Art. 14 
 
 
               Proroga di termini in materia di sport 
 
  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica
dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al  30  giugno
2024». 
  2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, riguardante il termine delle attivita' dell'Agenzia per
lo svolgimento dei Giochi olimpici, le  parole:  «31  dicembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del  decreto  legislativo
28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni  ai  centri  per
l'impiego relative a lavoratori sportivi, e' sostituito dal seguente: 
  «6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti
di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al  comma  6-ter,  con
esclusivo riferimento a quelle relative  al  periodo  luglio-dicembre
2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna  sanzione,
entro il 31 marzo 2024». 
  2-ter. All'articolo 35,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  in   materia   di   regime
previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei
mesi dall'entrata in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024». 
  2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma  6-quater,  del
decreto legislativo 28 febbraio 2021,  n.  36,  versate  agli  atleti
partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  al
31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute  alla  fonte  previste
dall'articolo 30, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  se  l'ammontare  complessivo
delle somme attribuite nel suddetto periodo dal  sostituto  d'imposta
al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare
e' superiore a tale importo, le somme sono  assoggettate  interamente
alla ritenuta alla fonte. 
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater,  valutati  in
1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite
sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari  a
1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  24,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-23. Omissis. 
                24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in
          carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con
          legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' prorogato  fino  al  30
          giugno 2024, al fine di  garantire  la  piena  operativita'
          dell'Istituto. 
                25.- 28-septies. Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   44,   comma
          8-quinquies,  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2021, n. 129, Edizione straordinaria, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art. 44 (Semplificazioni procedurali in  materia  di
          opere pubbliche di particolare complessita' o di  rilevante
          impatto). - 1.-8-quater. Omissis. 
                8-quinquies.  Al  fine  di  consentire  l'ultimazione
          delle procedure espropriative e  dei  contenziosi  pendenti
          nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi  relativi  alle
          opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi  olimpici
          invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi  a
          Torino nel 2006 e delle opere previste e  finanziate  dalla
          legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui  all'articolo
          3, comma 7, della  legge  9  ottobre  2000,  n.  285,  come
          prorogato   dall'articolo   2,    comma    5-octies,    del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10,  e'
          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, 35  e  36  del
          decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36  (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 25 (Lavoratore sportivo). -  1.  E'  lavoratore
          sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
          tecnico, il direttore sportivo, il preparatore  atletico  e
          il direttore di  gara  che,  senza  alcuna  distinzione  di
          genere e indipendentemente dal settore  professionistico  o
          dilettantistico, esercita  l'attivita'  sportiva  verso  un
          corrispettivo a  favore  di  un  soggetto  dell'ordinamento
          sportivo iscritto nel Registro  nazionale  delle  attivita'
          sportive   dilettantistiche,   nonche'   a   favore   delle
          Federazioni sportive nazionali, delle  Discipline  sportive
          associate,  degli  Enti  di  promozione   sportiva,   delle
          associazioni benemerite, anche paralimpici, del  CONI,  del
          CIP e  di  Sport  e  salute  S.p.a.  o  di  altro  soggetto
          tesserato. E' lavoratore sportivo ogni altro tesserato,  ai
          sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a
          favore dei soggetti di cui al  primo  periodo  le  mansioni
          rientranti,  sulla  base  dei  regolamenti  tecnici   della
          singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie  per  lo
          svolgimento di attivita'  sportiva,  con  esclusione  delle
          mansioni di carattere amministrativo-gestionale.  Non  sono
          lavoratori  sportivi  coloro  che  forniscono   prestazioni
          nell'ambito  di  una  professione   la   cui   abilitazione
          professionale e' rilasciata al  di  fuori  dell'ordinamento
          sportivo e per il cui esercizio devono essere  iscritti  in
          appositi  albi  o  elenchi  tenuti  dai  rispettivi  ordini
          professionali. 
                1-bis. La disciplina del lavoro sportivo e'  posta  a
          tutela della  dignita'  dei  lavoratori  nel  rispetto  del
          principio di specificita' dello sport. 
