Art. 3 
 
 
               Proroga di termini in materia economica 
                            e finanziaria 
 
  1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, relativo alla disciplina  dei  contratti  di  locazione
passiva stipulati  dalle  Amministrazioni  statali,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 927,  relativo  al  termine  per  la  presentazione  di
specifiche  istanze  di  liquidazione   di   crediti   derivanti   da
obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»; 
  b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente: 
  «929-bis. Per le finalita' di cui al comma  927  e  per  portare  a
conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune
di Roma, entro il 31 marzo  2024  il  Commissario  straordinario  del
Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del
comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione  nell'albo  pretorio
on line di Roma Capitale e con  ogni  forma  idonea  di  pubblicita',
della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro
di cui al medesimo comma 927, assegnando  un  termine  perentorio,  a
pena  di  decadenza,  non  inferiore  a  centottanta  giorni  per  la
presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari  di
crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in  essere  al
31  dicembre  2023  anche  se  non  ancora  iscritti,   afferenti   a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e  indennitarie  assunte
dal  comune  di  Roma  in  data  anteriore  al  28  aprile  2008.   I
responsabili dei servizi competenti  per  materia  di  Roma  Capitale
verificano le domande presentate e provvedono a inviare  al  predetto
Commissario  straordinario   specifiche   istanze   di   liquidazione
relativamente alle domande positivamente  riscontrate,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla  parte  interessata.  In
caso  di  esito  negativo  della  verifica  comunicano   alla   parte
interessata il mancato accoglimento. La mancata  presentazione  della
domanda da parte dei creditori nel termine di cui  al  primo  periodo
del presente comma determina l'automatica cancellazione  del  credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da
parte del Commissario straordinario del Governo di cui al  comma  930
e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza  del  termine
di cui al comma 927». 
  3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica  per
gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 2023 e 2024,». 
  4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di
un anno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  prorogati  di  due
anni». 
  4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per  la  quotazione
di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino
al 31 dicembre 2023» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2024»; 
  b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del
medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e 10 milioni di euro per  l'anno  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023
e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  a  1,64  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83  milioni
di  euro  per  l'anno  2028,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a  6  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
  6. I termini  per  la  notifica  degli  atti  di  recupero  di  cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e
il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga  all'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di  garantire
il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti  de
minimis  non   subordinati   all'emanazione   di   provvedimenti   di
concessione ovvero subordinati  all'emanazione  di  provvedimenti  di
concessione o di autorizzazione alla fruizione  comunque  denominati,
il cui importo non e' determinabile nei  predetti  provvedimenti,  ma
solo a seguito della presentazione della dichiarazione  resa  a  fini
fiscali nella  quale  sono  dichiarati,  per  i  quali  le  Autorita'
responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli  obblighi  di
registrazione dei relativi regimi di  aiuti  e  degli  aiuti  ad  hoc
previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo  periodo,
del  decreto-legge  1°  giugno   2023,   n.   61,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,  n.  100,  in  materia  di
giochi, trovano applicazione altresi'  nell'anno  2024.  Le  maggiori
entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di  cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  le
disposizioni  ivi  previste  continuano  ad  applicarsi  fino  al  31
dicembre 2024. 
  9. In considerazione dell'attacco subito  dai  sistemi  informatici
della Regione Molise, ai fini del computo dei  termini  ordinatori  o
perentori, propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed  esecutivi,
relativi allo svolgimento  di  procedimenti  amministrativi  pendenti
alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data,
gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione  e  dai  suoi
enti strumentali, non si tiene conto  del  periodo  compreso  tra  la
medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il
termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al  comma  134
del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e' differito  al
28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo  1,  commi  2  e  4,
dell'accordo tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  le
regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/
CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024.  Nel  caso
di mancato rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo  periodo,  il
contributo e' revocato. Le disposizioni del  presente  comma  non  si
applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi  e
degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin
del 13 luglio 2021, nonche'  a  quelli  relativi  alla  realizzazione
degli interventi previsti dal piano nazionale  complementare  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 
  10. La Regione Molise e  i  suoi  enti  strumentali  adottano  ogni
misura organizzativa idonea ad  assicurare  comunque  la  ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui  al  comma  9,
con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base  di
motivate istanze degli interessati. 
  11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della
Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il  medesimo  periodo
di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  12. Al fine  di  garantire,  senza  soluzione  di  continuita',  la
prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera  Sanitaria  e
dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  dei  fascicoli
sanitari elettronici (INI), anche per le  finalita'  degli  specifici
interventi   previsti   dal   PNRR,   nelle   more   del   definitivo
perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre  il  31
marzo  2024,  continuano  a  prodursi  gli  effetti  giuridici  delle
disposizioni   previste   dalla   Convenzione   fra   il    Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la  societa'
SOGEI del 23 dicembre 2009,  e  dai  relativi  Accordi  Convenzionali
attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023. 
  12-bis.  In  relazione   alla   dinamica   dei   prezzi   originata
dall'incremento degli oneri  relativi  a  energia  elettrica,  gas  e
carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e  3,  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n. 14, in  materia  di  rinegoziazione  o  sospensione
della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito  da  parte
degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2023 e 2024». 
  12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle
agevolazioni fiscali  per  interventi  di  risparmio  energetico,  le
parole: «e 2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  2024,  2025  e
2026». 
  12-quater. All'articolo  1,  comma  822,  alinea,  della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote  di  avanzo
vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «del  rendiconto  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli  esercizi  2022  e
2023»; 
  b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono
inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022». 
  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
dopo il comma 822 e' inserito il seguente: 
  «822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023  lo  svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di  cui  al  comma
822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte  corrente  per
la copertura del disavanzo della  gestione  2023  delle  aziende  del
servizio sanitario regionale». 
  12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole:  «1°  luglio  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2025». 
  12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3,  terzo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima  casa,  si
applica fino al 31 dicembre 2024. 
