Art. 17 bis Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attivita' si fa fronte a valere sulle risorse gia' stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 8, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia): «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici). - 1.-7. Omissis. 8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021178, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019. 9.-18-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)). - 1.Omissis. 2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o piu' deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attivita' di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. 3.-9. Omissis.». - Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.