Art. 19 Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza 1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024». 2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 (Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza). - 1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "di polizia esteri," sono inserite le seguenti: "i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza," e dopo le parole: "della legge 16 marzo 2006, n. 146," sono inserite le seguenti: "e della legge 3 agosto 2007, n. 124,". 2. Fino al 31 dicembre 2024: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale; b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza; c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura. 2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di informazione, anche mediante assetti di ricerca elettronica, esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attivita' di ricerca elettronica.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005 n. 173, e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis. 2-bis. Fino al 31 dicembre 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale. 2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attivita' di prevenzione. 2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».