  12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, in  materia  di  contributo  delle  regioni  a  statuto
ordinario  alla  finanza  pubblica,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024
al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica  pari  a  350
milioni di euro annui» sono sostituite dalle  seguenti:  «assicurano,
per l'anno 2024, un contributo  alla  finanza  pubblica  pari  a  305
milioni di euro e, per ciascuno degli  anni  dal  2025  al  2028,  un
contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio»; 
  c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno»; 
  d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30  giugno  di  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30  giugno  di  ciascun
anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028». 
  12-novies. Agli oneri derivanti dal  comma  12-octies,  pari  a  45
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
  12-decies. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2023,  n.  213,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 533, primo periodo,  riguardante  il  contributo  degli
enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028: 
  1) dopo le parole: «del  PNRR»  sono  inserite  le  seguenti:  «  ,
approvato  con  decisione  di   esecuzione   del   Consiglio   Ecofin
dell'Unione europea del 13 luglio  2021,  come  modificato  ai  sensi
della  decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  Ecofin  dell'Unione
europea dell'8 dicembre 2023, »; 
  2) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  delle
risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160»; 
  b) al comma 534, primo periodo, riguardante la  determinazione  del
medesimo contributo, le parole: «31  gennaio  2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024». 
  12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174  a  178,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di  regolarizzazione
di  dichiarazioni  fiscali,   tenuto   conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30  marzo  2023,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
si applicano, per  quanto  non  diversamente  previsto  dal  presente
comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre
2022. A tale fine, il  versamento  delle  somme  dovute  puo'  essere
effettuato in un'unica soluzione entro il 31  marzo  2024  ovvero  in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31
marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30  settembre  2024  ed
entro il 20 dicembre 2024. Sulle  rate  successive  alla  prima  sono
dovuti  gli  interessi  nella  misura  del  2  per  cento  annuo.  La
regolarizzazione di cui  al  presente  comma  si  perfeziona  con  il
versamento di quanto dovuto  in  un'unica  soluzione  ovvero  con  il
versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione
delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal  beneficio
della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge  n.
197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto,  gli  interessi  di
cui all'articolo 20 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, si applicano con  decorrenza  dal  1°  aprile
2024. Restano validi i ravvedimenti  gia'  effettuati  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
non si da' luogo a rimborso. 
  12-duodecies. Il termine di cui  all'articolo  106,  comma  7,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia  di  svolgimento  delle
assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. 
  12-terdecies. Al  fine  di  dare  certezza  ai  rapporti  giuridici
inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte  di  soggetti
con eta' inferiore a trentasei  anni  e  con  valore  dell'indicatore
della  situazione  economica  equivalente,  stabilito  ai  sensi  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro  annui,
le agevolazioni  di  cui  all'articolo  64,  commi  6,  7  e  8,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche  nei  casi  in
cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia
stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di  acquisto
della casa di abitazione, a condizione che l'atto  definitivo,  anche
nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai
soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. 
  12-quaterdecies.  Per  gli  atti  definitivi  di   cui   al   comma
12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024  e
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto, agli  acquirenti  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  di
importo pari alle imposte  corrisposte  dagli  stessi  acquirenti  in
eccesso rispetto a quelle che sarebbero state  dovute  ai  sensi  del
medesimo comma 12-terdecies. Il  credito  d'imposta  e'  utilizzabile
nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
  12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi  12-terdecies  e
12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: 
  a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni  di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni  di
euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies, comma 1,
          del citato decreto-legge 21  ottobre  2021,  n.  146,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16-sexies   (Disciplina   dei   contratti   di
          locazione passiva stipulati dalle  Amministrazioni  statali
          entro il 31 dicembre 2023 e contenimento  della  spesa  per
          societa' pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita'
          organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni  e
          avuto riguardo agli  obiettivi  di  digitalizzazione  e  di
          transizione ecologica perseguiti  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa e  resilienza,  le  amministrazioni  centrali  come
          individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,  comma  3,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le  Autorita'
          indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
          societa' e la borsa  (Consob),  e  gli  enti  nazionali  di
          previdenza e  assistenza,  per  i  contratti  di  locazione
          passiva stipulati dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2024, non applicano le  riduzioni  del  canone  di
          mercato previste dai commi 4, 6 e 10  dell'articolo  3  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          presenza di una delle seguenti condizioni: 
                  a) classe di  efficienza  energetica  dell'immobile
          oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore
          a D per gli immobili sottoposti  ai  vincoli  previsti  dal
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  b) rispetto da parte delle amministrazioni  statali
          di cui all'articolo 2,  comma  222,  primo  periodo,  della
          legge 23  dicembre  2009,  n.  191,  di  un  parametro  non
          superiore a  15  metri  quadrati  per  addetto  ovvero  non
          superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli  immobili
          non  di  nuova  costruzione  con   limitata   flessibilita'
          nell'articolazione degli spazi interni; 
                  c)  il  nuovo  canone  di  locazione  deve   essere
          inferiore rispetto all'ultimo  importo  corrisposto,  fermo
          restando quanto  previsto  dall'articolo  2,  commi  222  e
          seguenti, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  per  le
          amministrazioni statali. 
                1-bis. -3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  commi  927  e
          929-bis, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
          comma 13-bis, del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.  122,  e  fatti  salvi   gli   effetti   del   periodico
          aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del
          comune di Roma, con le modalita'  di  cui  all'articolo  1,
          commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
          ai fini della definitiva rilevazione  della  massa  passiva
          del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili
          dei  servizi  competenti  per  materia,  entro  il  termine
          perentorio di settanta mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  presenta  specifiche  istanze   di
          liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte
          a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore  al
          28 aprile 2008. 
                Omissis. 
