Art. 15 
 
Proroga dell'attivita' della Cabina di regia  per  la  determinazione
  dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse; 
    b) al comma 795, le parole: «Entro  sei  mesi  dalla  conclusione
delle attivita' di cui al comma 793» sono sostituite dalle  seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2024»; 
    c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi  793
e 795» sono sostituite dalle seguenti:  «nel  termine  stabilito  dal
comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «del suddetto termine». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 793, 795 e 797  dell'articolo  1
          della citata legge 29 dicembre 2022, n.  197  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2023-2025),  come
          modificati dalla presente legge: 
                «793.  La  Cabina  di  regia,  nel   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i  relativi
          obiettivi programmati: 
                  a) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti per materia, una  ricognizione  della  normativa
          statale e delle funzioni esercitate  dallo  Stato  e  dalle
          regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di  cui
          all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; 
                  b) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti  per  materia,  una  ricognizione  della   spesa
          storica  a  carattere  permanente   dell'ultimo   triennio,
          sostenuta dallo Stato in  ciascuna  regione  per  l'insieme
          delle materie di cui all'articolo 116, terzo  comma,  della
          Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna  funzione
          esercitata dallo Stato; 
                  c) individua, con il supporto delle amministrazioni
          competenti per materia, le materie o gli ambiti di  materie
          che sono  riferibili  ai  LEP,  sulla  base  delle  ipotesi
          tecniche  formulate  dalla  Commissione   tecnica   per   i
          fabbisogni standard; 
                  d) determina, nel rispetto dell'articolo  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e,  comunque,  nell'ambito
          degli stanziamenti di bilancio a  legislazione  vigente,  i
          LEP, sulla base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  29-bis,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
          metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
          c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre  2010,  n.
          216, ed elaborate con l'ausilio  della  societa'  Soluzioni
          per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione  con
          l'Istituto nazionale  di  statistica  e  con  la  struttura
          tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome presso il Centro interregionale di  studi
          e documentazione (CINSEDO) delle regioni.». 
                «795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina  di  regia
          predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri  con  cui  sono  determinati,  anche
          distintamente, i LEP  e  i  correlati  costi  e  fabbisogni
          standard nelle  materie  di  cui  all'articolo  116,  terzo
          comma, della Costituzione.». 
                «797. Qualora le attivita' della Cabina di regia  non
          si concludano nel  termine  stabilito  dal  comma  795,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
          affari regionali e le autonomie, d'intesa con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  nominano  un  Commissario
          entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto
          termine,  per  il   completamento   delle   attivita'   non
          perfezionate.  Nel  decreto  di  nomina  sono  definiti   i
          compiti, i poteri del Commissario e la  durata  in  carica.
          Sulla  base   dell'istruttoria   e   delle   proposte   del
          Commissario, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie propone  l'adozione  di  uno  o  piu'  schemi  di
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  secondo
          la procedura di  cui  al  comma  795.  Al  Commissario  non
          spettano, per l'attivita' svolta,  compensi,  indennita'  o
          rimborsi di spese.».