Art. 17 bis 
 
 
      Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea 
 
  1. Il termine di scadenza  dello  stato  di  emergenza  conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre  2018,  di  cui  all'articolo  57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  ulteriormente
differito, senza soluzione di continuita', al 31 dicembre 2024.  Alle
conseguenti attivita' si  fa  fronte  a  valere  sulle  risorse  gia'
stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori
1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare  con  deliberazione
del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24,  comma
2, del codice della protezione civile, di cui al decreto  legislativo
2 gennaio 2018, n. 1,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57,  comma  8,  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti
          per il sostegno e il rilancio dell'economia): 
                «Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
          - 1.-7. Omissis. 
                8. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  24,
          comma 3, del Codice  della  protezione  civile  di  cui  al
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  lo  stato  di
          emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito
          il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci  Catena,
          di  Aci  Sant'Antonio,  di  Acireale,  di  Milo,  di  Santa
          Venerina, di  Trecastagni,  di  Viagrande  e  di  Zafferana
          Etnea, in provincia di Catania il giorno 26  dicembre  2018
          di cui alla delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  28
          dicembre 2018, e' prorogato fino al  31  dicembre  2021178,
          nell'ambito delle risorse  gia'  rese  disponibili  con  le
          delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018  e
          dell'11 giugno 2019. 
                9.-18-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice
          della protezione civile): 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli  107
          e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo  5-bis,  comma
          5, decreto-legge 343/2001, conv. legge  401/2001;  Articolo
          14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
          comma 422, legge 147/2013)). - 1.Omissis. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio  dei  ministri  individua,   con   una   o   piu'
          deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3.-9. Omissis.». 
              - Per il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo
          2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione  civile),  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.