                929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927  e  per
          portare a conclusione la gestione straordinaria del  debito
          pregresso del comune di Roma, entro il  31  marzo  2024  il
          Commissario straordinario del Governo per la  gestione  del
          piano di rientro del debito pregresso del  comune  di  Roma
          da' avviso, tramite  pubblicazione  nell'albo  pretorio  on
          line  di  Roma  Capitale  e  con  ogni  forma   idonea   di
          pubblicita',  della  rilevazione  definitiva  della   massa
          passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma  927,
          assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza,  non
          inferiore a centottanta giorni per la  presentazione  delle
          richieste di ammissione da parte dei  titolari  di  crediti
          commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al
          31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti  a
          obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie
          assunte dal comune di Roma in data anteriore al  28  aprile
          2008. I responsabili dei servizi competenti per materia  di
          Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono
          a inviare al predetto Commissario straordinario  specifiche
          istanze  di   liquidazione   relativamente   alle   domande
          positivamente  riscontrate,   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui  al
          comma  928,  dandone  debita   comunicazione   alla   parte
          interessata. In  caso  di  esito  negativo  della  verifica
          comunicano alla parte interessata il mancato  accoglimento.
          La  mancata  presentazione  della  domanda  da  parte   dei
          creditori nel termine di cui al primo periodo del  presente
          comma  determina  l'automatica  cancellazione  del  credito
          vantato. La proposta di definitiva rilevazione della  massa
          passiva da parte del Commissario straordinario del  Governo
          di cui  al  comma  930  e'  presentata  entro  i  tre  mesi
          successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10-bis,   del
          decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti
          in  materia  fiscale  e  finanziaria),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema
          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari).  -
          1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022,  2023  e
          2024, i soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema
          tessera  sanitaria,   ai   fini   dell'elaborazione   della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture
          elettroniche   ai   sensi   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  5  agosto
          2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati  sono
          da inviare al Sistema tessera  sanitaria.  I  dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero, in forma aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  6,  del
          citato  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1.-5-bis. Omissis. 
                6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
          legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di due anni. 
                7.-10-undecies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 89  e  90,
          della  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge iniziano una procedura  di  ammissione
          alla quotazione in un mercato regolamentato  o  in  sistemi
          multilaterali  di  negoziazione   di   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  e'
          riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione  alla
          quotazione,  un  credito  d'imposta,  fino  ad  un  importo
          massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento  dei
          costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024, per
          la predetta finalita'. 
                90. Il credito  d'imposta  di  cui  al  comma  89  e'
          utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di  euro
          per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per  ciascuno  degli
          anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di
          10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di
          6 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  esclusivamente  in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui e' stata  ottenuta  la
          quotazione e deve essere indicato nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  di  maturazione  del
          credito e  nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai
          periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se  ne
          conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
          formazione  del  reddito,   ne'   della   base   imponibile
          dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Al  credito
          d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo  1,
          comma  53,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   e
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282   (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
          2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis. 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 421, 422 e
          423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. n. 192: 
                «Omissis 
                421.  Ferme  restando  le  attribuzioni  e  i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  nonche'  quelli  previsti  dagli
          articoli 51 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
          utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni,  nonche'  per  il
          recupero delle  relative  sanzioni  e  interessi  l'Agenzia
          delle  entrate  puo'  emanare  apposito  atto  di  recupero
          motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
          periodo non si applica alle  attivita'  di  recupero  delle
          somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  20
          marzo 2002, n. 36,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
                422. In caso di mancato  pagamento,  in  tutto  o  in
          parte,  delle  somme  dovute  entro  il  termine  assegnato
          dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni,  si
          procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste
          dal decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il  pagamento
          delle somme dovute, di cui al periodo  precedente,  non  e'
          possibile   avvalersi    della    compensazione    prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute,  per
          il relativo  pagamento  non  e'  ammessa  la  compensazione
          prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
                423. La competenza all'emanazione degli atti  di  cui
          al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
          della   dichiarazione,   spetta   all'ufficio   nella   cui
          circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per  il
          precedente periodo di imposta. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  da  31  a
          36, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
                «Omissis 
                31. L'Agenzia delle  entrate,  con  riferimento  alle
          agevolazioni  di  cui  agli  articoli   121   e   122   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da  essa
          erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica
          da  COVID-19,   ferma   restando   l'applicabilita'   delle
          specifiche disposizioni contenute nella normativa  vigente,
          esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dagli articoli 51  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31,
          per il recupero degli importi dovuti non versati,  compresi
          quelli relativi  a  contributi  indebitamente  percepiti  o
          fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta  in  mancanza
          dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui
          al  medesimo  comma  31  e  in  assenza  di  una  specifica
          disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto  di
          recupero  emanato  in  base  alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 1, commi 421 e 422, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311. 
                33. Fatti salvi  i  diversi  termini  previsti  dalla
          normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 e'
          notificato, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre  del
          quinto anno successivo a  quello  in  cui  e'  avvenuta  la
          violazione. 
                34. Fatte salve  ulteriori  specifiche  disposizioni,
          con il medesimo atto di recupero sono irrogate le  sanzioni
          previste dalle singole  norme  vigenti  per  le  violazioni
          commesse e sono applicati gli interessi. 
                35. Le attribuzioni di  cui  ai  commi  da  31  a  34
          spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate  competente
          in  ragione  del  domicilio   fiscale   del   contribuente,
          individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          momento della commissione della violazione; in mancanza del
          domicilio  fiscale,  la   competenza   e'   attribuita   ad
          un'articolazione della  medesima  Agenzia  individuata  con
          provvedimento del direttore. 
                36. Per le controversie relative all'atto di recupero
          di cui al comma 32 si applicano  le  disposizioni  previste
          dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  3,  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti  del  contribuente),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - 1.-2. Omissis. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  4,  del
          decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per
          fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali
          verificatisi  a  partire  dal  1°   maggio   2023   nonche'
          disposizioni urgenti per  la  ricostruzione  nei  territori
          colpiti dai medesimi  eventi),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  1°  giugno  2023,  n.   127,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100: 
                «Art. 21 (Disposizioni urgenti  in  materia  di  beni
          mobili giacenti e in materia di giochi). - 1. - 3. Omissis. 
