Art. 18 
 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1)   al   primo   periodo,   le   parole:    «dell'associazione
Assoprevidenza   -   Associazione   italiana   per   la    previdenza
complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo  della  previdenza  complementare  (Comitato
Previdenza Italia), istituito in data 21 febbraio 2011»; 
      2) al secondo periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»; 
      3) al  terzo  periodo,  le  parole:  «All'Assoprevidenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Il  Comitato
Previdenza Italia definisce specifici programmi  di  attivita'  sulla
base degli indirizzi formulati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con obbligo di rendiconto  al  suddetto  Ministero
secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali informa il Parlamento  con  cadenza  biennale
delle attivita' svolte dal Comitato.»; 
    c) al comma  5,  le  parole:  «Per  lo  svolgimento  dei  compiti
dell'Assoprevidenza»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Per   il
funzionamento del Comitato»; 
    d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 e' erogato direttamente
al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio,
previa rendicontazione delle attivita' svolte  e  approvazione  delle
stesse da parte del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabiliti le modalita' di rendicontazione delle risorse da trasferire
nonche' gli indirizzi per la programmazione delle attivita'.». 
  2.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  58-bis,  comma  5,   del
decreto-legge n. 124 del 2019, come modificato dal comma  1,  lettera
c), del presente articolo e' erogato direttamente al  Comitato  entro
il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attivita'  svolte  e
approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali.  Il  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di cui al  citato  articolo  58-bis,  comma  5-bis,
introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. L'articolo 3-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2023,  n.  75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e'
abrogato. 
  4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere  dal  1°
gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo  sono  destinate  al
finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di  patronato  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  luglio  2023,  n.  85,
secondo le modalita'  ed  i  criteri  di  ripartizione  definiti  con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione.». 
  4-bis.  All'articolo  19,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto
di lavoro subordinato a tempo  determinato,  le  parole:  «30  aprile
2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 2023, n. 85, in materia  di  incentivi  per  il  lavoro  delle
persone con disabilita', le parole: «1° agosto 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «1° agosto 2020». 
  4-quater. Il contributo  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del
presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo  di
cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i  contratti  a
tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024. 
  4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma  4-quater,
pari  a  1.260.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   58-bis   del
          decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti
          in  materia  fiscale   e   per   esigenze   indifferibili),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre  2019,  n.
          252,  e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 2019,  n.  157,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 58-bis (Investimenti  dei  fondi  pensione  nel
          capitale delle micro, piccole e medie  imprese).  -  1.  Ai
          fondi pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative
          avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          investano, a partire dal 1° gennaio 2020,  risorse  per  la
          capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole
          e medie imprese, puo' essere  concessa,  nei  limiti  della
          dotazione della sezione speciale di cui al presente  comma,
          la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A  fronte
          della  concessione  della   garanzia   e'   richiesta   una
          commissione di accesso a parziale copertura delle spese del
          Fondo. A tal fine e' istituita  una  sezione  speciale  del
          predetto Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 
                2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri di cui al comma 3, nel  rispetto  della  normativa
          europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
          condizioni di accesso alla sezione speciale di cui al comma
          1. La garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione
          pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria. 
                3. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
          concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
          Commissione  di  vigilanza   sui   fondi   pensione,   sono
          individuate le iniziative di cui al comma 1. 
                4. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  il
          Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  si  avvale
          anche delle analisi, degli studi, delle  ricerche  e  delle
          valutazioni del Comitato per la promozione  e  lo  sviluppo
          della   previdenza   complementare   (Comitato   Previdenza
          Italia),  istituito  in  data   21   febbraio   2011,   cui
          partecipano anche i rappresentanti delle  associazioni  dei
          fondi pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi'
          il compito di coadiuvare i  soggetti  interessati,  ove  da
          questi  richiesto,  con   analisi   e   valutazioni   delle
          operazioni  di  capitalizzazione  e  internazionalizzazione
          delle piccole  e  medie  imprese  meritevoli  di  sostegno,
          nonche' con l'attivazione e il coordinamento di  iniziative
          di promozione e informazione, anche allo scopo di  favorire
          la costituzione di consorzi volontari per gli  investimenti
          dei  fondi  pensione   che,   anche   per   organizzazione,
          dimensioni e patrimonio, non siano  in  grado  di  attivare
          autonomamente in modo efficace gli  investimenti  medesimi.
