Art. 4 
 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. Il termine di approvazione  del  bilancio  preventivo  dell'anno
2024 degli Ordini delle  professioni  sanitarie  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233,  e'  prorogato  fino  alla  data  di  presentazione  del   conto
consuntivo dell'anno 2023. 
  1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del  decreto-legge  31  ottobre
2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
2022, n. 199,  concernente  la  sospensione  delle  attivita'  e  dei
procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi  di
vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino  al  30  giugno  2024»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, relativo alla  proroga  della  possibilita'  per  i  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o  di
sostituzione  di  medici   di   medicina   generale,   nonche'   alla
possibilita' per i medici iscritti al corso  di  specializzazione  in
pediatria, durante  il  percorso  formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il Servizio sanitario  nazionale,  le  parole:  «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  3. Il termine di validita'  dell'iscrizione  nell'elenco  nazionale
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per  i  soggetti  iscritti
nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero  della  salute
in  data  1°  aprile  2020,  e'  prorogato  fino  alla  pubblicazione
dell'elenco  nazionale  aggiornato  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2024. 
  4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione  delle  misure  straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali  di  lavoro  autonomo  ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni  sanitarie,  agli  operatori  socio-sanitari  e  ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per
gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «anche per  gli
anni 2022, 2023  e  2024»  e  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
  5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo al conferimento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e  iscritti  agli  ordini
professionali, anche se privi della specializzazione, le parole:  «31
dicembre 2023 nei limiti  delle  risorse  disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  dicembre
2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60». 
  5-bis.  Al  fine  di  armonizzare  la  disciplina  vigente  con  le
disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia
delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per
l'attivita' di raccolta di sangue e  di  emocomponenti  da  parte  di
laureati in medicina e chirurgia abilitati, di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
fino al 31 dicembre 2024. 
  5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo
gratuito   ed   occasionale»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«collaborazione volontaria e occasionale, a  titolo  gratuito  o  con
contratto libero-professionale,». 
  6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, relativo alla  proroga  degli  incarichi  semestrali  di  lavoro
autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari,  nonche'  per
il personale del ruolo sanitario del comparto sanita',  collocati  in
quiescenza, anche ove non iscritti al competente  albo  professionale
in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per  gli  operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2024»,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto  dagli  articoli  14,
comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 
  6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, in materia di trattenimento in  servizio  di  dirigenti
medici e sanitari e di infermieri del Servizio  sanitario  nazionale,
e' inserito il seguente: 
  «164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di  formazione
e tutoraggio del personale assunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  dei  medici  con
contratto di formazione specialistica,  nonche'  di  fronteggiare  la
grave  carenza  di  personale,  le  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in  servizio,
su  istanza  degli  interessati,  i  dirigenti  medici   e   sanitari
dipendenti del Servizio sanitario  nazionale,  in  deroga  ai  limiti
previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di  eta'  e
comunque non  oltre  la  predetta  data  del  31  dicembre  2025.  Il
Ministero  della  salute  e  le  universita'  possono  applicare   le
disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente,  ai  dirigenti
medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma  1,  della  legge  11
gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono  attivita'
assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di  cui  al
primo e  al  secondo  periodo  possono  riammettere  in  servizio,  a
domanda, fino al  compimento  del  settantaduesimo  anno  di  eta'  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2025,  il  personale  di  cui  al
presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal  1°  settembre
2023 avendo maturato i requisiti anagrafici  e  contributivi  per  il
pensionamento di vecchiaia, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
vigenti e previa opzione da  parte  del  medesimo  personale  per  il
mantenimento del trattamento previdenziale gia' in  godimento  ovvero
per  l'erogazione  della  retribuzione   connessa   all'incarico   da
conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che
svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia  di  cui  al
presente  comma  non   possono   mantenere   o   assumere   incarichi
dirigenziali apicali di struttura complessa  o  dipartimentale  o  di
livello generale». 