                4. Nell'anno  2023,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli, con propri decreti  dirigenziali  adottati  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, istituisce estrazioni settimanali  aggiuntive  del
          gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le  maggiori
          entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo
          per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del
          codice  della  protezione  civile   di   cui   al   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi
          a  favore  delle   popolazioni   dei   territori   di   cui
          all'allegato 1 del presente decreto.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2018, n. 17: 
                «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali  (Articolo
          5, legge 225/1992)). - 1. Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
                2.  Sul  conto  finanziario  della   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri,  al  termine  di  ciascun   anno,
          dovranno essere  evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli
          utilizzi  delle  risorse  finanziarie  del  "Fondo  per  le
          emergenze nazionali".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 112, comma  7,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. n.
          92: 
                «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.-6. Omissis. 
                7. I soggetti diversi  dalle  banche,  gia'  operanti
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          i quali, senza fine di lucro,  raccolgono  tradizionalmente
          in ambito locale somme  di  modesto  ammontare  ed  erogano
          piccoli prestiti possono continuare a svolgere  la  propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
          del tesoro del 29 marzo 1995.  In  attesa  di  un  riordino
          complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
          e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2014,   possono
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo  106,   le
          societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI  del
          libro quinto del codice civile, esistenti alla data del  1°
          gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
          regolamentati, che concedono finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
          condizione che: 
                  a)  non  raccolgano  risparmio  sotto  qualsivoglia
          forma tecnica; 
                  b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                  c) l'importo  unitario  del  finanziamento  sia  di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                  d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
                8. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
                «Omissis 
                134. Al fine di favorire  gli  investimenti,  per  il
          periodo 2021-2034, sono assegnati alle  regioni  a  statuto
          ordinario contributi per investimenti per la  progettazione
          e per la realizzazione di opere pubbliche per la  messa  in
          sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di
          viabilita' e per la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di
          sistemi di trasporto pubblico anche  con  la  finalita'  di
          ridurre l'inquinamento  ambientale,  per  la  rigenerazione
          urbana  e   la   riconversione   energetica   verso   fonti
          rinnovabili, per le infrastrutture sociali e  le  bonifiche
          ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti  di
          cui all'articolo 3, comma 18, lettera c),  della  legge  24
          dicembre 2003,  n.  350,  nel  limite  complessivo  di  135
          milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per
          l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno  2023,  di
          524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni  di
          euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro  per  l'anno
          2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
          2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di
          200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui  al
          periodo precedente tengono conto della riduzione  apportata
          ai   sensi   dell'articolo   39,   comma   14-octies,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8.  Gli
          importi  spettanti  a  ciascuna  regione   a   valere   sui
          contributi di cui al  primo  periodo  sono  indicati  nella
          tabella 1 allegata alla presente  legge  e  possono  essere
          modificati,  a  invarianza  del   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio  2021,  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                135. I contributi per  gli  investimenti  di  cui  al
          comma 134 sono assegnati per almeno il 70  per  cento,  per
          ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario  ai  comuni
          del  proprio  territorio  entro  il  30  ottobre  dell'anno
          precedente  al  periodo  di  riferimento.   Il   contributo
          assegnato a ciascun comune e'  finalizzato  a  investimenti
          per: 
                  a) la messa in sicurezza del territorio  a  rischio
          idrogeologico; 
                  b)  la  messa  in  sicurezza  di  strade,  ponti  e
          viadotti nonche' per  interventi  sulla  viabilita'  e  sui
          trasporti anche con la finalita' di ridurre  l'inquinamento
          ambientale; 
                  c)  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici,   con
          precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture
          di proprieta' dei comuni; 
                  c-bis) la messa  in  sicurezza  e  lo  sviluppo  di
          sistemi di  trasporto  pubblico  di  massa  finalizzati  al
          trasferimento modale verso forme di mobilita'  maggiormente
          sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; 
                  c-ter)   progetti    di    rigenerazione    urbana,
          riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
                  c-quater) infrastrutture sociali; 
                  c-quinquies)  le  bonifiche  ambientali  dei   siti
          inquinati; 
                  c-sexies)  l'acquisto  di   impianti,   macchinari,
          attrezzature tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e
          altri beni mobili a utilizzo pluriennale.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
          al Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e altre misure urgenti  per  gli  investimenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n.  108,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101: 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
                2. Le risorse nazionali degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                  a) quanto a complessivi 1.750 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per il  trasferimento  al  bilancio  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  per  i   seguenti   programmi   e
          interventi: 
                    1. Servizi digitali e cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Servizi digitali e competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Tecnologie satellitari ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    4.  Ecosistemi  per  l'innovazione  al   Sud   in
          contesti urbani marginalizzati:  70  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                  b) quanto a complessivi 1.780 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                    1. Interventi per le aree del terremoto del  2009
          e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  c) quanto a complessivi 9.760 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                    1. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno  2022,  80,74
          milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per
          l'anno 2024, 173,91 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e
          124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Rinnovo delle flotte  di  bus,  treni  e  navi
          verdi - Navi: 45 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  54,2
          milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro  per
          l'anno 2023, 222 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  200
          milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di  euro  per
          l'anno 2026; 
                    3.   Rafforzamento   delle   linee    ferroviarie
          regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni
          di euro per l'anno 2022, 405 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2026; 
                    4.   Rinnovo    del    materiale    rotabile    e
          infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 20 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    5.  Strade  sicure  -  Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    6. Strade sicure - Implementazione di un  sistema
          di monitoraggio dinamico per  il  controllo  da  remoto  di
          ponti, viadotti e tunnel della rete viaria  principale:  25
          milioni di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                    9. Ultimo/Penultimo miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                    10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                    11.   Elettrificazione   delle   banchine   (Cold
          ironing), attraverso un sistema alimentato,  ove  l'energia
          non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    12.   Strategia   Nazionale   Aree   Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    13. Sicuro,  verde  e  sociale:  riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  d) quanto a complessivi 1.455,24  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al
          seguente programma: 
                    1. Piano di investimenti strategici su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  e) quanto a complessivi 2.387,41  milioni  di  euro
          per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi
          e le annualita' indicati,  nei  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della salute riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                    1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Verso un ospedale sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  f) quanto a complessivi 6.880 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo   economico
          riferiti ai seguenti programmi e interventi: 
                    1. "Polis" - Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                    2. Transizione 4.0: 704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                  g) quanto a complessivi 132,9 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero  della  giustizia  riferiti  al
          seguente programma e intervento: 
                    1. Costruzione e miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                  h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                    1. Contratti di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                  i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                    1.  Iniziative  di  ricerca  per   tecnologie   e
          percorsi innovativi in ambito  sanitario  e  assistenziale:
          100 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
          2026; 
                  l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                    1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                  m) quanto a 910 milioni di euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
                2-bis.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
                2-ter. Le risorse di cui  al  comma  2,  lettera  c),
          punto 2, sono destinate: 
                  a) nella misura di 18 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 
                  b) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
                  c) nella misura di 7 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali. 
