Art. 2 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, in materia di documentazione amministrativa,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31  dicembre
2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3.  Le  procedure  semplificate  per  l'accesso  alla  carriera  di
segretario comunale e provinciale, di  cui  all'articolo  25-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  applicate  ai
bandi di concorso  per  il  reclutamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali fino al 31 dicembre 2024. 
  4. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1,  comma  15,  concernente  la  validita'  della
graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella  qualifica
di vigile del  fuoco  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
riservata al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con
decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  n.  310
dell'11 giugno 2019, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; 
    b) all'articolo 2, comma 4, concernente le  risorse  relative  al
contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze
armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate
nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023»  sono  sostituite
dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e  2024».  Alla  compensazione
degli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento   netto
derivanti dal primo periodo, pari a 300.000  euro  per  il  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2024,  del
Fondo di cui all'articolo 2, comma  6-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10. 
  4-bis. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2024,  non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  19,  comma  1-bis,
lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132,  in  materia  di
requisiti per la sperimentazione di  armi  ad  impulsi  elettrici  da
parte delle polizie locali. 
  5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18  novembre  2022,  n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio  2023,  n.
6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9  agosto  2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n.  142,  in  materia  di  ricostituzione  del  fondo   anticipazioni
liquidita',  le  parole:  «rendiconto  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «rendiconto 2024» e le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  6-bis. Per  le  regioni  a  statuto  ordinario  che  presentano  un
disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto
del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli
anni 2023 e  2024  l'entita'  dell'accantonamento  di  cui  al  terzo
periodo del comma 3  dell'articolo  60  del  decreto  legislativo  23
giugno  2011,  n.  118,  puo'  essere  inferiore  al  70  per   cento
dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento  di
cui al primo periodo  deve  comunque  garantire  la  copertura  delle
richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio  e  deve
in ogni caso essere superiore del 20 per  cento  rispetto  al  valore
medio dell'ammontare delle  richieste  di  reiscrizione  dei  residui
perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi. 
  6-ter. Le risorse  rese  disponibili  dall'applicazione  del  comma
6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali,  in  aggiunta  alla
quota ordinaria di tale accantonamento. 
  6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di  utilizzo  delle  quote
accantonate e vincolate del risultato  di  amministrazione  da  parte
delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023
e, limitatamente al medesimo  anno,  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7. In relazione agli  accresciuti  impegni  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga  al  limite  di
cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per  il
pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario  svolte
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza
del termine di cui all'articolo 74,  comma  6,  del  decreto-legge  5
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022  di  cessazione
del relativo stato di emergenza. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7,  pari  a  euro  8.338.000  per
l'anno 2024, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in  relazione
alla  banca  dati  nazionale  unica  in   cui   sono   contenute   le
comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 97, comma 1,  le  parole:  «regolamento  previsto
dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto  previsto
dall'articolo 99, comma 1-bis»; 
    b) all'articolo 99: 
      1) comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le  modalita':
» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'»  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di  funzionamento  della
banca  dati  nazionale  unica  e  di  collegamento  con   il   Centro
elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»; 
        1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono abrogate; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura  non
regolamentare,  sono  definite   e   aggiornate   le   modalita'   di
autenticazione, autorizzazione e di  registrazione  degli  accessi  e
delle operazioni effettuate sulla  banca  dati  nazionale  unica;  di
accesso  da  parte  del  personale   delle   Forze   di   polizia   e
dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da  parte  della
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei
compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale
e di consultazione da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  97,
comma  1,  del  presente  codice.  Fino  all'adozione   del   decreto
ministeriale  di  cui  al  primo  periodo,  sono   fatte   salve   le
disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  30  ottobre
2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater,
          del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O. n. 27, e convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          aprile 2012, n. 35, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis. 
                4-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  4-bis  e
          4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2024. 
                4-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, del  citato
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  18-bis  (Modifiche  in  materia  di   funzioni
          fondamentali dei comuni). - 1. Nelle  more  dell'attuazione
          della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019,  n.