  6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge
21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
maggio  2022,  n.  51,  relativo  alla  deroga  alla  disciplina  del
riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e  operatori
socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 
  7. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  406-bis,  relativo  alla  sperimentazione  per  la
remunerazione  delle  prestazioni  e  delle  funzioni   assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, dopo il primo  periodo,  sono  aggiunti  i  seguenti:  «La
sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno
2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione  degli
esiti della sperimentazione.»; 
    b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della
sperimentazione delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali
svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «2021, 2022 e 2024». 
  7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle  regioni
e delle province autonome alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli
8-quater,  comma  7,  e  8-quinquies,  comma   1-bis,   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e'  prorogato  al  31  dicembre
2024. 
  8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  in  materia  di  incentivi  al  processo  di
riorganizzazione della rete dei  laboratori  del  Servizio  sanitario
nazionale, le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2024». 
  8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei  bambini  affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  incrementate  di  400.000
euro per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti  dal  primo  periodo  del
presente comma, pari a 400.000 euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della  legge  27
dicembre  2017,  n.  205,  in  materia  di  accesso  al   fondo   per
l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica,  le  parole:
«le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  costituiti  in  forma  di
associazione o fondazione». 
  8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo  1-quater,
comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,
in materia di contributo per sostenere le spese relative  a  sessioni
di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e'  incrementato
di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le  risorse  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  che   incrementano   il   livello   di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo  Stato  sono  assegnate  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto e sono trasferite a  tutte  le  regioni  e  alle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni
legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il  concorso
della regione o della provincia autonoma al  finanziamento  sanitario
corrente. All'onere di cui al presente comma, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento  del  Fondo
per il contrasto dei disturbi della nutrizione e  dell'alimentazione,
le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per  l'anno  2023  e  di  10
milioni di euro per l'anno 2024». 
  8-sexies.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi  di  colpa
grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
si applica altresi' ai fatti di cui  agli  articoli  589  e  590  del
codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una
professione sanitaria in situazioni di  grave  carenza  di  personale
sanitario. 
  8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene  conto  delle
condizioni  di  lavoro  dell'esercente  la   professione   sanitaria,
dell'entita'   delle   risorse   umane,   materiali   e   finanziarie
concretamente  disponibili  in  relazione  al  numero  dei  casi   da
trattare, del contesto organizzativo in cui  i  fatti  sono  commessi
nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute
dal personale non specializzato. 
  8-novies. All'articolo 2, comma 7, del  decreto-legge  17  febbraio
2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022,
n.  29,  concernente  la   durata   dell'incarico   del   Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana,
dopo le parole: «per un periodo di  dodici  mesi,  prorogabile»  sono
inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un  ulteriore
periodo di dodici mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  un
ulteriore periodo fino a trentasei mesi». 
  8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto  del  Ministro  della  salute  7
marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16  maggio
2023,  in  materia  di  gestione  e  funzionamento  del  sistema   di
identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e
degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024. 
  8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, relativo  alle  regioni  di  riferimento  per  la
determinazione dei costi e  dei  fabbisogni  standard  regionali,  le
parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 13  settembre  1946,  n.  233  (Ricostituzione  degli
          Ordini delle professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina
          dell'esercizio delle  professioni  stesse),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del
          decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162  (Misure  urgenti  in
          materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari
          nei confronti dei detenuti o internati che non  collaborano
          con  la  giustizia,  nonche'  in  materia  di  termini   di
          applicazione delle disposizioni del decreto legislativo  10
          ottobre  2022,  n.  150,  e  di  disposizioni  relative   a
          controversie della giustizia sportiva, nonche' di  obblighi
          di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di  attuazione  del  Piano
          nazionale contro una pandemia influenzale e di  prevenzione
          e contrasto dei raduni illegali), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  31  ottobre  2022,  n.  255,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.  199,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7  (Disposizioni  in  materia  di  obblighi  di
          vaccinazione anti sars-cov-2). - 1. Omissis. 