                2-quater.   Con   decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a) le modalita' di assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c),   punto   4,   finalizzate
          all'erogazione di contributi in favore  delle  imprese  del
          settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
          proprie attivita' sul territorio  nazionale.  I  contributi
          sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
          50 per cento, dell'acquisto di nuovi  carri,  locomotive  e
          mezzi di movimentazione per il trasporto merci  ferroviario
          anche nei terminal intermodali, nonche'  al  finanziamento,
          nella misura del 100 per  cento,  di  interventi  destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
                  b)  la  tipologia  e  i  parametri  tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso. 
                2-quinquies. Le risorse di cui al  comma  2,  lettera
          c),  punto  12,  sono  destinate,  al  fine  di  assicurare
          l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo  della  strategia
          nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
          particolare riferimento alla promozione e al  miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) entita' della popolazione residente; 
                  b) estensione delle strade statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
                  c)   esistenza   di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica; 
                  d)   esistenza   di    situazioni    di    dissesto
          idrogeologico e relativa entita'. 
                2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
                2-septies.  Al  fine  di  favorire  l'incremento  del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
                  a)  interventi  diretti  alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico; 
                  b)  interventi  di  efficientamento  energetico  di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni; 
                  c) interventi di razionalizzazione degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
                  d)  interventi  di  riqualificazione  degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
                  e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
                  f) operazioni di locazione di alloggi da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
                2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                2-novies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281: 
                  a) sono individuati gli indicatori  di  riparto  su
          base regionale delle risorse di  cui  al  comma  2-septies,
          tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
                  b) sono stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed  economica  di  cui  all'articolo  23  del  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50; 
                  c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
          finanziamenti. 
                2-decies. Al fine di incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
                  a)     interventi     di     ristrutturazione     e
          riqualificazione di alloggi e  immobili  gia'  destinati  a
          edilizia residenziale pubblica; 
                  b)  interventi  finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
                3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3-bis, le  parole  "31  dicembre  2022"
          sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
                  b) il  comma  8-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
          di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
          giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera c), per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre 2023.". 
                4.  La  copertura  di  parte  degli  oneri   di   cui
          all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020,  n.
          178, pari a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  a
          1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1  milioni
          di euro per l'anno 2025 e  a  1.274  milioni  di  euro  per
          l'anno  2026,  a  valere   sulle   risorse   previste   per
          l'attuazione del progetto nell'ambito del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037  a  1050
          della legge n. 178 del 2020, e'  rideterminata  in  1.315,4
          milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro
          per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e
          in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
                6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2026, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. 
                7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,
          ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e
          fermo restando anche quanto previsto dal medesimo  articolo
          14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
          previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
          la  mancata  alimentazione  dei  sistemi  di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'articolo 1, commi  128  e  129,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti  locali  delle
          regioni Friuli Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  e  delle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di
          mancato versamento, le predette regioni e province autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
                7-ter. L'attuazione  degli  investimenti  di  cui  al
          comma  2,  lettera  e),  costituisce  adempimento  ai  fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
          sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo
          2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre  2009,  n.
          191, come prorogato, a decorrere  dal  2013,  dall'articolo
          15, comma 24, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente
          dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
          livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo  di  verifica
          degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo  9  e
          all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23
          marzo 2005. 
                7-quater.   Fermo   restando    il    rispetto    del
          cronoprogramma  finanziario  e  procedurale  previsto   dal
          presente articolo e dal decreto di cui  al  comma  7,  alla
          ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
          interventi di cui al comma  2,  lettera  d),  punto  1,  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7-quinquies. A partire dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere,   unitamente   alla   relazione    gia'    prevista
          dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
          2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione
          territoriale dei programmi e degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, anche sulla base delle risultanze dei  sistemi  di
          monitoraggio di cui al comma 7. 
                8. L'attuazione degli interventi di cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,  e'  subordinata  alla
          previa autorizzazione della Commissione europea. I  termini
          per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi  e
          finali, individuati ai sensi  del  comma  7,  sono  sospesi
          dalla data di notificazione  dell'intervento  e  riprendono
          corso  dalla  data   di   notifica   della   decisione   di
          autorizzazione  della  Commissione  europea.   Qualora   la
          Commissione  europea  adotti  una  decisione  negativa,  le
          risorse destinate all'intervento  notificato  e  dichiarato
          non   compatibile   sono   revocate   e   rimangono   nella
          disponibilita'  dell'amministrazione  titolare  per  essere
          destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e
          il cui  cronoprogramma  procedurale,  da  adottare  con  le
          modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita'
          di  assicurare  il  raggiungimento  degli   obiettivi   del
          medesimo Piano. Le amministrazioni attuano  gli  interventi
          ricompresi  nel  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari in coerenza con il principio dell'assenza  di
          un danno significativo agli obiettivi  ambientali,  di  cui
          all'articolo  17  del   regolamento   (UE)   2020/852   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'articolo 5.». 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, commi 2 e 3,
          del citato decreto-legge 29 dicembre  2022,  n.  198,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   3-ter   (Alleggerimento   degli   oneri    da
          indebitamento degli enti locali e utilizzo  delle  relative
          risorse per le maggiori spese energetiche). - 1. Omissis. 
