Art. 6 
 
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286,  relativo  alla  nomina  dei  componenti  dell'organo  direttivo
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  (ANVUR),  al  primo  periodo  la  parola:  «due»   e'
sostituita dalla seguente: «tre». 
  2. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per
interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e  prestiti
Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2024». 
  3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,  primo  periodo,  del
decreto-legge   30   dicembre   2021,   n.   228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.  15,  relativo  allo
svolgimento degli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio  di
talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione
di cui al primo periodo non  si  applica  alle  professioni  indicate
all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro
che hanno conseguito una  delle  lauree  professionalizzanti  di  cui
all'articolo 2 della medesima legge. 
  4.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2024». 
  5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14,  relativo  al  termine  per  la  conclusione  dei  lavori   delle
Commissioni nazionali per l'abilitazione  scientifica  nazionale,  le
parole: «31  dicembre  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «15
febbraio 2024». 
  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali  per  le  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),  le  parole:
«2022-2023 e 2023-2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «2022-2023,
2023-2024 e 2024-2025». 
  7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
relativo  al  reclutamento  di  personale  docente  e  di   personale
amministrativo  e  tecnico  del  comparto  AFAM,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; 
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2024/2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2025/2026». 
  8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, relativo al reclutamento di  personale  docente  del  comparto
AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»; 
    b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b),  c)  ed
e), e 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma
3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis». 
  8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, concernente lo  stanziamento  destinato  ai  collegi  di  merito
accreditati, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e,  per
l'anno 2024, di 1 milione di euro». 
  8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse  di
cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero  di  borse  di
studio o di agevolazioni in favore degli  studenti  del  collegio  di
merito per un importo globale superiore a un terzo  della  sommatoria
delle  rette  per  l'anno  accademico  di  riferimento.  In  sede  di
accertamento dei requisiti di accreditamento di cui  all'articolo  6,
comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  n.  673   dell'8   settembre   2016,   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto  dei  requisiti
di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  per  l'accesso  al
contributo. 
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2024, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
  8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle  attivita'
di   ricerca   di   nuove   strategie   terapeutiche   per   malattie
neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi  disturbi  del
sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione
EBRI (European Brain Research  Institute),  di  cui  all'articolo  1,
comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'  prorogata  per
l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'universita' e della ricerca». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  140,  del
          decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni  urgenti
          in materia  tributaria  e  finanziaria),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n.  230,  e  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1.-139.
          Omissis. 
                140. I componenti dell'organo direttivo  dell'Agenzia
          nazionale di valutazione del sistema universitario e  della
          ricerca (ANVUR) sono nominati con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti, formulata  sulla  base
          di un  elenco  di  persone,  definito  da  un  comitato  di
          selezione, che rimane valido per tre anni.  La  durata  del
          mandato   dei   suddetti   componenti,   compresi    quelli
          eventualmente  nominati  in  sostituzione   di   componenti
          cessati dalla carica, e' di quattro anni.  Con  regolamento
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: 
                  a) la  struttura  e  il  funzionamento  dell'ANVUR,
          secondo  principi   di   imparzialita',   professionalita',
          trasparenza  e  pubblicita'  degli  atti,  e  di  autonomia
          organizzativa, amministrativa e contabile, anche in  deroga
          alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; 
                  b) i requisiti e  le  modalita'  di  selezione  dei
          componenti  dell'organo   direttivo,   scelti   anche   tra
          qualificati esperti stranieri, e  le  relative  indennita',
          prevedendo  che,  ferma   restando   l'applicazione   delle
          disposizioni vigenti in materia di collocamento  a  riposo,
          la  carica  di  presidente  o  di  componente   dell'organo
          direttivo puo' essere  ricoperta  fino  al  compimento  del
          settantesimo anno di eta'.». 
              - Si riporta il comma 1145 dell'articolo 1 della citata
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1145. Le somme residue relative ai  mutui  che  sono
          stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
          in  attuazione  dell'articolo  5,  commi   1   e   3,   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          concessi per interventi  di  edilizia  universitaria  dalla
          Cassa depositi e prestiti Spa, a valere  sulle  risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  25  marzo
          1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di  cui
          all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,  n.
