. 
  3-quinquies.  Al  fine  di  assicurare  il   raggiungimento   degli
obiettivi fissati dal Programma nazionale  triennale  della  pesca  e
dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del  24  dicembre
2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2022, quale  unico  strumento  programmatico  nazionale  del
settore  delle  produzioni  acquatiche  nell'ambito  della   politica
agroalimentare  italiana,  necessario  al  raggiungimento  di  quanto
previsto dalla politica comune della  pesca  dell'Unione  europea  in
materia di conservazione  della  biodiversita'  e  di  sostenibilita'
ambientale, sociale  ed  economica  delle  attivita'  produttive,  il
termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai  Programmi
dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate
all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo  periodo  sono
incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024. 
  3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
emanare entro il  31  marzo  2024,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del comma 3-quinquies. 
  3-septies. Agli oneri derivanti dal comma  3-quinquies,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8-ter  del  citato
          decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in
          materia di rilancio dei settori agricoli  in  crisi  e  del
          settore   ittico   nonche'   di   sostegno   alle   imprese
          agroalimentari colpite da  eventi  atmosferici  avversi  di
          carattere eccezionale e per l'emergenza nello  stabilimento
          Stoppani, sito nel Comune  di  Cogoleto),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  8-ter  (Misure  per  il   contenimento   della
          diffusione del batterio Xylella fastidiosa). - 1.  Al  fine
          di ridurre la massa di inoculo e di contenere la diffusione
          della  batteriosi,  per  un  periodo  di  sette   anni   il
          proprietario, il conduttore  o  il  detentore  a  qualsiasi
          titolo di terreni puo' procedere, previa comunicazione alla
          regione, all'estirpazione di  olivi  situati  in  una  zona
          infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di  quelli
          situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di
          esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del  18  maggio
          2015,  e  successive  modificazioni,  in  deroga  a  quanto
          disposto dagli articoli  1  e  2  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale  27  luglio  1945,  n.  475,  e   ad   ogni
          disposizione vigente anche in materia vincolistica  nonche'
          in esenzione dai procedimenti  di  valutazione  di  impatto
          ambientale e di valutazione ambientale strategica,  di  cui
          al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  dal
          procedimento di valutazione di incidenza ambientale. 
                1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1,
          e' consentito ai soggetti  ivi  indicati  di  procedere  al
          reimpianto  di  piante  riconosciute  come   tolleranti   o
          resistenti ai  sensi  dell'articolo  18,  lettera  b),  del
          regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione,
          del 14 agosto 2020, anche di  specie  vegetali  diverse  da
          quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche
          ed alle procedure valutative di cui al comma 1,  nonche'  a
          quanto disposto dall'articolo  3  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. 
                2. I soggetti  iscritti  al  Registro  ufficiale  dei
          produttori di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
          19  agosto  2005,  n.  214,  con   centri   aziendali   non
          autorizzati   all'emissione    del    passaporto    perche'
          localizzati in aree  delimitate  alla  Xylella  fastidiosa,
          possono  essere  autorizzati  dal  Servizio   fitosanitario
          regionale a produrre e commercializzare  all'interno  della
          zona infetta le piante specificate di  cui  all'articolo  1
          della  decisione  di   esecuzione   (UE)   2015/789   della
          Commissione,   del   18   maggio   2015,    e    successive
          modificazioni.   Tali   soggetti   devono   garantire    la
          tracciabilita' della produzione e della commercializzazione
          delle suddette piante e devono altresi' assicurare  che  le
          stesse  siano  esenti  da  patogeni  da  quarantena  e   da
          organismi  nocivi  di  qualita'  e  che  sia  garantita  la
          corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti
          definiti dai Servizi fitosanitari regionali. 
                2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate
          per gli anni 2023 e 2024. 