                2. In considerazione  delle  difficolta'  determinate
          dall'attuale  emergenza  dovuta   all'aumento   dei   costi
          energetici, negli anni 2023 e 2024, gli enti locali possono
          effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della
          quota capitale di  mutui  e  di  altre  forme  di  prestito
          contratti con le banche, gli intermediari finanziari  e  la
          Cassa  depositi   e   prestiti   Spa,   anche   nel   corso
          dell'esercizio provvisorio  di  cui  all'articolo  163  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo
          restando l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni
          nel bilancio di previsione. 
                3.   In    considerazione    dell'emergenza    dovuta
          all'aumento dei costi energetici, in caso  di  adesione  ad
          accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana  (ABI)
          e dalle associazioni degli enti locali,  che  prevedano  la
          sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento
          dei finanziamenti in essere in scadenza negli anni  2023  e
          2024,  con  conseguente  modifica  del  relativo  piano  di
          ammortamento,  tale  sospensione  puo'  avvenire  anche  in
          deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  all'articolo
          41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,
          fermo restando il  pagamento  delle  quote  interessi  alle
          scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni  di  cui
          al presente comma  non  comportano  il  rilascio  di  nuove
          garanzie, essendo le stesse  automaticamente  prorogate  al
          fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  1,  del
          decreto-legge 30  marzo  2023,  n.  34  (Misure  urgenti  a
          sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
          energia elettrica e gas naturale,  nonche'  in  materia  di
          salute e adempimenti fiscali),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  30  marzo   2023,   n.   76,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge dalla legge 26 maggio  2023,  n.
          56, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7  (Disposizioni  in  materia  di  agevolazioni
          fiscali per interventi di risparmio energetico).  -  1.  Ai
          fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
          fiscali per interventi  di  risparmio  energetico  previste
          dall'articolo 16-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da  344  a
          347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  dall'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  si
          considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di
          spesa a fronte della quale sia  concesso  altro  contributo
          dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, a condizione che tale contributo  sia  cumulabile,
          ai  sensi  delle  disposizioni  che  lo  regolano,  con  le
          agevolazioni   fiscali.   In    ogni    caso    la    somma
          dell'agevolazione  fiscale  e  del  contributo   non   deve
          eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o
          al  contributo.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data
          di entrata in vigore del presente decreto ed erogati  negli
          anni 2023, 2024, 2025 e 2026.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1,  commi  822  e
          822-bis, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                822. In sede di approvazione del rendiconto  per  gli
          esercizi 2022 e 2023 da parte  dell'organo  esecutivo,  gli
          enti di cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  23
          giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione
          all'amministrazione statale o regionale che ha  erogato  le
          somme, allo svincolo delle quote  di  avanzo  vincolato  di
          amministrazione che ciascun  ente  individua,  riferite  ad
          interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti
          con  risorse   proprie,   non   gravate   da   obbligazioni
          sottostanti gia' contratte e  con  esclusione  delle  somme
          relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali
          delle  prestazioni.  Le  risorse  svincolate  in  sede   di
          approvazione del rendiconto 2022 sono utilizzate da ciascun
          ente per: 
                  a)  la  copertura  dei  maggiori  costi  energetici
          sostenuti dagli enti territoriali oltre che  dalle  aziende
          del servizio sanitario regionale; 
                  b) la copertura del disavanzo della  gestione  2022
          delle aziende del servizio  sanitario  regionale  derivante
          dai maggiori costi diretti  e  indiretti  conseguenti  alla
          pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; 
                  c) contributi per attenuare la crisi delle  imprese
          per i rincari delle fonti energetiche; 
                  c-bis) il  sostegno  degli  operatori  del  settore
          turistico-ricettivo,  termale  e  della  ristorazione,  che
          esercitano la propria attivita'  nei  comuni,  classificati
          come montani, della dorsale appenninica, a  condizione  che
          abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
          corrispettivi nel  periodo  dal  1°  novembre  2022  al  15
          gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo
          periodo dell'anno precedente. 
              822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo
          svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione
          di cui al  comma  822  e'  autorizzato  limitatamente  alle
          risorse di parte corrente per la  copertura  del  disavanzo
          della gestione 2023 delle aziende  del  servizio  sanitario
          regionale. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683, della
          citata legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                683. Le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi
          15-quinquies e  15-sexies,  del  decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2021, n. 215, si  applicano  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del
          medesimo articolo 5 del  decreto-legge  n.  146  del  2021,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021,
          si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64,  comma  3,  del
          citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: 
                «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto  della  casa
          di abitazione ed in materia di prevenzione e  contrasto  al
          disagio giovanile). - 1.-2. Omissis 
                3.  Per  le  domande  presentate  a   decorrere   dal
          trentesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto fino al 30  giugno  2023,  alle  categorie
          aventi  priorita'  per  l'accesso   al   credito   di   cui
          all'articolo 1,  comma  48,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, stabilito ai  sensi
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non
          superiore a 40.000 euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
          limite  di  finanziabilita',  inteso  come   rapporto   tra
          l'importo  del  finanziamento  e   il   prezzo   d'acquisto
          dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
          all'80%, la misura massima della garanzia  concedibile  dal
          Fondo e' elevata all'80% della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le  domande
          presentate dal 1° dicembre 2022  al  30  giugno  2023,  che
          rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di  cui
          al primo periodo, l'elevazione della garanzia  fino  all'80
          per cento della quota capitale, tempo per tempo  in  essere
          sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta  anche
          nei casi in  cui  il  tasso  effettivo  globale  (TEG)  sia
          superiore  al  tasso   effettivo   globale   medio   (TEGM)
          pubblicato trimestralmente dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  marzo
          1996, n. 108, nella misura massima  del  differenziale,  se
          positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
          anni   pubblicato   ufficialmente,   calcolata   nel   mese
          precedente al mese di erogazione,  e  la  media  del  tasso
          interest rate swap a dieci  anni  pubblicato  ufficialmente
          del trimestre sulla base del quale e'  stato  calcolato  il
          TEGM in vigore. Nel caso in cui  il  differenziale  risulti
          negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad  applicare
          le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
          in vigore  e  a  darne  indicazione  secondo  le  modalita'
          stabilite nel comma 3-bis. 
