Art. 19 
 
 
            Proroghe di termini in materie di competenza 
            del sistema di informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge  18  febbraio
2015, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei   servizi   di
informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31  gennaio  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia  di  autorizzazione  del  personale  dei  servizi  di
informazione per la sicurezza a colloqui  personali  con  detenuti  e
internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del
          terrorismo,  anche  di  matrice   internazionale,   nonche'
          proroga delle missioni internazionali delle Forze armate  e
          di polizia, iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo  e
          sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
          iniziative  delle  Organizzazioni  internazionali  per   il
          consolidamento dei processi di pace e di  stabilizzazione),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19  febbraio  2015,  n.
          41, e convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile
          2015, n. 43, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Disposizioni  in   materia   di   garanzie
          funzionali e di tutela, anche processuale, del personale  e
          delle  strutture  dei  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza). - 1. All'articolo 497, comma 2-bis, del  codice
          di procedura penale, dopo le parole: "di  polizia  esteri,"
          sono inserite le seguenti: "i  dipendenti  dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza," e dopo  le  parole:  "della
          legge 16 marzo 2006, n. 146," sono inserite le seguenti: "e
          della legge 3 agosto 2007, n. 124,". 
                2. Fino al 31 dicembre 2024: 
                  a)  non  possono  essere  autorizzate,   ai   sensi
          dell'articolo  18  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,
          condotte previste dalla legge come reato per le  quali  non
          e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
          comma  11,  della  medesima  legge  n.  124  del  2007,  ad
          eccezione delle  fattispecie  di  cui  agli  articoli  270,
          secondo   comma,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,
          270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma,  e
          414, quarto comma, del codice penale; 
                  b) con le modalita' di cui all'articolo  23,  comma
          2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e  successive
          modificazioni,  la  qualifica   di   agente   di   pubblica
          sicurezza, con funzione di  polizia  di  prevenzione,  puo'
          essere attribuita anche al personale  delle  Forze  armate,
          che non ne sia gia' in possesso, il quale sia  adibito,  ai
          sensi dell'articolo 12 della  medesima  legge  n.  124  del
          2007,  al  concorso  alla  tutela  delle  strutture  e  del
          personale  del  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  c) le identita' di copertura, di  cui  all'articolo
          24, comma 1, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  possono
          essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui
          all'articolo 19 della  medesima  legge  n.  124  del  2007,
          dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
          giudiziaria  procedente   contestualmente   all'opposizione
          della causa di giustificazione; 
                  d) fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
          497,  comma  2-bis,  del  codice   di   procedura   penale,
          l'autorita'  giudiziaria,  su   richiesta   del   direttore
          generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia  informazioni
          e sicurezza esterna (AISE) o  dell'Agenzia  informazioni  e
          sicurezza interna (AISI), quando sia necessario  mantenerne
          segreta la reale identita' nell'interesse  della  sicurezza
          della Repubblica o per tutelarne  l'incolumita',  autorizza
          gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7
          della  legge  3  agosto  2007,   n.   124,   e   successive
          modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o   grado   di
          procedimento con identita' di copertura. 
                2-bis. E' affidato all'AISE il  compito  di  svolgere
          attivita'  di  informazione,  anche  mediante  assetti   di
          ricerca  elettronica,  esclusivamente  verso  l'estero,   a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali  della  Repubblica  italiana.  Il
          Presidente del Consiglio dei ministri informa  il  Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica con  cadenza
          mensile circa le attivita' di ricerca elettronica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del
          terrorismo  internazionale),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  27  luglio  2005  n.  173,  e  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4   (Nuove   norme   per   il   potenziamento
          dell'attivita'  informativa).  -  1.  Il   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  puo'  delegare  i  direttori  dei
          servizi  di  informazione   per   la   sicurezza   di   cui
          all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
          a  richiedere   l'autorizzazione   all'intercettazione   di
          comunicazioni o conversazioni, anche  per  via  telematica,
          nonche'    all'intercettazione    di    comunicazioni     o
          conversazioni tra presenti, anche se queste  avvengono  nei
          luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando
          siano  ritenute  indispensabili  per  l'espletamento  delle
          attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3
          agosto 2007, n. 124. 
                2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al
          procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis. 
                2-bis. Fino al 31 dicembre 2024,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale. 
                2-ter. L'autorizzazione di  cui  al  comma  2-bis  e'
          concessa dal procuratore generale di cui al comma 2  quando
          sussistano specifici e concreti  elementi  informativi  che
          rendano   assolutamente   indispensabile   l'attivita'   di
          prevenzione. 
                2-quater. Dello svolgimento  del  colloquio  e'  data
          comunicazione scritta al procuratore  generale  di  cui  al
          comma  2   e   al   procuratore   nazionale   antimafia   e
          antiterrorismo nel termine di cui al comma 3  dell'articolo
          226 del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271.  Le
          autorizzazioni di  cui  al  comma  2-bis  e  le  successive
          comunicazioni sono annotate in apposito registro  riservato
          tenuto presso l'ufficio  del  procuratore  generale.  Dello
          svolgimento del colloquio e' data informazione al  Comitato
          parlamentare  per   la   sicurezza   della   Repubblica   a
          conclusione  delle  operazioni,  secondo  i  termini  e  le
          modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge  3
          agosto 2007, n. 124. 
                2-quinquies. Si applicano le disposizioni di  cui  ai
          commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto  2007,
          n. 124, nonche' quelle di cui al comma 5 dell'articolo  226
          del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».