Art. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»; b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente: «929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927». 3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,». 4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni». 4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»; b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025». 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresi' nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024. 9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e' differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo e' revocato. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. 10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorita' per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 11. In caso di inoperativita' dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita', la prestazione dei servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalita' degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e la societa' SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023. 12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024». 12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026». 12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022». 12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente: «822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale». 12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025». 12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024. 12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»; b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»; c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»; d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028». 12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028: 1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: « , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »; 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»; b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024». 12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso. 12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024. 12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. 12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti e' attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e' utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita' previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 16-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dalla presente legge: «Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per societa' pubbliche). - 1. In considerazione delle modalita' organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le Autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni: a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilita' nell'articolazione degli spazi interni; c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le amministrazioni statali. 1-bis. -3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 927 e 929-bis, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Omissis 927. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di settanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. Omissis. 929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dalla presente legge: «Art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). - 1. Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria). - 1.-5-bis. Omissis. 6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di due anni. 7.-10-undecies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 89 e 90, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Omissis 89. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e' riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024, per la predetta finalita'. 90. Il credito d'imposta di cui al comma 89 e' utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O. n. 192: «Omissis 421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche' per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non e' ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 31 a 36, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: «Omissis 31. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 32. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 33. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. 34. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. 35. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e' attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore. 36. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1.-2. Omissis. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». - Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2023, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100: «Art. 21 (Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi). - 1. - 3. Omissis. 4. Nell'anno 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2018, n. 17: «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".». - Si riporta il testo dell'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. n. 92: «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti). - 1.-6. Omissis. 7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che: a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di quelli presenti sul mercato. 8. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Omissis 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonche' per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al primo periodo sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 135. I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune e' finalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonche' per interventi sulla viabilita' e sui trasporti anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale; c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dei comuni; c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101: «Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. 2. Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e interventi: 1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno 2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 4. Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 5. Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025; 9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026; 10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura riferiti al seguente programma: 1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. Salute, ambiente, biodiversita' e clima: 51,49 milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi: 1. "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026; 2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento: 1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026; h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento: 1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il 25 per cento delle predette somme e' destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore; i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento: 1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno riferiti al seguente programma e intervento: 1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4. 2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale nonche' di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per cento e all'80 per cento. 2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono destinate: a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026, all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria italiana Spa, di unita' navali impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri. Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti; c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale necessari alla de-carbonizzazione dei trasporti e in particolare nel settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale con le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le proprie attivita' sul territorio nazionale. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal intermodali, nonche' al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter, l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita' e le condizioni di erogazione dello stesso. 2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12, sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla base dei seguenti criteri: a) entita' della popolazione residente; b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o piu' comuni appartenenti all'area interna; c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica; d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entita'. 2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni; c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento; e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). 2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entita' della popolazione residente nella regione nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1 e 2; b) sono stabilite le modalita' e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorita' per gli interventi effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali sia gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti. 2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica; b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"; b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.". 4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e' rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo scopo di agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli interventi suddetti. 7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione. Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia' trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. 7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia' prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7. 8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilita' dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalita' del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalita' di cui al comma 7, sia coerente con la necessita' di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano. Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 5.». - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Si riporta il testo dell'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche). - 1. Omissis. 2. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, negli anni 2023 e 2024, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza negli anni 2023 e 2024, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2023, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico). - 1. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali. In ogni caso la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo. Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 822 e 822-bis, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla presente legge: «Omissis 822. In sede di approvazione del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate in sede di approvazione del rendiconto 2022 sono utilizzate da ciascun ente per: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche; c-bis) il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. 822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 683, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile). - 1.-2. Omissis 3. Per le domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2023, alle categorie aventi priorita' per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalita' stabilite nel comma 3-bis. 3-bis-14. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 527. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni a statuto ordinario assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro. Il riparto del concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente e' effettuato, entro il 31 maggio 2024, in sede di autocoordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. In assenza di accordo in sede di autocoordinamento, il riparto e' effettuato, entro il 30 giugno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto delle spese relative alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, e alla missione 13, Tutela della salute, degli schemi di bilancio delle regioni, come risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare gli importi del concorso alla finanza pubblica, come determinati ai sensi dei periodi precedenti, all'entrata del bilancio dello Stato sul capo X - capitolo n. 3465 - art. 2 ("Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle regioni a statuto ordinario") entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a ciascuna regione.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 22, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Omissis 22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 533 e 534, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dalla presente legge: «Omissis 533. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, i comuni, le province e le citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle citta' metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato e tenuto conto delle risorse del PNRR , approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, cosi' come risultanti dal sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2024 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 534. Gli importi del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 533 a carico di ciascun ente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto e' comunque adottato.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 174, 175, 176, 177 e 178, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Omissis 174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano state gia' contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. 176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. 177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si da' luogo a rimborso. 178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalita' di attuazione dei commi da 174 a 177. Omissis». - Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34: «Art. 21 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). - 1. All'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti" si interpretano nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purche' la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. 2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che: a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'imposta sul valore delle attivita' finanziarie estere e all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui all'articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio. 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2: «Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo). - Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.». - Si riporta il testo dell'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti)). - 1. - 6. Omissis. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 8. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 64, commi 6, 7, 8 e 9, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73: «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile). - 1.-5. Omissis. 6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. 7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e' attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da' luogo a rimborsi. 8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023. 10-14. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99: «Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.».