Art. 17 
 
Interventi del  Fondo  complementare  al  PNRR  riservati  alle  Aree
  colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario  del
Governo per  la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza  alla
popolazione e  la  ripresa  economica  dei  territori  delle  regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione
per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo  dei
territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche
in deroga ai termini previsti dal  cronoprogramma  procedurale  degli
adempimenti  con  scadenza  al  31  dicembre  2023,  quali   soggetti
attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare
al Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  riservati  alle  aree
colpite dai terremoti del 2009 e del  2016.  Per  effetto  di  quanto
previsto dal primo periodo i soggetti responsabili  degli  interventi
sono autorizzati ad assumere obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
di durata pluriennale. 
  1-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1  del  presente
articolo e per garantire la piu'  ampia  partecipazione  dei  settori
imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016,
in  considerazione   della   complessita'   territoriale   risultante
dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti,
la disposizione transitoria di cui all'articolo  4,  comma  4,  primo
periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia
di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  istituite  a
seguito di accorpamento ai sensi della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, si applica agli organi della camera di  commercio  delle  Marche
per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa
durata la giunta della medesima camera di commercio e'  composta  dal
presidente e da un numero di membri  pari  a  nove.  Resta  fermo  il
limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.  Nella  procedura
in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio  delle
Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1,  della  legge  12
dicembre 2002, n. 273, e'  prorogato  di  ulteriori  novanta  giorni.
L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993  si  interpreta  nel
senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e'  effettuata  dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese e  dalle  organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  costituite  a   livello   provinciale   o
pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a  livello
regionale, ove presenti,  o  a  livello  nazionale,  con  riferimento
esclusivo, in  ogni  caso,  alla  rappresentativita'  delle  medesime
organizzazioni  nell'ambito  della  circoscrizione  territoriale   di
competenza della camera di commercio interessata. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per  il  testo  dell'articolo  1,  comma  7-bis,  del
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
          al Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 25 novembre  2016,  n.  219  (Attuazione  della
          delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.
          124, per il riordino delle  funzioni  e  del  finanziamento
          delle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   25
          novembre 2016, n. 276: 
                «Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.  Al
          fine   di   contemperare   l'esigenza   di   garantire   la
          sostenibilita' finanziaria anche con riguardo  ai  progetti
          in  corso  per  la  promozione   dell'attivita'   economica
          all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali  con
          l'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale  di
          cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114,  le  variazioni  del  diritto  annuale
          conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di
          cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge  29  dicembre
          1993, n. 580, valutate in termini  medi  ponderati,  devono
          comunque garantire la riduzione dei  relativi  importi  del
          40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017  rispetto  a
          quelli vigenti nel 2014. 
                2. Ai fini del  riassorbimento  del  personale  delle
          unioni regionali  e  delle  aziende  speciali  accorpate  o
          soppresse, che risulti  eccedente  all'esito  del  relativo
          processo di riorganizzazione, fino al 31 dicembre 2020,  e'
          vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo  personale  o  il
          conferimento  di  incarichi,  a  qualunque  titolo  e   con
          qualsiasi  tipologia  contrattuale,  da  parte  di   unioni
          regionali ed  aziende  speciali,  fatta  eccezione  per  il
          suddetto  personale  eccedente.  Per  il  personale   delle
          aziende  speciali  che  risulti  eccedente  all'esito   del
          relativo  processo  di  riorganizzazione  si  applicano  le
          disposizioni in materia di ammortizzatori sociali  previste
          dall'articolo 19,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19
          agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in  materia  di
          societa' a partecipazione pubblica, qualora previsti  dalla
          normativa vigente. 
                3. Alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi
          e  all'adozione  dei   relativi   regolamenti   conseguenti
          all'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in
          quanto compatibili, i termini e  i  principi  di  cui  alle
          disposizioni  di  coordinamento  e  transitorie   contenute
          nell'articolo 2 e nell'articolo 3, commi 1, 2, 3,  4  e  5,
          del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. 
                4. Le disposizioni dell'articolo 10, comma  1,  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580,  si  applicano  alle  nuove
          camere di commercio istituite a seguito di  accorpamento  a
          decorrere dal primo rinnovo dei  loro  consigli  successivo
          alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a
          seguito di accorpamento anche anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  possono  prevedere
          nei propri statuti norme transitorie  utili  a  consentire,
          anche anteriormente al primo rinnovo  successivo  dei  loro
          consigli,  l'anticipazione  degli   effetti   delle   nuove
          disposizioni introdotte in attuazione del presente  decreto
          al fine di  garantire  la  rappresentanza  equilibrata  nel
          consiglio delle rispettive basi associative, almeno  per  i
          settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante. 
                5.  Ferma   restando   l'applicazione   del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo  unico
          in materia di societa' a partecipazione pubblica, gli  atti
          di dismissione  e  razionalizzazione  delle  partecipazioni
          societarie  adottati  dalle  camere  di  commercio   e   da
          Unioncamere  sono  trasmessi  anche  al   Ministero   dello
          sviluppo economico, che ne verifica la corrispondenza  alle
          disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove  non
          ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo
          economico, entro trenta giorni, puo' chiedere l'adeguamento
          fissando un termine non superiore a trenta giorni.  Decorso
          inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta
          i suddetti provvedimenti in via sostitutiva. 
