Art. 2 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024. 4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali. 5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidita', le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entita' dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, puo' essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi. 6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento. 6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza. 8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»; b) all'articolo 99: 1) comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita': » sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»; 1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. n. 27, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis. 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2024. 4-quinquies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni). - 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O. n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 25-bis (Semplificazione della procedura di accesso allacarriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operativita' degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo: a) la possibilita' di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici; c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management pubblico; d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni; e) la possibilita' di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni. 2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 15 e dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni). - 1.-14. Omissis. 15. La validita' della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024. 16.- 28-septies. Omissis.». «Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1.-3. Omissis. 4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli anni 2022, 2023 e 2024. 5.-6-quater. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: «Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 6. quinquies. Omissis. 6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura", costituito presso il Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284. 6-septies.- 84. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132: «Art. 19 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali). - 1. Omissis. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b). Omissis. 2.-5. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 14-sexies, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2022, n. 270, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-sexies (Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2024. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Misure straordinarie in favore degli enti locali). - 1.- 6-bis. Omissis. 6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024. 6.quater- 9-sexies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172: «Art. 60 (Gestione dei residui). - 1.-2. Omissis. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entita' dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. 4.- 7. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 899, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Omissis. 899. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalita' di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidita'. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1. Omissis. 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. 3.-7. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106: «Art. 74 (Proroga del contingente "Strade sicure" e remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di Porto - Guardia costiera, del Corpo della polizia Penitenziaria). - 1.-5. Omissis. 6. Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco. 7.-12. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 97, comma 1, e 99, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214: «Art. 97 (Consultazione della banca dati nazionale unica). - 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis, da: a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali; c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». «Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati nazionale unica). - 1. Con uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. 1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5. 2. 2-ter. Omissis.».