                1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di
          conversione del presente decreto fino al 31  dicembre  2024
          sono sospesi le attivita' e i procedimenti  di  irrogazione
          della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3,  4
          e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
                1-ter. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  2,  del
          citato  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art 4 (Proroga di termini in materia di  salute).  -
          1. Omissis. 
                2. Le disposizioni di  cui  all'articolo  2-quinquies
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relative
          alla possibilita' per i laureati in  medicina  e  chirurgia
          abilitati   di   assumere   incarichi   provvisori   o   di
          sostituzione di medici di medicina generale,  nonche'  alla
          possibilita'  per   i   medici   iscritti   al   corso   di
          specializzazione  in   pediatria,   durante   il   percorso
          formativo,  di   assumere   incarichi   provvisori   o   di
          sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con
          il servizio  sanitario  nazionale,  sono  prorogate  al  31
          dicembre 2024. 
                3.- 8-duodecies.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della
          delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),  della
          legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza
          sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre
          2016, n. 206: 
                «Art. 1 (Elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla
          nomina  di  direttore  generale  delle  aziende   sanitarie
          locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
          Servizio sanitario nazionale). - 1. Omissis. 
                2. E' istituito, presso il  Ministero  della  salute,
          l'elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di
          direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
          restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
          e'  valida  per  quattro  anni,   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e'  alimentato
          con procedure informatizzate  ed  e'  pubblicato  sul  sito
          internet del Ministero della salute. 
                2-bis.-8. Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  268,
          lettera a), della citata legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Omissis. 
                268. Al fine di rafforzare strutturalmente i  servizi
          sanitari  regionali  anche  per  il  recupero  delle  liste
          d'attesa  e   di   consentire   la   valorizzazione   della
          professionalita' acquisita dal personale  che  ha  prestato
          servizio anche durante l'emergenza da  COVID-19,  gli  enti
          del Servizio  sanitario  nazionale,  nei  limiti  di  spesa
          consentiti   per   il   personale   degli   enti   medesimi
          dall'articolo 11, comma  1,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          giugno 2019, n. 60,  come  modificato  dal  comma  269  del
          presente articolo: 
                  a)  verificata   l'impossibilita'   di   utilizzare
          personale gia'  in  servizio,  nonche'  di  ricorrere  agli
          idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,
          possono avvalersi, anche per gli anni 2022,  2023  e  2024,
          delle misure previste dagli articoli  2-bis,  limitatamente
          ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del
          medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, anche  mediante  proroga,  non
          oltre il 31 dicembre 2024,  degli  incarichi  conferiti  ai
          sensi delle medesime disposizioni; 
                  b). - c). Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  3,  del
          citato  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute).  -
          1.-2-bis. Omissis. 
                3. Le disposizioni di cui all'articolo  2-bis,  comma
          3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          continuano ad applicarsi  fino  al  31  dicembre  2024  nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo  11,  comma
          1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
                3-bis.- 9-octiesdecies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 11, della
          legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2002)),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2001,  n.  301,  S.O.  n.  285,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  19  (Assunzioni  di  personale).  -  1.-   10.
          Omissis. 
                11. I laureati in  medicina  e  chirurgia  abilitati,
          anche   durante   la   loro   iscrizione   ai   corsi    di
          specializzazione o ai  corsi  di  formazione  specifica  in
          medicina generale, possono sostituire a  tempo  determinato
          medici di medicina generale convenzionati con  il  Servizio
          sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica   ma   occupati   solo   in   caso   di   carente
          disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica.  Fatte  salve  le   disposizioni   del   decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi  possono  altresi'
          prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla  formazione
          specialistica  e  fermo   restando   l'assolvimento   degli
          obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria  e
          occasionale,   a   titolo   gratuito   o   con    contratto
          libero-professionale, agli enti e  alle  associazioni  che,
          senza scopo di lucro, svolgono  attivita'  di  raccolta  di
          sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate
          con le regioni  o  con  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Le modalita'  e  i  limiti  per  la  prestazione
          dell'attivita' di cui al precedente periodo sono  stabiliti
          mediante regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                12. - 15. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  36,  comma  4-bis,
          del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti  in
          materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del  nulla
          osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello   Stato   e   ulteriori
          disposizioni  finanziarie  e  sociali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2022,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36 (Disposizioni in materia di  indennita'  una
          tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni  in
          materia  di  personale  delle   pubbliche   amministrazioni
          nonche' di conferimento di incarichi a personale  sanitario
          in quiescenza). - 1.- 4. Omissis. 
