Art. 18 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011»; 2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»; 3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attivita' sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attivita' svolte dal Comitato.»; c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»; d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' di rendicontazione delle risorse da trasferire nonche' gli indirizzi per la programmazione delle attivita'.». 2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo e' erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' abrogato. 4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilita', le parole: «1° agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2020». 4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024. 4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252, e convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dalla presente legge: «Art. 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese). - 1. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia e' richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, nel rispetto della normativa europea, sono definiti i criteri, le modalita' e le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma 1. La garanzia non afferisce all'entita' della prestazione pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono individuate le iniziative di cui al comma 1. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli studi, delle ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Comitato Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011, cui partecipano anche i rappresentanti delle associazioni dei fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi' il compito di coadiuvare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonche' con l'attivazione e il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi. Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonche' alla generalita' della collettivita', anche in eta' scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere. 4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attivita' sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attivita' svolte dal Comitato. 5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attivita' svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' di rendicontazione delle risorse da trasferire nonche' gli indirizzi per la programmazione delle attivita'. 6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 5, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede: a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il comma 480 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge: «480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 1.1. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e' priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalita' definite dai contratti collettivi. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni di universita' straniere, da istituti pubblici di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.». - Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023, n. 103, e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Incentivi per il lavoro delle persone con disabilita'). - 1. Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilita' e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attivita' statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilita', di eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attivita' conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma e' alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.81 2. Le modalita' di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalita' e i termini di presentazione delle domande, nonche' le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024. 3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo. 4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». - Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 14.