                1-ter.  Le  mansioni  necessarie,  oltre   a   quelle
          indicate nel primo periodo del comma 1, per lo  svolgimento
          di  attivita'  sportiva,   sono   approvate   con   decreto
          dell'Autorita' di Governo delegata  in  materia  di  sport,
          sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.
          Detto elenco e' tenuto dal Dipartimento per lo sport  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni
          svolte dalle figure che, in  base  ai  regolamenti  tecnici
          delle Federazioni Sportive  Nazionali  e  delle  Discipline
          Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per
          lo svolgimento delle singole  discipline  sportive  e  sono
          comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI
          e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro  il
          31 dicembre di ciascun  anno.  In  mancanza,  si  intendono
          confermate le mansioni dell'anno precedente. 
                2. Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di  lavoro
          sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto  di  lavoro
          subordinato o di un  rapporto  di  lavoro  autonomo,  anche
          nella forma di collaborazioni coordinate e continuative  ai
          sensi dell'articolo 409,  comma  1,  n.  3  del  codice  di
          procedura civile. (51) 
                3. Ai fini  della  certificazione  dei  contratti  di
          lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle  Federazioni
          Sportive Nazionali, dalle  Discipline  Sportive  Associate,
          anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente
          piu' rappresentative, sul piano nazionale, delle  categorie
          di  lavoratori  sportivi  interessate  possono  individuare
          indici delle fattispecie utili ai  sensi  dell'articolo  78
          del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  In
          mancanza di questi accordi, si  tiene  conto  degli  indici
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o dell'Autorita'  politica  da  esso  delegata  in
          materia di sport da adottarsi, di concerto con il  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  entro  9   mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni  e
          Societa' sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive
          Nazionali,   le   Discipline   Sportive    Associate,    le
          associazioni benemerite e gli Enti di Promozione  Sportiva,
          anche paralimpici, il CONI, il CIP e la  societa'  Sport  e
          salute S.p.a. possono avvalersi  di  prestatori  di  lavoro
          occasionale, secondo la normativa vigente. 
                4. 
                5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal
          presente  decreto,  ai  rapporti  di  lavoro  sportivo   si
          applicano, in quanto compatibili, le  norme  di  legge  sui
          rapporti  di  lavoro  nell'impresa,   incluse   quelle   di
          carattere previdenziale e tributario. 
                6.  I  lavoratori  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  prestare  in
          qualita' di  volontari  la  propria  attivita'  nell'ambito
          delle societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche,
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          Sportive Associate, delle associazioni benemerite  e  degli
          Enti  di  Promozione   Sportiva,   anche   paralimpici,   e
          direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto  dai
          rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e  della
          societa'  Sport  e  salute  S.p.a.,  fuori  dall'orario  di
          lavoro,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  servizio,  previa
          comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In  tali
          casi  a  essi  si  applica  il  regime  previsto   per   le
          prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo  29,
          comma  2.  Qualora  l'attivita'  dei  soggetti  di  cui  al
          presente comma rientri nell'ambito del lavoro  sportivo  ai
          sensi del presente decreto e preveda il  versamento  di  un
          corrispettivo, la stessa puo'  essere  svolta  solo  previa
          autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che  la
          rilascia o la rigetta entro trenta giorni  dalla  ricezione
          della richiesta,  sulla  base  di  parametri  definiti  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          sport,  sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro
          dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
          Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se,  decorso  il
          termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
          dell'autorizzazione    o    il    rigetto     dell'istanza,
          l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
          tal caso si applica il regime previsto per  le  prestazioni
          sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e  8-ter  e
          all'articolo 36, comma 6. I soggetti  di  cui  al  presente
          comma, che  prestano  la  loro  attivita'  in  qualita'  di
          volontari  o  di  lavoratori  sportivi,   possono   inoltre
          ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP  e  dagli  altri
          soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni  sportive,
          ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le  disposizioni
          del  presente  comma  non  si  applicano  al  personale  in
          servizio presso i  Gruppi  sportivi  militari  e  i  Gruppi
          sportivi dei Corpi civili dello  Stato  quando  espleta  la
          propria  attivita'  sportiva  istituzionale,  e  a  atleti,
          quadri  tecnici,  arbitri/giudici  e  dirigenti   sportivi,
          appartenenti alle Forze Armate e  ai  Corpi  Armati  e  non
          dello  Stato   che   possono   essere   autorizzati   dalle
          amministrazioni d'appartenenza quando richiesti  dal  CONI,
          dal CIP,  dalle  Federazioni  sportive  nazionali  e  dalle
          Discipline sportive associate o sotto la loro egida. 