                4-bis.     L'applicazione     delle      disposizioni
          dell'articolo 2-bis, comma 5, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n.  27,  e'  prorogata  fino  al  31  dicembre
          2024.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35  (Misure  emergenziali
          per il servizio sanitario della Regione  Calabria  e  altre
          misure urgenti  in  materia  sanitaria),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60: 
                «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale  e  di
          nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A
          decorrere dal 2019, la spesa per il  personale  degli  enti
          del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito
          del livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
          nazionale standard cui concorre lo Stato e  ferma  restando
          la compatibilita' finanziaria, sulla base  degli  indirizzi
          regionali  e  in  coerenza  con  i  piani   triennali   dei
          fabbisogni di personale, non puo' superare il valore  della
          spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
          di  verifica  degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
          dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita  in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se  superiore,
          il valore della spesa prevista dall'articolo 2,  comma  71,
          della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  I  predetti  valori
          sono incrementati annualmente, a livello regionale,  di  un
          importo pari al 10  per  cento  dell'incremento  del  Fondo
          sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.  Nel
          triennio 2019-2021 la predetta percentuale e'  pari  al  10
          per cento per ciascun anno. Qualora nella  singola  Regione
          emergano, sulla base della  metodologia  di  cui  al  sesto
          periodo,  oggettivi  ulteriori  fabbisogni   di   personale
          rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente
          articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la
          verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, puo'  essere  concessa  alla  medesima  Regione
          un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del
          Fondo sanitario  regionale  rispetto  all'anno  precedente,
          fermo restando  il  rispetto  dell'equilibrio  economico  e
          finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale  importo
          include  le  risorse  per  il  trattamento  accessorio  del
          personale, il cui limite, definito dall'articolo 23,  comma
          2, del decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e'
          adeguato,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  garantire
          l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
          2018, prendendo a  riferimento  come  base  di  calcolo  il
          personale in servizio al 31 dicembre 2018.  Dall'anno  2022
          l'incremento  di  cui  al  quarto  periodo  e'  subordinato
          all'adozione di una metodologia per la  determinazione  del
          fabbisogno di personale degli enti del  Servizio  sanitario
          nazionale. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione,  il  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia  nazionale
          per i servizi sanitari regionali, nel rispetto  del  valore
          complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario
          nazionale determinata  ai  sensi  dei  precedenti  periodi,
          adotta  con  decreto  la  suddetta   metodologia   per   la
          determinazione del fabbisogno di personale degli  enti  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con   quanto
          stabilito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma
          516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e
          con gli standard organizzativi, tecnologici e  quantitativi
          relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di  una
          graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui
          al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta
          metodologia,  predispongono   il   piano   dei   fabbisogni
          triennali per il servizio  sanitario  regionale,  che  sono
          valutati  e  approvati  dal  tavolo   di   verifica   degli
          adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23
          marzo 2005,  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, pubblicata nel  supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7   maggio   2005,
          congiuntamente al Comitato  paritetico  permanente  per  la
          verifica  dell'erogazione   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza (LEA) di cui  all'articolo  9,  comma  1,  della
          medesima   intesa,   anche   al   fine   di   salvaguardare
          l'invarianza della spesa complessiva. 
