Art. 4 Proroga di termini in materia di salute 1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e' prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023. 1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attivita' e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, e' prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. 4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60». 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024. 5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,». 6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.». 6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente: «164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonche' di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le universita' possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facolta' assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale gia' in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale». 6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024». 7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»; b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024». 7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' prorogato al 31 dicembre 2024. 8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione». 8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024». 8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresi' ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. 8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonche' del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato. 8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi». 8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024. 8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2022, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2). - 1. Omissis. 1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 1-ter. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come modificato dalla presente legge: «Art 4 (Proroga di termini in materia di salute). - 1. Omissis. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita' per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2024. 3.- 8-duodecies.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2016, n. 206: «Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. Omissis. 2. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. 2-bis.-8. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 268, lettera a), della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla presente legge: «Omissis. 268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: a) verificata l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio, nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni; b). - c). Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Proroga di termini in materia di salute). - 1.-2-bis. Omissis. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 3-bis.- 9-octiesdecies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. n. 285, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Assunzioni di personale). - 1.- 10. Omissis. 11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, essi possono altresi' prestare, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, la propria collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalita' e i limiti per la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze. 12. - 15. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2022, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dalla presente legge: «Art. 36 (Disposizioni in materia di indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza). - 1.- 4. Omissis. 4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60: «Art. 11 (Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale). - 1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Qualora nella singola Regione emergano, sulla base della metodologia di cui al sesto periodo, oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo e' subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale determinata ai sensi dei precedenti periodi, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, e dall'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e con gli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale, anche ai fini di una graduale revisione della disciplina delle assunzioni di cui al presente articolo. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono valutati e approvati dal tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima intesa, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva. 2.- 5-bis. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: «Art. 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi). - 1. - 2. Omissis. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui 4. 10-undecies. Omissis.». «Art. 14.1 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile). - 1. - 2. Omissis. 3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. - 10. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 1-bis. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 406-bis e 406-ter, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Omissis 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. La sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione. 406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche' l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e' autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2024, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Omissis.». - Si riporta il testo degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137: «Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). - 1. - 6. Omissis. 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.". 8. Omissis.». «Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Omissis. 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita' delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 2. - 2-quinquies. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale). - 1. Al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l'approvazione dei piani previsti dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS). Per gli anni 2021 e 2022, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard non oltre il 31 dicembre 2024, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2. 2. - 3. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «Omissis 338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione che svolgono attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Omissis.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: «Art. 1-quater (Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica). - 1.-2. Omissis. 3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto. 4. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. n. 285: «Art. 2 (Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche). - Omissis. 361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 688, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dalla presente legge: «Omissis 688. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e' istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: «Art. 3-bis (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita', della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche' della scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.». - Si riporta il testo degli articoli 589 e 590 del Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Supplemento straordinario: «Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni. Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.». «Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2022, n. 40, e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA). - 1.-6. Omissis. 7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico e' data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8.-10. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali). - 1.- 5.bis. Omissis. 5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. 6.-14. Omissis.».