                6-bis. Ai  direttori  di  gara  e  ai  soggetti  che,
          indipendentemente dalla qualifica indicata dai  regolamenti
          della disciplina sportiva di competenza,  sono  preposti  a
          garantire  il  regolare  svolgimento   delle   competizioni
          sportive,  sia  riguardo  al  rispetto  delle  regole,  sia
          riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che  operano
          nel settore dilettantistico, per ogni  singola  prestazione
          e'  sufficiente  la  comunicazione  o  designazione   della
          Federazione sportiva nazionale o della Disciplina  sportiva
          associata o dell'Ente di  promozione  sportiva  competente,
          anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.  Ai
          medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti  rimborsi
          forfettari per le  spese  sostenute  per  attivita'  svolte
          anche  nel  proprio  Comune  di   residenza,   nei   limiti
          dell'articolo 29, comma 2, in occasione  di  manifestazioni
          sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali,
          dalle  Discipline  sportive  associate,   dagli   Enti   di
          promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e
          dalla societa' Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni  dei
          direttori di gara che operano nell'area del  professionismo
          non si  applica  il  regime  previsto  per  le  prestazioni
          sportive di cui all'articolo 36, comma 6. 
                6-ter. Relativamente ai soggetti indicati  nel  comma
          6-bis, le comunicazioni al  centro  per  l'impiego  di  cui
          all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, sono  effettuate  dalla  Federazione
          Sportiva Nazionale o la  Disciplina  Sportiva  Associata  o
          l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici,
          direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto  dai
          rispettivi organismi affilianti, o il CONI,  il  CIP  e  la
          societa' Sport e salute S.p.A. per un  ciclo  integrato  di
          prestazioni non superiori a trenta, in  un  arco  temporale
          non superiore a tre mesi, e comunicate entro il  trentesimo
          giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro
          dieci giorni dalle singole manifestazioni,  la  Federazione
          Sportiva Nazionale o la  Disciplina  Sportiva  Associata  o
          l'Ente   di   Promozione   Sportiva    competente,    anche
          paralimpici, o il CONI, il CIP e la societa' Sport e salute
          S.p.A. provvede, direttamente dalle  proprie  affiliate  se
          cosi' previsto dai rispettivi  organismi  affilianti,  alla
          comunicazione  all'interno  del  Registro  nazionale  delle
          attivita' sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati
          e dei relativi  compensi  agli  stessi  riconosciuti  e  la
          medesima comunicazione e' resa disponibile, per gli  ambiti
          di rispettiva  competenza,  all'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro, all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
          (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  in  tempo  reale.  La
          predetta comunicazione e' messa a disposizione del  sistema
          pubblico di connettivita' di cui all'articolo 73 del codice
          per  l'amministrazione   digitale   di   cui   al   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai  soggetti
          indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro  unico  del
          lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, puo' avvenire  alla  fine  di  ciascun
          anno di riferimento in un'unica soluzione, entro  i  trenta
          giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del  rapporto
          di lavoro, fermo restando che  i  compensi  dovuti  possono
          essere erogati anche anticipatamente. 
                6-quater.   In   sede    di    prima    applicazione,
          relativamente  ai  soggetti  di  cui  al  comma  6-bis,  le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  6-ter,   con   esclusivo
          riferimento a quelle relative  al  periodo  luglio-dicembre
          2023, possono essere effettuate, senza incorrere in  alcuna
          sanzione, entro il 31 marzo 2024. 
                7. Ai lavoratori sportivi,  cittadini  di  Stati  non
          appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti
          disposizioni del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
          286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi. 