                2-ter.  Al  fine  di  facilitare   il   processo   di
          ricomposizione fondiaria e la rigenerazione  dei  territori
          interessati dall'evento patogeno della Xylella  fastidiosa,
          per  l'anno  2023,  gli  atti  di  trasferimento  a  titolo
          oneroso, a favore di  coltivatori  diretti  o  imprenditori
          agricoli professionali, iscritti  nella  relativa  gestione
          previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati  dal
          predetto  evento  patogeno  e  delle  relative  pertinenze,
          qualificati  come   agricoli   in   base   agli   strumenti
          urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale
          a 50.000 euro  e,  comunque,  sino  a  una  superficie  non
          superiore  a  cinque  ettari,  sono   esenti   dall'imposta
          ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro  si
          applica in misura fissa, pari a 200 euro.  Per  i  medesimi
          atti, gli onorari notarili sono ridotti della meta'. Per il
          periodo  di  cinque  anni   decorrenti   dalla   data   del
          trasferimento immobiliare, la destinazione  d'uso  agricola
          dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non
          puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di  cui  al
          presente comma valgono come incentivi statali  ai  fini  di
          quanto  previsto  dall'articolo  65  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27. 
                3. All'articolo 1, comma 107,  primo  periodo,  della
          legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "patrimonio
          comunale"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  per  la
          realizzazione degli interventi  previsti  dal  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13
          febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  80
          del  6  aprile  2018,  finalizzati  al  contenimento  della
          diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa". 
                4. La legna pregiata derivante  da  capitozzature  ed
          espianti,    se    destinata     a     utilizzi     diversi
          dall'incenerimento, puo' essere  stoccata  anche  presso  i
          frantoi  che  ne  fanno  richiesta  alla  regione,  che  ne
          regolamenta le procedure. Le parti legnose, quali branche e
          tronchi, prive di ogni vegetazione, provenienti  da  piante
          ospiti situate  in  una  zona  delimitata  ai  sensi  della
          decisione di esecuzione (UE)  2015/789  della  Commissione,
          del 18 maggio 2015,  e  successive  modificazioni,  possono
          essere liberamente movimentate all'esterno  della  suddetta
          zona.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  11,  comma  5-ter,
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre   2021,   n.   228
          (Disposizioni urgenti in materia di  termini  legislativi),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  11  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          transizione ecologica). - 1. All'articolo 15, comma 6,  del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2021,  n.   21,
          relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole "31  dicembre  2021"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 
                  b) al secondo periodo, le parole "1° gennaio  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023". 
                2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, dopo il comma 5,  relativo  all'etichettatura
          degli imballaggi, e'  inserito  il  seguente:  "5.1.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  il  Ministro   della   transizione
          ecologica adotta, con decreto di natura non  regolamentare,
          le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma
          5.". 
                3. Il termine  per  l'erogazione  delle  risorse  del
          fondo per la transizione energetica nel settore industriale
          di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo  9
          giugno 2020, n. 47, e' stabilito, con esclusivo riferimento
          ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31  dicembre
          2020, alla data del 30 giugno 2022. 
                4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre
          2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2021" sono  sostituite
          dalle  seguenti:  "31  dicembre   2026".   Conseguentemente
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo  32,  comma
          6, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
                4-bis.  Il   fondo   per   la   realizzazione   della
          piattaforma italiana del fosforo, di  cui  all'articolo  1,
          comma 122,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
          rifinanziato per un importo di 100.000  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2024. 
                4-ter. All'onere derivante dal comma  4-bis,  pari  a
          100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al  2024,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2022,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della transizione ecologica. 
                5. Il termine di cui all'articolo 72,  comma  4,  del
          decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in  materia  di
          sorveglianza   radiometrica   su   materiali   o   prodotti
          semilavorati metallici o prodotti in metallo, e'  prorogato
          di 60 giorni. 
                5-bis.  All'articolo  22,  comma   1,   del   decreto
          legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di  obblighi
          dell'esercente  pratiche  che   comportano   l'impiego   di
          materiali contenenti radionuclidi di origine  naturale,  le
          parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
          "30 giugno 2022".5-ter. Al fine di sostenere la continuita'
          dell'esercizio  delle  attivita'  imprenditoriali  agricole
          garantendo il corretto impiego delle  dotazioni  meccaniche
          aziendali,  i  termini  per  la  revisione  delle  macchine
          agricole   di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 20 maggio  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30  giugno  2015,  sono
          fissati: 
                  a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre
          1983, al 31 dicembre 2024; 
                  b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio  1984
          al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024; 
                  c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio  1997
          al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025; 
                  d) per i veicoli immatricolati dopo il  1°  gennaio
          2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima
          immatricolazione. 