          33, e della conclusione del processo di definizione  di  un
          nuovo  modello  di  esercizio  in  forma  associata   delle
          funzioni  fondamentali  dei  comuni,  i  termini   di   cui
          all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, in materia  di  funzioni  fondamentali
          dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2024.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25-bis,   del
          decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
          sostegno e il  rilancio  dell'economia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020,  n.  203,  S.O.  n.  30,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n. 126: 
                «Art.  25-bis  (Semplificazione  della  procedura  di
          accesso allacarriera di segretario comunale  e  provinciale
          per il triennio 2020-2022). - 1. Al fine di sopperire  alla
          carenza di segretari comunali e provinciali per  l'adeguato
          supporto al ripristino della piena operativita' degli  enti
          locali, per il triennio  2020-2022,  l'albo  nazionale  dei
          segretari  comunali  e   provinciali   bandisce   procedure
          selettive  semplificate  di  accesso   alla   carriera   di
          segretario comunale e provinciale, prevedendo: 
                  a) la possibilita' di presentazione  della  domanda
          di partecipazione al concorso secondo le previsioni di  cui
          ai commi 4 e  5  dell'articolo  247  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  b) lo svolgimento della prova preselettiva  di  cui
          all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in
          sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in
          modo  da  consentirne  la  valutazione  con  l'ausilio   di
          strumenti informatici; 
                  c) lo svolgimento con modalita' telematiche di  due
          prove  scritte,  anche  nella  medesima   data   ed   anche
          consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta;
          la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere
          giuridico,   con   specifico   riferimento    al    diritto
          costituzionale e/o diritto amministrativo  e/o  ordinamento
          degli enti locali e/o diritto  privato;  la  seconda  prova
          scritta ha ad oggetto argomenti di  carattere  economico  e
          finanziario-contabile,   con   specifico   riferimento   ad
          economia  politica,  scienza  delle   finanze   e   diritto
          finanziario e/o ordinamento finanziario e  contabile  degli
          enti locali, nonche' management pubblico; 
                  d) lo svolgimento di  una  prova  orale,  che  deve
          riguardare  in  ogni  caso  almeno  le   materie   di   cui
          all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,  e
          nel corso  della  quale  deve  essere  accertata  anche  la
          conoscenza di lingue  straniere;  tale  prova  puo'  essere
          effettuata  in  videoconferenza,  garantendo  comunque   la
          sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni; 
                  e)   la   possibilita'   di   articolazione   della
          commissione esaminatrice in sottocommissioni. 
                2.  Per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal
          presente articolo continuano ad applicarsi le  disposizioni
          di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 4 dicembre  1997,  n.  465.
          Restano ferme le disposizioni di  cui  all'articolo  16-ter
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
                3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Alla  sua
          attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  15  e
          dell'articolo 2,  comma  4,  del  citato  decreto-legge  30
          dicembre 2021,  n.  228,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1.-14. Omissis. 
                15. La validita' della  graduatoria  della  procedura
          speciale di reclutamento  nella  qualifica  di  vigile  del
          fuoco del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  riservata
          al personale volontario del medesimo Corpo,  approvata  con
          decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
          soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  del  Ministero
          dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, e' prorogata  fino
          al 31 dicembre 2024. 
                16.- 28-septies. Omissis.». 
                «Art. 2 (Proroga di termini in materie di  competenza
          del Ministero dell'interno  e  di  personale  del  comparto
          sicurezza-difesa e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco). - 1.-3. Omissis. 
                4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e
          74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106, relative al contributo economico  per  i  familiari
          del personale delle Forze di polizia, del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato  nelle
          azioni   di   contenimento,   contrasto   e   di   gestione
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  non  utilizzate
          nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche negli  anni
          2022, 2023 e 2024. 
                5.-6-quater. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  6-sexies,
          del decreto-legge 29 dicembre  2010,  n.  225  (Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese  e  alle  famiglie),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre  2010,  n.  303,  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: 
                «Art. 2 (Proroghe onerose di  termini).  -  1.  -  6.
          quinquies. Omissis. 
                6-sexies. A decorrere dal termine di proroga  fissato
          dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
          solidarieta' per le vittime  delle  richieste  estorsive  e
          dell'usura  previsto  dall'articolo   4,   comma   1,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di  rotazione
          per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo  mafioso
          di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  22  dicembre
          1999, n. 512, sono unificati nel "Fondo di rotazione per la
          solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso,  delle
          richieste estorsive e  dell'usura",  costituito  presso  il
          Ministero dell'interno, che e' surrogato nei diritti  delle
          vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni  gia'
          previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti
          i rapporti giuridici gia' instaurati alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente  comma  si
          applicano le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma
          11, della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  dall'articolo  18,
          comma  1,  della  legge  23  febbraio  1999,   n.   44,   e
          dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999,  n.
          512. E' abrogato l'articolo 1-bis della legge  22  dicembre
          1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, il Governo provvede ad  adeguare,
          armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  16  agosto
          1999, n. 455, e al decreto del Presidente della  Repubblica
          28 maggio 2001, n. 284. 
                6-septies.- 84. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  19,  comma  1-bis,
          lettera a),  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2018, n. 132: 
                «Art.  19  (Sperimentazione  di   armi   ad   impulsi
          elettrici da parte delle polizie locali). - 1. Omissis. 
                1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo  comma
          1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti: 
                  a) appartenenza a una delle classi demografiche  di
          cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i),  del  testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                  b). Omissis. 
                2.-5. Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14-sexies,  del
          decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure  urgenti  di
          sostegno nel settore energetico  e  di  finanza  pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  novembre  2022,  n.
          270, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  gennaio
          2023, n. 6, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 14-sexies (Proroga di disposizioni  in  materia
          di  incarichi  di  vicesegretario  comunale).   -   1.   Le
          disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  si
          applicano fino al 31 dicembre 2024. I  relativi  incarichi,
          se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale
          scadenza.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16,  comma  6-ter,
          del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti  in
          materia di energia, emergenza idrica, politiche  sociali  e
          industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  agosto
          2022, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          settembre 2022, n.  142,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 16 (Misure straordinarie in favore  degli  enti
          locali). - 1.- 6-bis. Omissis. 