                3-bis-14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della
          legge 30 dicembre 2023,  n.  213  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2024-2026),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303,  S.O.  n.  40,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
          Repubblica,   in   considerazione   delle    esigenze    di
          contenimento  della  spesa  pubblica  e  nel  rispetto  dei
          principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,  nelle
          more della definizione delle nuove regole della  governance
          economica  europea,  le   regioni   a   statuto   ordinario
          assicurano, per l'anno 2024,  un  contributo  alla  finanza
          pubblica pari a 305 milioni di euro e, per  ciascuno  degli
          anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza  pubblica
          pari a 350 milioni di euro. Il riparto  del  concorso  alla
          finanza  pubblica  di  cui   al   periodo   precedente   e'
          effettuato,  entro  il  31  maggio   2024,   in   sede   di
          autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie.  In
          assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto
          e' effettuato, entro il 30 giugno  2024,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  in
          proporzione agli impegni di spesa corrente al  netto  delle
          spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche
          sociali e  famiglia,  e  alla  missione  13,  Tutela  della
          salute,  degli  schemi  di  bilancio  delle  regioni,  come
          risultanti dal rendiconto  generale  2022  o,  in  caso  di
          mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.  Le  regioni  a
          statuto ordinario sono tenute a  versare  gli  importi  del
          concorso alla finanza pubblica, come determinati  ai  sensi
          dei periodi  precedenti,  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2  ("Rimborsi  e
          concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario")
          entro il 31 luglio 2024 per l'anno  2024  ed  entro  il  30
          giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025  al
          2028, dandone comunicazione al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato.  Qualora  il  versamento  di  cui  al  periodo
          precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
          al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse
          a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22,  della
          citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: 
                «Omissis 
                22.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   20   e'
          autorizzata la  spesa  di  400  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dal  2023,  di  cui  15  milioni  di  euro  annui
          destinati alle misure di compensazione di cui  all'articolo
          4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre
          2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa  per  i
          servizi energetici e ambientali entro  il  28  febbraio  di
          ciascun anno. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533 e 534,
          della  citata  legge  30  dicembre  2023,  n.   213,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                533. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
          Repubblica,   in   considerazione   delle    esigenze    di
          contenimento  della  spesa  pubblica  e  nel  rispetto  dei
          principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,  nelle
          more della definizione delle nuove regole della  governance
          economica europea,  i  comuni,  le  province  e  le  citta'
          metropolitane delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
          Regione siciliana e della regione  Sardegna  assicurano  un
          contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro
          per ciascuno degli anni  dal  2024  al  2028,  di  cui  200
          milioni di euro annui a carico dei comuni e 50  milioni  di
          euro  annui  a  carico  delle  province  e   delle   citta'
          metropolitane, ripartito in  proporzione  agli  impegni  di
          spesa corrente al netto della spesa relativa alla  missione
          12, Diritti sociali, politiche sociali  e  famiglia,  degli
          schemi di bilancio degli enti locali, come  risultanti  dal
          rendiconto  di  gestione  2022  o,  in  caso  di  mancanza,
          dall'ultimo  rendiconto  approvato  e  tenuto  conto  delle
          risorse del PNRR , approvato con  decisione  di  esecuzione
          del Consiglio Ecofin  dell'Unione  europea  del  13  luglio
          2021,  come  modificato  ai  sensi   della   decisione   di
          esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea  dell'8
          dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla  data  del  31
          dicembre  2023,   cosi'   come   risultanti   dal   sistema
          informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di  cui
          al  periodo  precedente  gli  enti   locali   in   dissesto
          finanziario, ai sensi dell'articolo  244  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in  procedura
          di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis
          del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio  2024  o  che
          abbiano sottoscritto gli accordi  di  cui  all'articolo  1,
          comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e  di  cui
          all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,
          n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2022, n. 91,  nonche'  delle  risorse  assegnate  ai  sensi
          dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160. 
                534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica
          di  cui  al  comma  533  a  carico  di  ciascun  ente  sono
          determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa  in  sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali.  In  caso  di
          mancata intesa entro  venti  giorni  dalla  data  di  prima
          iscrizione   all'ordine   del   giorno   della   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di  riparto
          delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto e'
          comunque adottato.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 174,  175,
          176, 177 e 178, della citata legge  29  dicembre  2022,  n.
          197: 
                «Omissis 
                174.  Con   riferimento   ai   tributi   amministrati
          dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
          definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a  173,
          riguardanti   le   dichiarazioni   validamente   presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e  a   periodi   d'imposta   precedenti,   possono   essere
          regolarizzate con  il  pagamento  di  un  diciottesimo  del
          minimo edittale delle sanzioni  irrogabili  previsto  dalla
          legge,  oltre  all'imposta  e  agli  interessi  dovuti.  Il
          versamento delle somme dovute ai sensi  del  primo  periodo
          puo' essere effettuato in otto rate  di  pari  importo  con
          scadenza della prima rata fissata  al  30  settembre  2023.