                2.- 5-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  14,  comma  3,  e
          14.1, comma 3, del decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          gennaio 2019, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26: 
                «Art. 14  (Disposizioni  in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione con almeno 62 anni  di  eta'  e  38
          anni di contributi). - 1. - 2. Omissis. 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui 
                4. 10-undecies. Omissis.». 
                «Art. 14.1 (Disposizioni in  materia  di  accesso  al
          trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1.  -  2.
          Omissis. 
                3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a
          far data dal primo giorno di decorrenza  della  pensione  e
          fino alla maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  alla
          pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o
          autonomo,  ad  eccezione  di  quelli  derivanti  da  lavoro
          autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
                4. - 10. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34,  comma  1,  del
          decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21  (Misure  urgenti  per
          contrastare gli effetti economici e umanitari  della  crisi
          ucraina), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  21  marzo
          2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
          maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 34 (Deroga alla disciplina  del  riconoscimento
          delle  qualifiche  professionali  per  medici  e  operatori
          sociosanitari ucraini). - 1.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre  2024,  in  deroga  agli  articoli  49  e  50  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  e'
          consentito   l'esercizio   temporaneo   delle    qualifiche
          professionali sanitarie  e  della  qualifica  di  operatore
          socio-sanitario   ai   professionisti   cittadini   ucraini
          residenti  in  Ucraina  prima  del  24  febbraio  2022  che
          intendono  esercitare  nel  territorio  nazionale,   presso
          strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche  o  private,
          una professione sanitaria o  la  professione  di  operatore
          socio-sanitario  in  base  a  una  qualifica  professionale
          conseguita  all'estero  regolata  da  specifiche  direttive
          dell'Unione   europea.    Le    strutture    sanitarie    e
          sociosanitarie    interessate    possono    procedere    al
          reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti  del
          Passaporto europeo delle qualifiche per  i  rifugiati,  con
          contratti   a   tempo   determinato   o    con    incarichi
          libero-professionali, anche di collaborazione coordinata  e
          continuativa,  in  deroga  all'articolo   7   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno
          2019, n. 60.  La  struttura  che  procede  al  reclutamento
          temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma
          di Trento o di Bolzano nel cui territorio si  e'  proceduto
          al reclutamento temporaneo i nominativi dei  professionisti
          sanitari  reclutati  ai  sensi  del  primo  periodo  e   la
          documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province
          autonome di Trento e di  Bolzano  curano  la  conservazione
          della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco  dei
          professionisti sanitari e  degli  operatori  socio-sanitari
          reclutati. L'elenco dei  professionisti  sanitari  e  degli
          operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi
          Ordini  professionali.   Le   amministrazioni   interessate
          provvedono alle attivita' previste dal presente  comma  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                1-bis. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 406-bis  e
          406-ter, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                406-bis. Fermo restando quanto previsto  dal  decreto
          legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la  sperimentazione  di
          cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022  per  le
          regioni individuate ai sensi del comma 404 ed  estesa,  per
          il  medesimo  periodo,  alle  restanti  regioni  a  statuto
          ordinario. La sperimentazione di cui al  primo  periodo  e'
          effettuata anche nell'anno 2024.  Alla  fine  del  medesimo
          anno  si  provvede  alla  valutazione  degli  esiti   della
          sperimentazione. 
                406-ter. Allo scopo di consentire la proroga  nonche'
          l'estensione  della  sperimentazione  delle  prestazioni  e
          delle funzioni assistenziali di cui al  comma  406-bis,  e'
          autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno  degli
          anni 2021, 2022 e 2024,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8-quater, comma 7,
          e 8-quinquies, comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
          sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23  ottobre
          1992, n.  421),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137: 
                «Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1. -
          6. Omissis. 
                7. Nel caso di richiesta di accreditamento  da  parte
          di nuove strutture o per  l'avvio  di  nuove  attivita'  in
          strutture  preesistenti,   l'accreditamento   puo'   essere
          concesso in base alla qualita' e ai volumi dei  servizi  da
          erogare, nonche' sulla base  dei  risultati  dell'attivita'
          eventualmente gia'  svolta,  tenuto  altresi'  conto  degli
          obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e  degli
          esiti   delle   attivita'   di   controllo,   vigilanza   e
          monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate  in
          termini di qualita', sicurezza ed  appropriatezza,  le  cui
          modalita' sono definite  con  decreto  del  Ministro  della
          salute, da adottare entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  previa
          intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della  legge  5
          giugno 2003, n. 131.". 