                6-ter. Al fine di dare attuazione alla delibera della
          Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8  luglio
          2022, gli enti locali in stato di dissesto  finanziario  ai
          sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che  hanno  eliminato
          il  fondo  anticipazioni  di  liquidita'  accantonato   nel
          risultato di amministrazione, in sede di  approvazione  del
          rendiconto  2024  provvedono  ad  accantonare  un  apposito
          fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo  delle
          anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle  anticipazioni
          di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  e
          successivi  rifinanziamenti,   incassate   negli   esercizi
          precedenti  e  non  ancora  rimborsate  alla  data  del  31
          dicembre 2024. 
                6.quater- 9-sexies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60,  comma  3,  del
          decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
          materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e  degli
          schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali  e  dei
          loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge  5
          maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
          luglio 2011, n. 172: 
                «Art. 60 (Gestione dei residui). - 1.-2. Omissis. 
                3. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente
          decreto, non e' consentita  la  cancellazione  dei  residui
          passivi   dalle   scritture   contabili   per   perenzione.
          L'istituto della perenzione amministrativa si  applica  per
          l'ultima  volta  in  occasione  della  predisposizione  del
          rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una  quota  del
          risultato  di  amministrazione  al  31  dicembre  2014   e'
          accantonata per garantire la copertura  della  reiscrizione
          dei  residui  perenti,   per   un   importo   almeno   pari
          all'incidenza delle richieste di reiscrizione  dei  residui
          perenti degli ultimi tre  esercizi  rispetto  all'ammontare
          dei residui perenti e  comunque  incrementando  annualmente
          l'entita' dell'accantonamento di almeno il  20  per  cento,
          fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. 
                4.- 7. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 899, della
          citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Omissis. 
                899. Per gli anni 2019 e 2020 le  regioni  a  statuto
          ordinario utilizzano le quote accantonate e  vincolate  del
          risultato di amministrazione secondo le modalita' di cui ai
          commi 897 e 898 senza operare la  nettizzazione  del  fondo
          anticipazione di liquidita'. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Omissis. 
                2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che
          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse
          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del
          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,
          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
                3.-7. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 74,  comma  6,  del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73  (Misure   urgenti
          connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
          lavoro, i giovani, la salute  e  i  servizi  territoriali),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,
          n. 106: 
                «Art. 74 (Proroga del contingente "Strade  sicure"  e
          remunerazione  delle   maggiori   prestazioni   di   lavoro
          straordinario svolte dal personale della Polizia di  Stato,
          dell'Arma dei carabinieri, della Guardia  di  finanza,  del
          Corpo delle capitanerie di Porto -  Guardia  costiera,  del
          Corpo della polizia Penitenziaria). - 1.-5. Omissis. 
                6. Al fine di garantire, dal 1°  maggio  2021  al  31
          luglio 2021,  la  funzionalita'  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco  in  relazione  agli  accresciuti  impegni
          connessi  all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19   e'
          autorizzata, per l'anno 2021, la spesa  di  euro  4.622.070
          per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
          del personale dei vigili del fuoco. 
                7.-12. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 97, comma 1, e 99,
          del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159  (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214: 
                «Art. 97 (Consultazione della  banca  dati  nazionale
          unica). - 1. Ai  fini  del  rilascio  della  documentazione
          antimafia,  la  banca  dati  nazionale  unica  puo'  essere
          consultata, secondo le modalita' di cui al decreto previsto
          dall'articolo 99, comma 1-bis, da: 
                  a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1  e
          2, del presente decreto; 
                  b) le camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura; 
                  c) gli ordini professionali; 
                  c-bis) l'Autorita' per la vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture, per  le  finalita'
          di cui all'articolo 6-bis del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». 
                «Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati
          nazionale unica). - 1. Con uno o piu' regolamenti ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
          amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello
          sviluppo economico e delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono disciplinate le modalita' di funzionamento della banca
          dati nazionale  unica  e  di  collegamento  con  il  Centro
          elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. 
                1-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          natura non regolamentare, sono  definite  e  aggiornate  le
          modalita'   di   autenticazione,   autorizzazione   e    di
          registrazione degli accessi e delle  operazioni  effettuate
          sulla banca dati nazionale unica; di accesso da  parte  del
          personale delle Forze  di  polizia  e  dell'amministrazione
          civile dell'interno; di accesso da  parte  della  Direzione
          nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei
          compiti  previsti  dall'articolo  371-bis  del  codice   di
          procedura penale e di consultazione da parte  dei  soggetti
          di cui all'articolo 97,  comma  1.  Fino  all'adozione  del
          decreto ministeriale di cui al primo  periodo,  sono  fatte
          salve le disposizioni di cui al Capo IV,  sezione  II,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  30
          ottobre 2014,  n.  193,  unitamente  ai  relativi  allegati
          numeri 2, 3, 4 e 5. 
                2. 2-ter. Omissis.».