                8. Il trattamento dei dati personali  dei  lavoratori
          sportivi, anche mediante strumenti informatici e  digitali,
          e'  effettuato  nel   rispetto   delle   disposizioni   del
          Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 27  aprile  2016,  relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali  e  alla  libera  circolazione   di   tali   dati
          (Regolamento generale sulla protezione dei  dati),  nonche'
          del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.   In
          attuazione  dell'articolo  88  del  Regolamento   (UE)   n.
          679/2016, norme piu' specifiche sulla protezione  dei  dati
          personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo
          collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva  Nazionale,
          dalle  Discipline  Sportive  Associate,   dagli   Enti   di
          Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di
          lavoratori sportivi interessate.  In  mancanza  di  accordo
          collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati
          personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del  presente
          decreto.». 
                «Art.  35  (Trattamento  pensionistico).   -   1.   I
          lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal  settore
          professionistico  o   dilettantistico   in   cui   prestano
          attivita',  sono  iscritti  al  Fondo   Pensione   Sportivi
          Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere  dall'entrata
          in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la
          denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori  Sportivi  e
          ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto
          legislativo  30  aprile  1997,  n.  166.   Ricorrendone   i
          presupposti, al suddetto Fondo  sono  altresi'  iscritti  i
          lavoratori  sportivi  autonomi,  anche   nella   forma   di
          collaborazioni   coordinate   e   continuative   ai   sensi
          dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del  codice  di  procedura
          civile, operanti nei settori professionistici. 
                2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi,
          titolari  di  contratti  di  collaborazione  coordinata   e
          continuativa o che  svolgono  prestazioni  autonome,  hanno
          diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale.  A
          tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335 e della quale si applicano le relative norme. 
                3. Le  figure  degli  istruttori  presso  impianti  e
          circoli  sportivi  di  qualsiasi  genere,   dei   direttori
          tecnici, e degli istruttori presso societa' sportive di cui
          ai punti n. 20 e n. 22 del decreto  ministeriale  15  marzo
          2005 del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  a
          partire dall'entrata in vigore del presente  decreto  hanno
          diritto all'assicurazione  previdenziale  e  assistenziale,
          sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo  quanto
          previsto   dal   presente   decreto.   Le   stesse   figure
          professionali gia' iscritte presso il Fondo pensioni per  i
          lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare,  entro
          il  30  giugno  2024,  per  il  mantenimento   del   regime
          previdenziale gia' in godimento. 
                4.   Resta   ferma   la    disciplina    dell'assegno
          straordinario vitalizio "Giulio Onesti", di cui alla  legge
          15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi,
          in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro
          carriera  agonistica,  abbiano  onorato  la  patria,  anche
          conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito
          dilettantistico  o  professionistico,  e  che  versino   in
          comprovate condizioni di grave disagio economico. 
                5. Forme pensionistiche complementari possono  essere
          istituite, secondo la disciplina  legislativa  vigente,  da
          accordi collettivi  stipulati  dalle  Federazioni  Sportive
          Nazionali e  dalle  Discipline  sportive  associate,  anche
          paralimpiche  e  dai  rappresentanti  delle  categorie   di
          lavoratori sportivi interessate. 
                6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti  alla
          Gestione separata INPS di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati
          presso altre forme  obbligatorie,  l'aliquota  contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento. 
                7. Per i lavoratori di cui al comma  2,  titolari  di
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  che  non
          risultino  assicurati  presso  altre  forme   obbligatorie,
          l'aliquota  contributiva  pensionistica   e   la   relativa
          aliquota contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche e' stabilita nella misura  pari  al  25  per
          cento.  Per  tali  lavoratori  si  applicano  le   aliquote
          aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata
          Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 
                8. Per i lavoratori di cui al comma  2  che  svolgono
          prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
          2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che  non
          risultino  assicurati  presso  altre  forme   obbligatorie,
          l'aliquota  contributiva  pensionistica   e   la   relativa
          aliquota contributiva  per  il  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche e' stabilita in misura pari al 25 per cento.