                8. Omissis.». 
                «Art.  8-quinquies  (Accordi  contrattuali).   -   1.
          Omissis. 
                1-bis. I soggetti privati di  cui  al  comma  1  sono
          individuati,  ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali, mediante procedure trasparenti,  eque  e  non
          discriminatorie,  previa  pubblicazione  da   parte   delle
          regioni  di  un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
          selezione, che  valorizzino  prioritariamente  la  qualita'
          delle  specifiche  prestazioni  sanitarie  da  erogare.  La
          selezione  di  tali   soggetti   deve   essere   effettuata
          periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
          regionale  e  sulla  base  di  verifiche  delle   eventuali
          esigenze    di    razionalizzazione    della    rete     in
          convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
          contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini  si  tiene
          conto  altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera
          continuativa   e   tempestiva   del   fascicolo   sanitario
          elettronico   (FSE)   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del
          medesimo articolo 12, nonche' degli esiti  delle  attivita'
          di controllo, vigilanza e monitoraggio per  la  valutazione
          delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
          il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 
                2. - 2-quinquies. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Incentivo al processo  di  riorganizzazione
          della  rete   dei   laboratori   del   Servizio   sanitario
          nazionale).  -  1.  Al  fine  di  adeguare   gli   standard
          organizzativi e di  personale  ai  processi  di  incremento
          dell'efficienza resi  possibili  dal  ricorso  a  metodiche
          automatizzate, le regioni e le province autonome di  Trento
          e di Bolzano favoriscono il completamento dei  processi  di
          riorganizzazione della rete  delle  strutture  pubbliche  e
          private accreditate eroganti prestazioni  specialistiche  e
          di   diagnostica   di   laboratorio,   attivati    mediante
          l'approvazione dei piani previsti  dall'articolo  1,  comma
          796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e
          inseriscono tra le strutture qualificate  gli  istituti  di
          ricerca   con   comprovata   esperienza   in   materia   di
          sequenziamento di nuova generazione  (NGS).  Per  gli  anni
          2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano  possono  riconoscere  alle  strutture  che  si
          adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il
          31 dicembre 2024, al fine di garantire la soglia minima  di
          efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni
          specialistiche  o  di   5.000   campioni   analizzati   con
          tecnologia   NGS,   un   contributo   da   stabilirsi   con
          provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei
          limiti dell'importo di cui al comma 2. 
                2. - 3. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338, della
          citata  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Omissis 
                338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un  fondo
          per  l'assistenza   dei   bambini   affetti   da   malattia
          oncologica, con una dotazione di un milione di  euro  annui
          per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Al fondo possono  accedere  gli  enti  del
          Terzo settore di cui all'articolo 4 del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117, costituiti in forma di associazione o  fondazione  che
          svolgono    attivita'    di     assistenza     psicologica,
          psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei
          bambini  affetti  da  malattia  oncologica  e  delle   loro
          famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di  cui
          al primo periodo, e' disciplinato con regolamento  adottato
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da emanare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                Omissis.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi
          all'articolo 3. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, comma  3,
          del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: 
                «Art.   1-quater   (Disposizioni   in   materia    di
          potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale
          e dell'assistenza psicologica  e  psicoterapica).  -  1.-2.
          Omissis. 
