Art. 5 
 
 
                    Proroga di termini in materia 
                       di istruzione e merito 
 
  1. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h),
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  riguardante   interventi
finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla  predetta
Fondazione, e' prorogata per l'anno 2024. Agli  oneri  derivanti  dal
primo periodo, pari a 250.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito. 
  2.  Al  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  4-ter,  recante  disciplina  in  deroga
delle procedure di  istituzione  di  graduatorie  e  conferimento  di
supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite  dalle  seguenti:
«, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026»  e  le  parole:  «il  successivo
aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti:  «i
successivi aggiornamenti e rinnovi biennali». 
    b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione
del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione
(CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  3.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  alla  riforma   R.   1.3
«Riorganizzazione  del  sistema  scolastico»  della  Missione   4   -
Componente  1  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e   resilienza,
all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015,  n.  107,  dopo  il  comma
83-bis sono inseriti i seguenti: 
    «83-ter. In deroga ai termini previsti  dall'articolo  19,  comma
5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre  2011,  n.
111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni  provvedono  al
dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio  2024,  con
le  modalita'  previste  dal  presente  comma.  Fermi   restando   il
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,  dal
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le
Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono  attivare  un
ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore  al
2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti  di  dirigente
scolastico e di  direttore  dei  servizi  generali  e  amministrativi
definito, per ciascuna  Regione,  per  il  medesimo  anno  scolastico
2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali  attribuire
solo reggenze e senza un  corrispondente  incremento  delle  facolta'
assunzionali. La facolta' di cui al presente  comma  e'  esercitabile
anche dalle Regioni che  hanno  gia'  provveduto  al  dimensionamento
della rete scolastica ai sensi dell'articolo  19,  commi  5-quater  e
5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011.  In  ogni  Regione  il
numero di autonomie scolastiche attivate in misura non  superiore  al
2,5 per cento di cui al secondo periodo  non  rileva  ai  fini  della
mobilita' e delle nomine in ruolo  dei  dirigenti  scolastici  e  dei
direttori  dei  servizi  generali  ed  amministrativi.   Per   l'anno
scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle
Regioni in cui non viene esercitata la facolta' di  cui  al  presente
comma sono messe  a  disposizione  le  risorse  conseguentemente  non
utilizzate, individuate dal decreto di cui  al  secondo  periodo  del
comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni
di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi  del  medesimo
comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di  euro
per il 2025. Ai relativi oneri si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi,  di  cui  alla  legge  18
dicembre 1997, n. 440. 
    83-quater.  A  decorrere  dall'anno  scolastico   2024/2025,   la
facolta'  di  richiesta  della   concessione   dell'esonero   o   del
semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis e'  riconosciuta
anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a  seguito
del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-quater e seguenti, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111.
Con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono  definiti  parametri,  criteri  e  modalita'  per
l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di
cui al primo  periodo,  ovvero  affidate  in  reggenza,  che  possono
avvalersi della predetta facolta', nel rispetto del limite  di  spesa
di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32
milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a
1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione e del merito.». 
  3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
al primo  periodo,  le  parole:  «2011/2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «2024/2025»  e  le  parole:   «cadenza   triennale»   sono
sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo  periodo,
le  parole:  «cadenza  triennale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«cadenza biennale». 
  3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie  triennali
di circolo e di istituto  del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, il  termine  di  un  anno  previsto
dall'articolo 59, comma 10, del  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo
2019-2021   ai   fini    dell'acquisizione    della    certificazione
internazionale di alfabetizzazione informatica si  applica  anche  ai
casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime. 
  3-quater.  All'articolo   5,   comma   11,   primo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2022,   n.   198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  febbraio  2023,  n.  14,  le  parole:
«all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti:  «per
gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024». 
  3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  dopo
il comma 3-ter e' inserito il seguente: 
  «3-quater. Le facolta' assunzionali gia' autorizzate in favore  del
Ministero dell'istruzione e del merito di cui  al  comma  3-ter,  non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento
delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unita' di
personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al
concorso per personale  non  dirigenziale  bandito  con  decreto  del
Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n.  59  del  27  luglio  2021,
destinate all'ufficio scolastico  regionale  per  il  Friuli  Venezia
Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni  in
ruolo presso il medesimo ufficio scolastico  regionale,  mediante  lo
scorrimento di graduatorie concorsuali  per  personale  di  qualifica
equivalente, messe  a  disposizione  dalla  regione  autonoma  Friuli
Venezia Giulia o da enti locali della medesima  regione,  sulla  base
dei criteri di inquadramento e della  corrispondenza  tra  i  livelli
economici regolati dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  20
del 25 gennaio 2024, previo decreto del  Ministro  dell'istruzione  e
del  merito,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e
d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 385, lettera h)  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          Legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O. n. 70: 
                «385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti
          i seguenti interventi: 
                  a).-g). Omissis. 
                  h)  per  un  ammontare  pari  a  100.000  euro  per
          ciascuno degli anni 2016,  2017  e  2018  in  favore  della
          societa' Dante Alighieri per garantire la continuita' delle
          sue  iniziative  di  promozione  del  patrimonio  culturale
          italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in  favore  della
          Fondazione «I Lincei  per  la  scuola»  presso  l'Accademia
          nazionale dei Lincei;». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma  4-ter  e
          3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020 n.  22  (Misure
          urgenti  sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico e sullo  svolgimento  degli  esami  di
          Stato, nonche' in materia di  procedure  concorsuali  e  di
          abilitazione  e   per   la   continuita'   della   gestione
          accademica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  aprile
          2020, n. 93, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Misure  urgenti   per   l'ordinato   avvio
          dell'anno scolastico 2020/2021). - 01.- 4-bis. Omissis. 