                5-ter.  Al   fine   di   sostenere   la   continuita'
          dell'esercizio  delle  attivita'  imprenditoriali  agricole
          garantendo il corretto impiego delle  dotazioni  meccaniche
          aziendali,  i  termini  per  la  revisione  delle  macchine
          agricole   di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti 20 maggio  2015,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30  giugno  2015,  sono
          fissati: 
                  a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre
          1983, al 31 dicembre 2024; 
                  b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio  1984
          al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024; 
                  c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio  1997
          al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025; 
                  d) per i veicoli immatricolati dopo il  1°  gennaio
          2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima
          immatricolazione. 
                5-quater.  All'articolo  14,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: "Nei casi di mancata interoperabilita'
          tra i sistemi informatici privati e il portale del  sistema
          informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo
          periodo e' differito al 30 aprile 2022". 
                5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1  della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  relativo  alle  specie
          ittiche  d'acqua  dolce  riconosciute  come  autoctone,  e'
          inserito il seguente: 
                  "837-bis.  Al  fine   di   consentire   un'adeguata
          politica di gestione delle specie ittiche alieutiche,  fino
          al 31 dicembre 2023 non trova applicazione  l'articolo  12,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  per  le  sole
          disposizioni riguardanti l'immissione in natura  di  specie
          non autoctone la cui immissione  era  autorizzata  in  data
          antecedente all'applicazione del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          98 del 14 aprile 2020". 
                5-sexies. Alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
          40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la
          parola: "2023" sono inserite le seguenti: ", e comunque non
          prima di un anno dalla data di entrata in vigore  dell'atto
          di esecuzione di cui all'articolo 30,  paragrafo  8,  della
          direttiva (UE) 2018/2001,". 
                5-septies.  Al  fine   di   dare   continuita'   agli
          investimenti per la realizzazione di impianti di produzione
          di energia elettrica alimentati a biogas e di  favorire  lo
          sviluppo  dell'economia  circolare  in   ambito   agricolo,
          all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n. 8, le  parole:  "e  2021"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: ", 2021 e 2022". 
                5-octies.  La  rideterminazione  delle  modalita'  di
          riscossione  degli  oneri  generali  di  sistema   di   cui
          all'articolo 33-ter del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
          77, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29  luglio
          2021, n. 108, e' effettuata entro il 30 giugno 2022. 
                5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30
          dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 a favore
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale" sono sostituite dalle seguenti:  "per  ciascuno
          degli  anni  dal  2022  al  2035  a  favore   dell'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale". 
                5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a
          1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035,
          si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
          cui all'articolo 1, comma  498,  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  44  dell'articolo  1
          della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O.  n.
          57, come modificato dalla presente legge: 
                «44. Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,  2022
          e 2023, i redditi dominicali e agrari non  concorrono  alla
          formazione della base imponibile ai fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  dei  coltivatori  diretti  e
          degli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, iscritti nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e
          2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori  diretti
          e degli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  al
          predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del  2004
          iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle  societa'
          che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma
          1093, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  concorrono,
          considerati congiuntamente,  alla  formazione  del  reddito
          complessivo nelle seguenti percentuali: 
                  a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; 
                  b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro,  50  per
          cento; 
              c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  62  del  decreto
          legislativo 27 dicembre  2023,  n.  209  (Attuazione  della
          riforma fiscale in materia di  fiscalita'  internazionale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2023,  n.
          301: 
                «Art.  62  (Disposizioni  finanziarie).   -   1.   E'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  il  fondo  per  l'attuazione
          della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni  di
          euro per l'anno 2025, 423,7  milioni  di  euro  per  l'anno
          2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1  milioni
          di euro per l'anno 2028, 438 milioni  di  euro  per  l'anno
          2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5  milioni
          di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro  per  l'anno
          2032 e 492,2 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
          2033. 
                2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati  in
          7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
          articolo, pari a 373,9 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
          423,7 milioni di euro per l'anno  2026,  428,3  milioni  di
          euro per l'anno 2027, 433,1  milioni  di  euro  per  l'anno
          2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
          euro per l'anno 2030, 463,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
          di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2033,  si  provvede
          mediante  utilizzo   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'articolo 18.».