Art. 16 
 
 
              Proroga di termini in materia di editoria 
 
  1. Nelle more dell'espletamento delle  procedure  di  gara  di  cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e
comunque  non  oltre  il  30  giugno  2024,  e  al  fine  di  evitare
interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore
medio complessivo, negli anni 2018-2022, dei contratti stipulati  dal
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate  vincitrici
della procedura di gara del 2017  e'  ripartito  fra  le  Agenzie  di
stampa iscritte nell'Elenco delle  Agenzie  di  stampa  di  rilevanza
nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un
contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando  di  gara
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno
2017. 
  2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa  ai  sensi
del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei  giornalisti
assunti negli ultimi cinque  anni  con  contratto  a  tempo  pieno  e
indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  luglio  2023,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  27  luglio  2023,
recante «Requisiti e parametri  per  l'iscrizione  nell'elenco  delle
Agenzie di rilevanza nazionale». 
  3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1
e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale  in  aggiunta  ai
servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 luglio 2023. 
  4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie
di stampa di cui al comma 1 i servizi  essenziali  per  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  di  cui  al
comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2,  del
decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 luglio 2023. 
  4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, concernente il differimento  dei  termini  per  la  riduzione  e
l'abolizione  dei  contributi  diretti  alle  imprese   editrici   di
quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «novantasei mesi». 
  5. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio
dello Stato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  5,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi): 
                «Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria).
          - 1 .- 4. Omissis. 
                5. Per il perseguimento delle  finalita'  di  cui  al
          comma 2, le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono
          altresi' autorizzate ad  acquistare  servizi  di  carattere
          specialistico,   settoriale,    anche    video-fotografico,
          attraverso le procedure  previste  dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 50 del 2016.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          11 luglio 2023  (Requisiti  e  parametri  per  l'iscrizione
          nell'elenco  delle  Agenzie  di  rilevanza  nazionale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2023, n. 174. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi): 
                «Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria).
          - 1. Omissis. 
                2. Al fine di  garantire  una  completa  informazione
          attraverso la  piu'  ampia  pluralita'  delle  fonti  e  in
          considerazione della  particolare  natura  dei  servizi  di
          informazione primaria, le amministrazioni dello Stato e  le
          altre amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          sono autorizzate  ad  acquistare,  attraverso  l'uso  della
          procedura negoziata senza previa pubblicazione di un  bando
          di gara di cui all'articolo 63, comma  2,  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n.  50,  dalle  Agenzie  di  stampa  iscritte  in  un
          apposito  elenco  istituito  presso  il  Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, notiziari  generali  e  speciali,  nazionali,
          internazionali   e   regionali,    anche    di    carattere
          video-fotografico. 
                3.- 5. Omissis.». 
              - Si riporta il comma 394 dell'articolo 1 della  citata
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «394. In previsione di una revisione  organica  della
          normativa a tutela del  pluralismo  dell'informazione,  che
          tenga  conto  anche  delle  nuove  modalita'  di  fruizione
          dell'informazione da parte dei cittadini, tutti  i  termini
          di cui all'articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145,  sono  differiti  di  novantasei  mesi.  Sono
          conseguentemente differite le  riduzioni  applicabili  alla
          contribuzione diretta, di cui  al  decreto  legislativo  15
          maggio 2017, n. 70.».