          Sulle   rate   successive   alla   prima,    da    versare,
          rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il  30  novembre
          2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il  30  giugno
          2024, il 30 settembre 2024 e  il  20  dicembre  2024,  sono
          dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
          regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
          a 178 e' consentita  sempreche'  le  violazioni  non  siano
          state gia' contestate, alla data del versamento  di  quanto
          dovuto o della prima rata, con  atto  di  liquidazione,  di
          accertamento  o  di  recupero,  di   contestazione   e   di
          irrogazione delle sanzioni, comprese  le  comunicazioni  di
          cui all'articolo 36-ter del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
          si perfeziona con il versamento  di  quanto  dovuto  ovvero
          della prima rata entro  il  30  settembre  2023  e  con  la
          rimozione delle  irregolarita'  od  omissioni.  Il  mancato
          pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  di  una  delle   rate
          successive alla prima entro il termine di  pagamento  della
          rata successiva comporta la decadenza dal  beneficio  della
          rateazione e l'iscrizione  a  ruolo  degli  importi  ancora
          dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
          residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
          misura prevista all'articolo 20 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con  decorrenza
          dalla data del 30  settembre  2023.  In  tali  ipotesi,  la
          cartella di pagamento deve essere  notificata,  a  pena  di
          decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
          quello di decadenza della rateazione. 
                176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
          contribuenti per l'emersione  di  attivita'  finanziarie  e
          patrimoniali costituite o  detenute  fuori  del  territorio
          dello Stato. 
                177. Restano validi i  ravvedimenti  gia'  effettuati
          alla data di entrata in vigore della presente legge  e  non
          si da' luogo a rimborso. 
                178. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate  possono  essere  definite  le  modalita'  di
          attuazione dei commi da 174 a 177. 
                Omissis». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21, commi  1  e  2,
          del citato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34: 
                «Art. 21 (Interpretazione autentica dell'articolo  1,
          commi 174, 176 e 179, della  legge  29  dicembre  2022,  n.
          197). - 1.  All'articolo  1,  comma  174,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197, le parole "le violazioni diverse  da
          quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da  166
          a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente  presentate
          relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2021
          e a periodi d'imposta precedenti" si interpretano nel senso
          che: 
                  a)   sono   escluse   dalla   regolarizzazione   le
          violazioni rilevabili ai sensi degli  articoli  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche'  le  violazioni
          di natura formale  definibili  ai  sensi  dell'articolo  1,
          commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
                  b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte  le
          violazioni che possono essere oggetto  di  ravvedimento  ai
          sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 472, commesse relativamente al  periodo  d'imposta
          in  corso  al  31  dicembre  2021  e  a  periodi  d'imposta
          precedenti, purche' la dichiarazione del  relativo  periodo
          d'imposta sia stata validamente presentata. 
                2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma  176,
          della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  si  interpreta  nel
          senso che: 
                  a)   sono   escluse   dalla   regolarizzazione   le
          violazioni degli obblighi di monitoraggio  fiscale  di  cui
          all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.  167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227; 
                  b)  sono  ricomprese  nella   regolarizzazione   le
          violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta
          sul valore delle attivita' finanziarie estere e all'imposta
          sul  valore  degli  immobili  situati  all'estero  di   cui
          all'articolo 19, commi da 13  a  17  e  da  18  a  22,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          nonostante  la  violazione   dei   predetti   obblighi   di
          monitoraggio. 
                3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268, S.O. n. 2: 
                «Art.  20  (Interessi  per  ritardata  iscrizione   a
          ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in
          base  alla  liquidazione  ed  al  controllo  formale  della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso  in  cui
          le imposte o le maggiori imposte sono dovute in  esecuzione
          di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati
          esteri a seguito delle procedure amichevoli  interpretative
          a carattere generale previste dalle Convenzioni  contro  le
          doppie imposizioni sui redditi, gli  interessi  di  cui  al
          periodo precedente si applicano a decorrere dalla data  dei
          predetti accordi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 106, comma  7,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione  straordinaria,  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art. 106 (Norme  in  materia  di  svolgimento  delle
          assemblee di societa' ed enti)). - 1. - 6. Omissis. 
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 
                8. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64, commi 6, 7, 8 e
          9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: 
                «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto  della  casa
          di abitazione ed in materia di prevenzione e  contrasto  al
          disagio giovanile). - 1.-5. Omissis. 
                6.  Gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della
          proprieta' di "prime case" di abitazione, ad  eccezione  di
          quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,  come  definite
          dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della  tariffa,  parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          gli atti traslativi o costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
          ipotecaria e catastale se stipulati a  favore  di  soggetti
          che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei  anni  di  eta'
          nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno  un  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,
          stabilito ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore a 40.000 euro annui. 
                7. Per gli  atti  di  cui  al  comma  6,  relativi  a
          cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  e'
          attribuito agli acquirenti che non  hanno  ancora  compiuto
          trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
          un credito d'imposta  di  ammontare  pari  all'imposta  sul
          valore aggiunto corrisposta in relazione  all'acquisto.  Il
          credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
          imposte   di   registro,   ipotecaria,   catastale,   sulle
          successioni e donazioni dovute sugli atti e  sulle  denunce
          presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
          puo' essere utilizzato in  diminuzione  delle  imposte  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  dovute   in   base   alla
          dichiarazione  da  presentare  successivamente  alla   data
          dell'acquisto;   puo'   altresi'   essere   utilizzato   in
          compensazione ai sensi del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'
          luogo a rimborsi. 
                8.  I  finanziamenti  erogati  per   l'acquisto,   la
          costruzione  e  la  ristrutturazione  di  immobili  ad  uso
          abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
          di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli  stessi
          risulti  da  dichiarazione  della  parte  mutuataria   resa
          nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo  sono
          esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di  registro,
          di bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
          concessioni governative, prevista in ragione dello  0,25  %
          dall'articolo  18  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
                9. Le disposizioni di cui  ai  commi  6,  7  e  8  si
          applicano agli atti stipulati nel periodo compreso  tra  la
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  31
          dicembre 2023. 
                10-14. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2015)),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99: 
                «Omissis. 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                Omissis.».