          Al Comitato e' altresi' attribuito il compito di realizzare
          e  promuovere  iniziative  di  informazione  e   formazione
          finanziaria, previdenziale,  assistenziale  e  di  welfare,
          destinate ai medesimi soggetti,  nonche'  alla  generalita'
          della  collettivita',  anche  in   eta'   scolare,   ovvero
          qualsiasi  altra  iniziativa  finalizzata  a  favorire   la
          crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle  forme
          complementari  di  previdenza,  assistenza  e  welfare   in
          genere. 
                4-bis.  Il  Comitato  Previdenza   Italia   definisce
          specifici programmi di attivita' sulla base degli indirizzi
          formulati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali con obbligo di  rendiconto  al  suddetto  Ministero
          secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento  con
          cadenza biennale delle attivita' svolte dal Comitato. 
                5. Per il funzionamento del Comitato di cui al  comma
          4 e' stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per
          l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
          dal 2021 al 2034. 
                5-bis. Il contributo di cui al  comma  5  e'  erogato
          direttamente al Comitato  Previdenza  Italia  entro  il  31
          marzo di ciascun esercizio,  previa  rendicontazione  delle
          attivita' svolte e approvazione delle stesse da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  stabiliti  le  modalita'  di  rendicontazione   delle
          risorse  da  trasferire  nonche'  gli  indirizzi   per   la
          programmazione delle attivita'. 
                6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  5,
          pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni
          di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,  si
          provvede: 
                  a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a
          2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034,
          mediante corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2019,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero; 
                  b) quanto a 12 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni dal 2020 al 2034,  mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
          conto capitale iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                7. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il comma 480 dell'articolo 1 della  citata
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2020-2022),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «480.  A  decorrere  dall'anno  2020,  ai  fini   del
          finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi
          dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del
          2019, da parte degli istituti  di  patronato  di  cui  alla
          legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri  di
          ripartizione del finanziamento per il Rdc  e  la  Pdc  sono
          definiti con regolamento del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. A decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  le
          risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono   destinate   al
          finanziamento delle  attivita'  svolte  dagli  istituti  di
          patronato ai sensi  dell'articolo  4  del  decreto-legge  4
          maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 2023, n.  85,  secondo  le  modalita'  ed  i
          criteri di ripartizione definiti con decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali  da  adottarsi  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 giugno 2015, n. 144, S.O. n. 34, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 19 (Apposizione del termine e durata  massima).
          - 1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
          un termine di  durata  non  superiore  a  dodici  mesi.  Il
          contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque  non
          eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza  di  almeno
          una delle seguenti condizioni: 
                  a) nei casi previsti dai  contratti  collettivi  di
          cui all'articolo 51; 
                  b) in assenza delle previsioni di cui alla  lettera
          a),  nei  contratti  collettivi  applicati  in  azienda,  e
          comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di  natura
          tecnica,  organizzativa  o  produttiva  individuate   dalle
          parti; 
                  b-bis) in sostituzione di altri lavoratori. 
                1.1. 
                1-bis. In caso di stipulazione  di  un  contratto  di
          durata superiore a dodici mesi in assenza delle  condizioni
          di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
          tempo indeterminato dalla data di superamento  del  termine
          di dodici mesi. 
                2. Fatte salve le diverse disposizioni dei  contratti
          collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
          cui all'articolo 21, comma 2, la  durata  dei  rapporti  di
          lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso  datore
          di lavoro e  lo  stesso  lavoratore,  per  effetto  di  una
          successione di contratti, conclusi per  lo  svolgimento  di
          mansioni   di   pari   livello   e   categoria   legale   e
          indipendentemente  dai  periodi  di  interruzione  tra   un
          contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
          Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
          dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di  pari
          livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
          nell'ambito  di  somministrazioni   di   lavoro   a   tempo
          determinato. Qualora il limite dei  ventiquattro  mesi  sia
          superato, per effetto  di  un  unico  contratto  o  di  una
          successione di contratti,  il  contratto  si  trasforma  in
          contratto  a  tempo  indeterminato  dalla  data   di   tale
          superamento. 
