Art. 17 ter 
 
 
Proroga delle agevolazioni per la zona  franca  urbana  Sisma  Centro
                               Italia 
 
  1. Al  fine  di  sostenere  la  ripresa  economica  e  sociale  nei
territori compresi nella zona franca urbana  istituita  dall'articolo
46  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui
al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024. 
  2. Le esenzioni di cui al  comma  1  sono  concesse  ai  sensi  del
pertinente regolamento dell'Unione europea relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in
funzione del settore dell'attivita' prevalente  svolta  dal  soggetto
beneficiario. 
  3. All'intervento di  cui  al  comma  1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 161  dell'11  luglio  2013,  recante  le  condizioni,  i
limiti, le modalita' e i termini  di  decorrenza  delle  agevolazioni
concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221. 
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono  utilizzate
le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie
e rivenienze dei bandi gia' emanati dal Ministero delle imprese e del
made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo  comma  1,
come  quantificate  con  apposito  atto  ricognitivo   del   medesimo
Ministero. L'importo delle risorse determinato  ai  sensi  del  primo
periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto
derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per  l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   46,   del
          decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95,  S.O.  n.  20,  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96: 
                «Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).  -
          1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio,  dell'Umbria,  delle
          Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici  che  si
          sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui  agli
          allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
          convertito, con modificazioni, con  la  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana  ai  sensi
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                2. Le imprese e i professionisti che  hanno  la  sede
          principale o l'unita' locale all'interno della zona  franca
          di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli  eventi
          sismici la riduzione del fatturato almeno pari  al  25  per
          cento nel periodo dal 1º  settembre  2016  al  31  dicembre
          2016, rispetto al corrispondente  periodo  dell'anno  2015,
          possono beneficiare, in relazione ai redditi  e  al  valore
          della  produzione  netta   derivanti   dalla   prosecuzione
          dell'attivita'   nei   citati   Comuni,   delle    seguenti
          agevolazioni: 
                  a) esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito
          derivante   dallo   svolgimento    dell'attivita'    svolta
          dall'impresa nella zona franca di cui al  comma  1  fino  a
          concorrenza, per ciascun periodo di  imposta,  dell'importo
          di  100.000  euro  riferito  al  reddito  derivante   dallo
          svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella  zona
          franca; 
                  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1 nel limite  di  euro  300.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
                  c) esenzione dalle imposte municipali  proprie  per
          gli immobili siti nella zona franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; 
                  d)   esonero   dal   versamento   dei    contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca urbana. 
                3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
          alle imprese e  ai  professionisti  che  intraprendono  una
          nuova iniziativa economica all'interno  della  zona  franca
          entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle  imprese  che
          svolgono attivita'  appartenenti  alla  categoria  F  della
          codifica ATECO 2007 che alla data del 24  agosto  2016  non
          avevano la sede legale o operativa nei comuni di  cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
          189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2016, n. 229. 
                4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3  sono  concesse
          per il periodo di imposta in corso alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per  i  sei  anni  successivi.  Per  i  professionisti   le
          esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il  2021,  il
          2022 e il 2023. 
                4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale
          disciplina con propri provvedimenti,  entro  trenta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, le modalita' di restituzione  dei  contributi
          non dovuti dai soggetti beneficiari delle  agevolazioni  di
          cui al presente articolo che sono versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato. 
                5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
          Comuni di  cui  all'allegato  2-bis  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
          legge 15 dicembre 2016, n. 229.  Le  esenzioni  di  cui  al
          comma 2, spettano alle  imprese  e  ai  professionisti  che
          hanno la sede principale o l'unita' locale  nei  comuni  di
          cui al predetto allegato  2-bis  e  che  hanno  subito  nel
          periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
          del fatturato almeno pari  al  25  per  cento  rispetto  al
          corrispondente periodo dell'anno 2016. 
                6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,
          e' autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
          2017, di 167,7 milioni di euro per  l'anno  2018  di  141,7
          milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro  per
          l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2022 e 2023, che costituisce limite annuale. Per i  periodi
          d'imposta dal 2019 al 2023, le agevolazioni sono concesse a
          valere sulle risorse  di  cui  al  periodo  precedente  non
          fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari. 
                7. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de  minimis",
          e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,  del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
                8.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11  luglio  2013,   e   successive
          modificazioni,  recante  le  condizioni,   i   limiti,   le
          modalita'  e  i  termini  di  decorrenza  e  durata   delle
          agevolazioni  concesse  ai  sensi  dell'articolo   37   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   37,   del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. n. 194,  e
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221: 
                «Art. 37 (Finanziamento delle agevolazioni in  favore
          delle imprese delle Zone  Urbane  ricadenti  nell'Obiettivo
          Convergenza).  -  1.  La  riprogrammazione  dei   programmi
          cofinanziati dai Fondi strutturali  2007-2013  oggetto  del
          Piano di azione coesione nonche' la destinazione di risorse
          proprie regionali possono prevedere il finanziamento  delle
          tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da  a)  a  d)
          del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
          di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o  che   si
          localizzano entro la data fissata dal  decreto  di  cui  al
          comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla  delibera  CIPE
          n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle  valutate
          ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata  e
          nelle ulteriori,  rivenienti  da  altra  procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296  del
          2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          ricadenti   nelle   regioni    ammissibili    all'obiettivo
          "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio   2006,   e
          successive modificazioni. 
                1-bis. Rientrano tra le Zone franche  urbane  di  cui
          all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, le aree industriali ricadenti  nelle  regioni  di  cui
          all'obiettivo "Convergenza" per  le  quali  e'  stata  gia'
          avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
          siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
          autovetture e abbiano  registrato  un  numero  di  addetti,
          precedenti  all'avvio  delle   procedure   per   la   cassa
          integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a  mille
          unita'. 
                1-ter.  La  dotazione  del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro  a  decorrere
          dall'anno 2013. 
                2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
          al comma 1 si applicano i parametri  dimensionali  previsti
          dalla vigente normativa comunitaria. 
                3. Ai fini di cui al presente  articolo,  l'esenzione
          di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c),  della  legge
          n. 296 del 2006, deve  intendersi  riferita  alla  "imposta
          municipale propria". 
                4. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          nel limite massimo delle risorse come individuate ai  sensi
          del comma 1. Le condizioni, i  limiti,  le  modalita'  e  i
          termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al
          comma 1 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                4-bis. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  altresi'  sperimentalmente   ai   comuni   della
          provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito  dei  programmi
          di sviluppo e degli  interventi  compresi  nell'accordo  di
          programma "Piano Sulcis". La relativa copertura e' disposta
          a valere sulle somme destinate alla attuazione  del  "Piano
          Sulcis" dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3  agosto  2012,
          come integrate dal presente decreto. Con  decreto  adottato
          ai sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
          presente  comma  ed  alla  individuazione   delle   risorse
          effettivamente disponibili che rappresentano  il  tetto  di
          spesa.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
          riferimenti normativi all'articolo 14.