          Per tali lavoratori si  applicano  le  aliquote  aggiuntive
          previste per gli iscritti alla gestione  separata  Inps  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335 sulla base del relativo rapporto di lavoro. 
                8-bis. L'aliquota  contributiva  pensionistica  e  la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8,  sono
          calcolate  sulla  parte  di  compenso  eccedente  i   primi
          5.000,00 euro annui. 
                8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la  contribuzione  al
          fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e' dovuta nei limiti del  50
          per  cento   dell'imponibile   contributivo.   L'imponibile
          pensionistico e' ridotto in misura equivalente. 
                8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo  iniziati
          prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51  e
          inquadrati, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  67,
          primo comma, lettera m), primo  periodo,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  non
          si da' luogo a recupero contributivo. 
                8-quinquies. Per i lavoratori  sportivi  titolari  di
          contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  di
          cui al comma 2, l'adempimento della  comunicazione  mensile
          all'Istituto nazionale della previdenza  sociale  dei  dati
          retributivi e informazioni utili al calcolo dei  contributi
          puo' essere assolta mediante apposita  funzione  telematica
          istituita   nel   Registro   delle    attivita'    sportive
          dilettantistiche. 
                8-sexies.  Alle  associazioni  e  societa'   sportive
          dilettantistiche  iscritte  nel  Registro  nazionale  delle
          attivita' sportive dilettantistiche di cui al  capo  I  del
          decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  dell'anno  precedente  a
          quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma
          hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non  superiori
          complessivamente  a  euro  100.000,  e'   riconosciuto   un
          contributo, commisurato ai contributi previdenziali  per  i
          quali l'obbligo di denuncia e  di  versamento  grava  sulle
          predette associazioni e societa' sportive  dilettantistiche
          versati sui compensi dei  lavoratori  sportivi  di  cui  al
          comma 2 titolari di contratti di collaborazione  coordinata
          e  continuativa  erogati  nei  mesi  di   luglio,   agosto,
          settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al
          presente comma,  nei  limiti  di  spesa  di  cui  al  comma
          8-decies, si applica nel rispetto delle  condizioni  e  dei
          limiti previsti dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". 
                8-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
          di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  stabiliti  le  modalita'  ed  i  termini  di
          concessione e di revoca del  contributo  di  cui  al  comma
          8-sexies, nonche' sono definite le modalita'  di  controllo
          per la verifica della spettanza  del  beneficio  richiesto,
          anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport  che
          verifica i dati  nel  Registro  nazionale  delle  attivita'
          sportive dilettantistiche, senza nuovi e maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. Il  medesimo  contributo  e'
          iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
          Sport ai sensi  degli  articoli  8  e  9  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
                8-octies.  Le  societa'   sportive   dilettantistiche
          beneficiarie  del  contributo  di  cui  al  comma  8-sexies
          pubblicano nel Registro nazionale delle attivita'  sportive
          dilettantistiche  l'importo  del  contributo  ricevuto.  La
          cancellazione  dal  Registro  nazionale   delle   attivita'
          sportive  dilettantistiche  comporta   la   decadenza   dal
          contributo e il recupero dello  stesso  limitatamente  alla
          quota   del   contributo   fruita   nel    medesimo    anno
          successivamente alla data di cancellazione. 
                8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies  non
          concorre  alla  formazione  del  reddito,  ne'  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive, e non rileva ai fini del rapporto di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
                8-decies. Per le finalita' di cui al comma  8-sexies,
          e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   per   il   successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione  di  8,3
          milioni di euro per l'anno 2023.  La  dotazione  del  Fondo
          costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo
          di cui al comma 8-sexies. 
                8-undecies.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   da
          8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per  l'anno
          2023,  si  provvede  mediante   corrispondente   versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  a  valere  sulle
          risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per  effetto
          dell'articolo 10, comma  3,  del  decreto-legge  25  maggio
          2021, n. 73, convertito con modificazioni  dalla  legge  23
          luglio 2021, n. 106.». 
