Art. 17 ter Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore dell'attivita' prevalente svolta dal soggetto beneficiario. 3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O. n. 20, e convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). - 1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unita' locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona franca urbana. 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi', alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. 4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sei anni successivi. Per i professionisti le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023. 4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016. 6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». - Si riporta il testo dell'articolo 37, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «Art. 37 (Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza). - 1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. 1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo "Convergenza" per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. 1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria. 3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla "imposta municipale propria". 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis". La relativa copertura e' disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa.». - Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14.