Art. 16 Proroga di termini in materia di editoria 1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017 e' ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017. 2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale». 3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi». 5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 5, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): «Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria). - 1 .- 4. Omissis. 5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi' autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico, settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023 (Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2023, n. 174. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): «Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria). - 1. Omissis. 2. Al fine di garantire una completa informazione attraverso la piu' ampia pluralita' delle fonti e in considerazione della particolare natura dei servizi di informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie di stampa iscritte in un apposito elenco istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, notiziari generali e speciali, nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico. 3.- 5. Omissis.». - Si riporta il comma 394 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.».