                3. Fermo quanto disposto al  comma  2,  un  ulteriore
          contratto a tempo  determinato  fra  gli  stessi  soggetti,
          della durata massima di dodici mesi, puo' essere  stipulato
          presso la direzione territoriale del lavoro competente  per
          territorio. In caso di  mancato  rispetto  della  descritta
          procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
          medesimo contratto, lo stesso si trasforma in  contratto  a
          tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 
                4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro  di  durata
          non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
          contratto e' priva  di  effetto  se  non  risulta  da  atto
          scritto, una copia del quale  deve  essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della  prestazione.  L'atto  scritto
          contiene, in  caso  di  rinnovo,  la  specificazione  delle
          esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
          in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto  tale
          indicazione  e'   necessaria   solo   quando   il   termine
          complessivo eccede i dodici mesi. 
                5. Il datore di lavoro informa i lavoratori  a  tempo
          determinato, nonche' le rappresentanze sindacali  aziendali
          ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i  posti
          vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
          modalita' definite dai contratti collettivi. 
                5-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano   ai   contratti   stipulati   dalle    pubbliche
          amministrazioni, nonche' ai contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato stipulati dalle universita' private, incluse le
          filiazioni di universita' straniere, da  istituti  pubblici
          di ricerca, societa' pubbliche che promuovono la ricerca  e
          l'innovazione ovvero enti privati di ricerca  e  lavoratori
          chiamati a svolgere attivita' di insegnamento,  di  ricerca
          scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
          supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
          o di coordinamento  e  direzione  della  stessa,  ai  quali
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni    vigenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 28,  comma  1,  del
          decreto-legge 4 maggio 2023,  n.  48  (Misure  urgenti  per
          l'inclusione sociale e  l'accesso  al  mondo  del  lavoro),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2023, n.  103,
          e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
          n. 85, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Incentivi per il lavoro delle  persone  con
          disabilita'). - 1. Al fine di valorizzare e incentivare  le
          competenze professionali dei giovani con disabilita'  e  il
          loro  diretto  coinvolgimento   nelle   diverse   attivita'
          statutarie   anche   produttive    e    nelle    iniziative
          imprenditoriali degli enti, delle  organizzazioni  e  delle
          associazioni di cui al presente comma, e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  il  successivo  trasferimento  al   bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un
          apposito  fondo  finalizzato  al   riconoscimento   di   un
          contributo in favore degli enti del Terzo  settore  di  cui
          all'articolo 4 del codice di cui al decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e
          delle associazioni  di  promozione  sociale  coinvolte  nel
          processo di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del
          predetto  decreto  legislativo  n.  117  del  2017,   delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  al
          decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
          relativa anagrafe, per ogni  persona  con  disabilita',  di
          eta' inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo
          indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre  2023,
          per lo svolgimento di attivita' conformi allo  statuto.  Il
          fondo di cui al presente comma e'  alimentato  mediante  la
          riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di
          euro per l'anno 2023, delle somme  non  utilizzate  di  cui
          all'articolo 104, comma  3,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n.  77  e  versate  nel  predetto  anno  dalle
          amministrazioni interessate all'entrata del bilancio  dello
          Stato.81 
                2. Le modalita'  di  ammissione,  quantificazione  ed
          erogazione del contributo, le  modalita'  e  i  termini  di
          presentazione  delle  domande,  nonche'  le  procedure   di
          controllo sono definiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  per  le
          disabilita' e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024. 
                3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo
          di  cui  al  comma  1  e  all'erogazione  dei   contributi,
          l'amministrazione  interessata  procede  alla  stipula   di
          apposite convenzioni e con eventuali oneri a  carico  delle
          risorse del medesimo fondo. 
                4. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari
          in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7
          milioni di euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del  fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali,  di  cui  all'articolo   6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6,   comma   2,   del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei
          riferimenti normativi all'articolo 14.