                6.  Una  copia  dei   provvedimenti   conclusivi   di
          procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa
          adottati successivamente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto  e'  inviata,  con  modalita'  informatica
          ovvero telematicamente, a cura  dei  responsabili  di  tali
          procedimenti,  alla   camera   di   commercio   nella   cui
          circoscrizione l'impresa ha sede per  il  loro  inserimento
          nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo  2,
          comma  1,  lettera  b).  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico  emanato,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, entro centottanta giorni dalla data  entrata
          in vigore del presente decreto, sentite le  amministrazioni
          interessate,  sono   individuati,   secondo   principi   di
          gradualita' e sostenibilita',  i  termini  e  le  modalita'
          operative di attuazione della disposizione di cui al  primo
          periodo, nonche' le  modalita'  ed  i  limiti  con  cui  le
          relative informazioni sono rese disponibili per i  soggetti
          pubblici e privati interessati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  25-ter,
          del  citato  decreto-legge  30  dicembre   2021,   n.   228
          (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-25-bis. Omissis. 
                25-ter.   Alla   compensazione,   in    termini    di
          indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma
          25-bis, pari a  5,9  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2022,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189, 
                25-quater-28-septies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1,  della
          legge  12  dicembre  2002,  n.  273  (Misure  per  favorire
          l'iniziativa privata  e  lo  sviluppo  della  concorrenza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2002,  n.
          293, S.O. n. 230: 
                «Art. 38 (Misure concernenti le camere di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura).  -  1.  In  caso  di
          ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli  delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
          di dare continuita' alla attivita'  degli  organi,  la  cui
          composizione assicura la tutela degli  interessi  economici
          rappresentati  dalle  imprese,  i  consigli  continuano  ad
          esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei  mesi
          a decorrere dalla loro scadenza. 
                2-5. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12, della legge  29
          dicembre  1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere  di
          commercio,   industria,   artigianato    e    agricoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O. n. 6: 
                «Art.  12  (Costituzione  del  consiglio).  -  1.   I
          componenti   del    consiglio    sono    designati    dalle
          organizzazioni rappresentative delle  imprese  appartenenti
          ai settori di cui all'articolo 10, comma 2,  nonche'  dalle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori    e    dalle
          associazioni di tutela degli interessi  dei  consumatori  e
          degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma
          6. 
                2. Le designazioni da parte delle  organizzazioni  di
          cui  al  comma  1,  per  ciascuno  dei   settori   di   cui
          all'articolo   10,   comma   2,   avvengono   in   rapporto
          proporzionale  alla  loro  rappresentativita'   nell'ambito
          della circoscrizione territoriale della camera di commercio
          interessata,   sulla   base   degli   indicatori   previsti
          dall'articolo 10, comma  3.  Gli  elenchi  degli  associati
          delle organizzazioni di cui  al  comma  1  sono  depositati
          presso la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  ai  fini  dello  svolgimento  delle  opportune
          verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono
          trasmessi, secondo modalita' telematiche e digitali, ad una
          piattaforma   appositamente   predisposta    dal    sistema
          informativo  delle  camere  di  commercio  a  cui   possono
          accedere, oltre la Regione competente e il Ministero  dello
          sviluppo economico, i soggetti legittimamente  interessati,
          mediante procedure che ne  garantiscano  l'identificazione.
          Ai fini del calcolo degli indicatori di  rappresentativita'
          sono  presi  in  considerazione  i   soli   associati   che
          nell'ultimo  biennio  abbiano  versato  almeno  una   quota
          associativa  di  importo  non  meramente   simbolico   come
          definita  in  base  al  comma   4.   Anche   in   caso   di
          apparentamento  le   organizzazioni   presentano   i   dati
          disgiuntamente. 
                3. E' fatta salva la possibilita' per le  imprese  di
          essere iscritte a piu' associazioni;  in  tale  caso,  esse
          sono rappresentate  da  ciascuna  delle  associazioni  alle
          quali   sono   iscritte,   considerandole   con   un   peso
          proporzionalmente ridotto ai fini della  rappresentativita'
          delle associazioni stesse. 
                4.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, con decreto adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  disciplina
          l'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2,
          nonche'  al  comma  1  dell'articolo  14,  con  particolare
          riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita'  relativi
          alla procedura di designazione dei componenti il consiglio,
          nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse
          modalita' sono apportate le successive  modifiche.  Con  il
          medesimo  decreto  sono  individuati  i  criteri  con   cui
          determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle
          quali  le  quote  associative   sono   ritenute   meramente
          simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita'. 
                5. Il consiglio  e'  nominato  dal  presidente  della
          giunta regionale. 
                6.  Qualora  le  organizzazioni  non  provvedano   ad
          effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita'
          indicate  al  decreto  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo,  la  designazione  o  le   designazioni   vengono
          richieste     all'organizzazione     o     all'associazione
          immediatamente successiva in termini di  rappresentativita'
          nell'ambito dello stesso  settore.  In  caso  di  ulteriore
          inerzia  da  parte  delle  organizzazioni  individuate,  il
          presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni
          il componente o i componenti del consiglio camerale tra  le
          personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica
          della  circoscrizione  territoriale  con   riferimento   al
          settore che deve  essere  rappresentato.  Le  modalita'  di
          applicazione del presente comma nel caso di  apparentamento
          sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. 
                7. Il consiglio puo'  comunque  svolgere  le  proprie
          funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono
          dimissionari singoli componenti, purche'  siano  in  carica
          almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. 
                8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo
          possono prevedere nello statuto  disposizioni  relative  al
          rinnovo dei consigli stessi mediante elezione  diretta  dei
          componenti  in  rappresentanza  delle  categorie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2,  da  parte  dei  titolari  o  dei
          rappresentanti legali delle imprese iscritte  nel  registro
          di cui all'articolo 8. 
                9.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  previa
          intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, stabilisce con proprio decreto  le  modalita'  per
          l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare: 
                  a) l'espressione del voto anche per  corrispondenza
          o  attraverso  il  ricorso  a   supporti   telematici   che
          consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo; 
                  b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione  al
          numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale; 
                  c) la ripartizione proporzionale per  liste  e  per
          settori delle rappresentanze.».