                «Art. 36 (Trattamento tributario). - 1.  L'indennita'
          prevista  dall'articolo  26,  comma  4,   e'   soggetta   a
          tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  Per  tutto  quanto  non  regolato  dal   presente
          decreto, e' fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                3.  Per  l'attivita'  relativa  alle  operazioni   di
          cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma  2,
          le societa' sportive debbono osservare le disposizioni  del
          Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  recante  la  disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni,
          distintamente dalle  altre  attivita'  esercitate,  tenendo
          conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
          ed associazioni sportive  dilettantistiche  senza  fini  di
          lucro resta ferma l'agevolazione di cui  all'articolo  148,
          comma 3, del Decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                4.  Le  somme  versate  a   titolo   di   premio   di
          addestramento e formazione tecnica, ai sensi  dell'articolo
          31,  comma  2,  sono  equiparate  alle  operazioni   esenti
          dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  10
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633.  Tale  premio,  qualora  sia  percepito  da
          societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza
          fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui  alla
          legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  non   concorre   alla
          determinazione del reddito di tali enti. 
                5. 
                6.  I  compensi  di  lavoro  sportivo  nell'area  del
          dilettantismo non costituiscono  base  imponibile  ai  fini
          fiscali  fino  all'importo  complessivo   annuo   di   euro
          15.000,00. In ogni caso, tutti i  singoli  compensi  per  i
          collaboratori  coordinati  e  continuativi  nell'area   del
          dilettantismo inferiori all'importo annuo  di  85.000  euro
          non concorrono alla determinazione della base imponibile di
          cui agli articoli  10  e  11  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446. 
                6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
          6, all'atto del pagamento il lavoratore  sportivo  rilascia
          autocertificazione  attestante  l'ammontare  dei   compensi
          percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
          nell'anno solare. 
                6-ter. Al fine di sostenere il  graduale  inserimento
          degli atleti e delle atlete di eta'  inferiore  a  23  anni
          nell'ambito del settore professionistico,  le  retribuzioni
          agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
          dirette, non costituiscono reddito per il percipiente  fino
          all'importo annuo massimo di euro  15.000,00.  In  caso  di
          superamento  di  detto  limite,  il  predetto  importo  non
          contribuisce al  calcolo  della  base  imponibile  e  delle
          detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui  al
          presente comma si applicano, per quanto riguarda gli  sport
          di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
          fatturato nella stagione sportiva precedente  a  quella  di
          applicazione della  presente  disposizione  non  sia  stato
          superiore a 5 milioni di euro. 
                6-quater. Le somme versate  a  propri  tesserati,  in
          qualita' di atleti e  tecnici  che  operano  nell'area  del
          dilettantismo, a titolo di premio per i risultati  ottenuti
          nelle   competizioni   sportive,   anche   a   titolo    di
          partecipazione a raduni,  quali  componenti  delle  squadre
          nazionali di disciplina nelle  manifestazioni  nazionali  o
          internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
          nazionali,   Discipline   sportive   associate,   Enti   di
          promozione  sportiva,  Associazioni  e  societa'   sportive
          dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
          gli effetti dell'articolo 30, secondo  comma,  del  decreto
          del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.
          600.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure  urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo).  -
          1. - 2. Omissis. 
                3. Al fine di sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del  24  ottobre   2020   per   contenere   la   diffusione
          dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per  l'anno  2021,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un
          fondo  con  una  dotazione  di  86  milioni  di  euro,  che
          costituisce tetto di  spesa,  al  fine  di  riconoscere  un
          contributo a fondo perduto a ristoro delle spese  sanitarie
          di sanificazione e prevenzione  e  per  l'effettuazione  di
          test di diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore
          delle    societa'    sportive     professionistiche     che
          nell'esercizio 2020 non  hanno  superato  il  valore  della
          produzione di 100 milioni  di  euro  e  delle  societa'  ed
          associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
          CONI operanti in discipline ammesse ai  Giochi  olimpici  e
          paralimpici. 
                4. - 14. Omissis.». 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  7  ottobre  2008,  n.  235,   e
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,
          n. 189: 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e  finali).  -  1.-
          1-quater. Omissis. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».