                3. Tenuto  conto  dell'aumento  delle  condizioni  di
          depressione, ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,  a
          causa dell'emergenza pandemica e  della  conseguente  crisi
          socio-economica, le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano erogano, nei limiti  delle  risorse  di
          cui al comma  4,  un  contributo  per  sostenere  le  spese
          relative  a  sessioni  di  psicoterapia   fruibili   presso
          specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
          psicoterapeuti nell'ambito dell'albo  degli  psicologi.  Il
          contributo e' stabilito nell'importo massimo  di  600  euro
          per  persona  ed  e'   parametrato   alle   diverse   fasce
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso.
          Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore  a
          50.000 euro. Le modalita' di  presentazione  della  domanda
          per accedere al contributo,  l'entita'  dello  stesso  e  i
          requisiti, anche reddituali, per la sua  assegnazione  sono
          stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per
          l'anno 2022, con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di   Bolzano.   Il   contributo   e'   stabilito
          nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite
          complessivo di 5 milioni di euro per l'anno  2023  e  di  8
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Le
          risorse determinate al comma 4 per le finalita' di  cui  al
          presente comma sono ripartite tra le regioni e le  province
          autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella
          C allegata al presente decreto. 
                4. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2008)),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n. 285: 
                «Art.  2  (Disposizioni   concernenti   le   seguenti
          Missioni:   Relazioni   finanziarie   con   le    autonomie
          territoriali; L'Italia in Europa  e  nel  mondo;  Difesa  e
          sicurezza del  territorio;  Giustizia;  Ordine  pubblico  e
          sicurezza;   Soccorso   civile;   Agricoltura,    politiche
          agroalimentari e pesca; Energia  e  diversificazione  delle
          fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese;
          Diritto  alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e
          logistica;  Comunicazioni;  Commercio   internazionale   ed
          internazionalizzazione del sistema  produttivo;  Ricerca  e
          innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
          dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici;  Istruzione
          scolastica;  Istruzione  universitaria;  Diritti   sociali,
          solidarieta' sociale e famiglia;  Politiche  previdenziali;
          Politiche  per  il  lavoro;  Immigrazione,  accoglienza   e
          garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale;
          Giovani e sport; Servizi  istituzionali  e  generali  delle
          amministrazioni pubbliche). - Omissis. 
                361. Per le transazioni  da  stipulare  con  soggetti
          talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o  da  anemie
          ereditarie,   emofilici    ed    emotrasfusi    occasionali
          danneggiati  da  trasfusione  con  sangue  infetto   o   da
          somministrazione di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
          danneggiati  da   vaccinazioni   obbligatorie   che   hanno
          instaurato azioni di risarcimento danni  tuttora  pendenti,
          e' autorizzata la spesa di 180  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2008.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della
          citata legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Omissis 
                688. Nelle more dell'aggiornamento di  cui  al  comma
          687,  al  fine  di  garantire  il  contrasto  dei  DNA,  e'
          istituito presso il Ministero della salute il Fondo per  il
          contrasto    dei    disturbi     della     nutrizione     e
          dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per
          l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di  10
          milioni di euro per l'anno 2024. 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   3-bis,   del
          decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per  il
          contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di
          vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia  e  di  concorsi
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°  aprile
          2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          maggio 2021, n. 76: 
                «Art. 3-bis  (Responsabilita'  colposa  per  morte  o
          lesioni personali in ambito sanitario durante lo  stato  di
          emergenza epidemiologica da  COVID-19).  -  1.  Durante  lo
          stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  dichiarato
          con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio
          2020, e successive proroghe, i fatti di cui  agli  articoli
          589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una
          professione sanitaria e che trovano causa nella  situazione
          di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 
                2. Ai fini della valutazione del grado  della  colpa,
          il giudice tiene  conto,  tra  i  fattori  che  ne  possono
          escludere la gravita', della limitatezza  delle  conoscenze
          scientifiche  al  momento  del  fatto  sulle  patologie  da
          SARS-CoV-2  e  sulle  terapie  appropriate,  nonche'  della
          scarsita' delle risorse  umane  e  materiali  concretamente
          disponibili in relazione al numero dei  casi  da  trattare,
          oltre che  del  minor  grado  di  esperienza  e  conoscenze
          tecniche  possedute   dal   personale   non   specializzato
          impiegato per far fronte all'emergenza.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  589  e  590  del
          Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930,
          n. 1398, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  26  ottobre
          1930, n. 251, Supplemento straordinario: 
                «Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona  per
          colpa la morte di una persona e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni. 