                4-ter.     In      considerazione      dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19,  le  procedure  di  istituzione
          delle graduatorie di cui  all'articolo  4,  commi  6-bis  e
          6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  come  modificato
          dal comma 4  del  presente  articolo,  e  le  procedure  di
          conferimento delle  relative  supplenze  per  il  personale
          docente  ed  educativo,  ad  esclusione  di  ogni   aspetto
          relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da
          conferire  a  supplenza,  sono   disciplinate,   in   prima
          applicazione  e  per   gli   anni   scolastici   2020/2021,
          2021/2022, 2022/2023,  2023/2024,  2024/2025  e  2025/2026,
          anche in deroga all'articolo 4,  comma  5,  della  predetta
          legge, sia per il primo biennio  di  validita'  che  per  i
          successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o piu'
          ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1
          al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli
          aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione  e'
          adottata sentiti  contestualmente  il  Consiglio  superiore
          della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini  previsti
          dall'articolo  3  del  presente  decreto,  e  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze per gli  aspetti  finanziari,
          che procede alla verifica  entro  il  medesimo  termine.  I
          termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della  legge
          14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  relativi  alla
          predetta ordinanza, sono  ridotti  a  quindici  giorni.  La
          valutazione  delle  istanze  per  la   costituzione   delle
          graduatorie di cui al comma  6-bis  dell'articolo  4  della
          legge 3 maggio 1999, n. 124,  e'  effettuata  dagli  uffici
          scolastici territoriali, che possono a tal  fine  avvalersi
          delle   istituzioni   scolastiche   della   provincia    di
          riferimento per attivita' di supporto alla  valutazione  di
          istanze afferenti a distinti posti o  classi  di  concorso,
          ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte
          dell'ufficio    scolastico     provinciale     territoriale
          competente.  La  presentazione  delle  istanze,   la   loro
          valutazione e la definizione  delle  graduatorie  avvengono
          con procedura informatizzata che prevede  la  creazione  di
          una banca dati  a  sistema,  anche  ai  fini  dell'anagrafe
          nazionale dei docenti.». 
                «Art. 3 (Misure urgenti per  la  tempestiva  adozione
          dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione).  -  1.  A
          decorrere dal giorno successivo alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, per
          dare attuazione alla Missione 4 - Componente  1  del  Piano
          nazionale di ripresa  e  resilienza,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30  giugno
          1999,  n.  233,  il  Consiglio  superiore  della   pubblica
          istruzione-CSPI rende il  proprio  parere  nel  termine  di
          sette  giorni  dalla  richiesta  da  parte   del   Ministro
          dell'istruzione. Decorso il termine  di  sette  giorni,  si
          puo' prescindere dal parere.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97  (Disposizioni  urgenti
          per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno   scolastico
          2004-2005, nonche' in  materia  di  esami  di  Stato  e  di
          Universita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile
          2004, n. 88, e convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          giugno 2004, n. 143: 
                «Art.  1  (Disposizioni  in  materia  di  graduatorie
          permanenti). - 1.-3-bis. Omissis. 
                4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025,  senza
          possibilita'    di     ulteriori     nuovi     inserimenti,
          l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad  esaurimento
          in forza dall'articolo 1,  comma  605,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato  con  cadenza
          biennale e con possibilita' di  trasferimento  in  un'unica
          provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto  della
          fascia di appartenenza. L'aggiornamento  delle  graduatorie
          di  istituto,  di  cui  all'articolo  5,   comma   5,   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  della  pubblica
          istruzione 13 giugno 2007,  n.  131,  per  il  conferimento
          delle supplenze ai sensi dell'articolo 4,  comma  5,  della
          legge 3 maggio 1999, n.  124,  e'  effettuato  con  cadenza
          biennale. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  3
          luglio 2001, n. 255, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "da effettuare con
          periodicita' annuale entro il 31 maggio  di  ciascun  anno"
          sono soppresse con effetto dall'anno scolastico  2005-2006.
          Per l'anno scolastico  2004-2005  gli  aggiornamenti  e  le
          integrazioni delle graduatorie di  cui  al  presente  comma
          sono effettuati entro il 15 giugno 2004.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5,  comma  11,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi) come  modificato
          dalla presente legge: 
                Art. 5 (Proroga di termini in materia di istruzione e
          merito). - 1.-10. Omissis. 
                11. Ai fini dell'ammissione agli esami di  Stato  del
          secondo  ciclo  di  istruzione,  la   previsione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8  aprile  2020,
          n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno
          2020, n. 41,  limitatamente  agli  articoli  13,  comma  2,
          lettera c), e 14, comma 3,  ultimo  periodo,  in  relazione
          alle attivita' assimilabili  all'alternanza  scuola-lavoro,
          del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' prorogata
          per  gli  anni  scolastici  2022/2023   e   2023/2024.   Le
          esperienze  maturate  nei  percorsi   per   le   competenze
          trasversali e l'orientamento  possono  costituire  comunque
          parte del colloquio di cui all'articolo 17,  comma  9,  del
          decreto legislativo n. 62 del 2017.». 
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1  (Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del Ministero dell'universita' e della ricerca), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020,  n.  6,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
          12.