                Se il fatto e' commesso con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  la  pena  e'
          della reclusione da due a sette anni. 
                Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una
          professione  per  la  quale  e'  richiesta   una   speciale
          abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e'
          della reclusione da tre a dieci anni. 
                Si applica la pena della reclusione da  tre  a  dieci
          anni se il fatto e' commesso  con  violazione  delle  norme
          sulla disciplina della circolazione stradale da: 
                  1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi
          dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni; 
                  2)   soggetto   sotto   l'effetto    di    sostanze
          stupefacenti o psicotrope. 
                Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si
          applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave
          delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la
          pena non puo' superare gli anni quindici.». 
                «Art. 590 (Lesioni  personali  colpose).  -  Chiunque
          cagiona ad altri per colpa una lesione personale e'  punito
          con la reclusione fino a tre mesi o con  la  multa  fino  a
          euro 309. 
                Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
          uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se  e'
          gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
          multa da euro 309 a euro 1.239. 
                Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi  con
          violazione delle norme per la prevenzione  degli  infortuni
          sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
          da tre mesi a un anno o della multa  da  euro  500  a  euro
          2.000  e  la  pena  per  le  lesioni  gravissime  e'  della
          reclusione da uno a tre anni. 
                Se i fatti di cui  al  secondo  comma  sono  commessi
          nell'esercizio abusivo di una professione per la  quale  e'
          richiesta  una  speciale  abilitazione  dello  Stato  o  di
          un'arte sanitaria, la  pena  per  lesioni  gravi  e'  della
          reclusione da sei mesi a due anni e  la  pena  per  lesioni
          gravissime e' della reclusione da un  anno  e  sei  mesi  a
          quattro anni. 
                Nel caso di lesioni di piu'  persone  si  applica  la
          pena che dovrebbe  infliggersi  per  la  piu'  grave  delle
          violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma  la  pena
          della reclusione non puo' superare gli anni cinque. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa,  salvo  nei  casi  previsti  nel  primo  e  secondo
          capoverso, limitatamente ai fatti commessi  con  violazione
          delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
          relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano  determinato
          una malattia professionale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  7,  del
          decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9  (Misure  urgenti  per
          arrestare la diffusione della peste suina africana  (PSA)),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  2022,  n.
          40, e convertito, con modificazioni, dalla legge  7  aprile
          2022, n. 29, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e
          il coordinamento delle misure di contenimento  e  contrasto
          della diffusione della PSA). - 1.-6. Omissis. 
                7. Il Commissario straordinario opera per un  periodo
          di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e per gli  affari
          regionali e le  autonomie,  per  una  sola  volta,  per  un
          ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o
          del rinnovo dell'incarico e' data  immediata  comunicazione
          alle  Camere  e  notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana. 
                8.-10. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  27,  comma  5-ter,
          del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68  (Disposizioni
          in materia di autonomia di entrata delle regioni a  statuto
          ordinario e delle province, nonche' di  determinazione  dei
          costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Determinazione dei costi e  dei  fabbisogni
          standard regionali). - 1.- 5.bis. Omissis. 
                5-ter. Ai fini della  determinazione  dei  fabbisogni
          sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022,  2023  e
          2024 sono regioni di riferimento tutte  le  cinque  regioni
          indicate, ai sensi di quanto  previsto  dal  comma  5,  dal
          Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per  gli
          affari regionali e le autonomie. 
                6.-14. Omissis.».