          488, possono  essere  erogate  anche  successivamente  alla
          scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della
          realizzazione degli interventi riguardanti l'opera  oggetto
          del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo  autorizzato
          dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso  del  periodo
          di ammortamento, previo  parere  favorevole  del  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa
          depositi e prestiti Spa  entro  il  31  dicembre  2024,  su
          domanda dei  soggetti  mutuatari,  previo  nulla  osta  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  4,  del
          citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi): 
                «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
          e ricerca e di esami di Stato). - 1.-3-ter. Omissis. 
                4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1,  2
          e  2-bis,  del  decreto-legge  8  aprile   2020,   n.   22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2020,
          n. 41, relative alle modalita' di svolgimento  degli  esami
          di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni  e
          dei  tirocini  professionalizzanti  e   curriculari,   sono
          prorogate  fino  al   31   dicembre   2022.   Le   medesime
          disposizioni  si  applicano  anche  alle   professioni   di
          agrotecnico e agrotecnico  laureato,  geometra  e  geometra
          laureato, perito agrario e perito agrario laureato,  perito
          industriale e perito industriale  laureato,  per  le  quali
          l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli  esami
          sono definite, ai sensi  dei  commi  1  e  2  del  predetto
          articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, della legge
          8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di  titoli
          universitari   abilitanti),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276: 
                «Art. 1 (Lauree magistrali  abilitanti  all'esercizio
          delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e
          psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento  delle
          lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria  e  protesi
          dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale
          - classe LM-13 e in medicina  veterinaria  -  classe  LM-42
          nonche' della laurea  magistrale  in  psicologia  -  classe
          LM-51    abilita    all'esercizio    delle     professioni,
          rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista,  di  medico
          veterinario e di psicologo. 
                2.    Nell'ambito    delle    attivita'     formative
          professionalizzanti  previste  per  le  classi  di   laurea
          magistrale di cui al comma 1, almeno 30  crediti  formativi
          universitari  sono  acquisiti  con  lo  svolgimento  di  un
          tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le
          specifiche  modalita'  di  svolgimento,  certificazione   e
          valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio  sono
          previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e
          dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi  corsi  di
          studio. 
                3. Con riferimento alla professione di psicologo, una
          parte delle attivita' formative professionalizzanti di  cui
          al comma 2 puo' essere  svolta  all'interno  del  corso  di
          studio della laurea in scienze e  tecniche  psicologiche  -
          classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al
          presente     comma,     limitatamente     al      tirocinio
          pratico-valutativo, e' operato  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 3.». 
                «Art.  2   (Lauree   professionalizzanti   abilitanti
          all'esercizio delle professioni di  geometra,  agrotecnico,
          perito agrario e perito industriale). - 1.  L'esame  finale
          per il conseguimento delle  lauree  professionalizzanti  in
          professioni tecniche  per  l'edilizia  e  il  territorio  -
          classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e
          forestali  -  classe  LP-02  e  in   professioni   tecniche
          industriali e  dell'informazione  -  classe  LP-03  abilita
          all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi
          di studio, di geometra laureato, di  agrotecnico  laureato,
          di  perito  agrario  laureato  e  di   perito   industriale
          laureato.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   14,   comma
          6-quaterdecies, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n.
          36 (Ulteriori misure urgenti  per  l'attuazione  del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 14 (Disposizioni in materia  di  Universita'  e
          ricerca). - 1.-6-terdecies. Omissis. 
                6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente
          alle  risorse  gia'  programmate  ovvero   deliberate   dai
          rispettivi organi di governo entro il predetto termine,  le
          universita',   le   istituzioni   il   cui    diploma    di
          perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al
          titolo di dottore di ricerca  ai  sensi  dell'articolo  74,
          quarto comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  gli  enti  pubblici  di  ricerca
          possono indire procedure per il conferimento di assegni  di
          ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge  30  dicembre
          2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino  all'adozione  del  decreto  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come
          sostituito  dal  comma  6-bis  del  presente  articolo,   i
          contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge  30
          dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma  6-septies
          del presente articolo, sono stipulati  con  riferimento  ai
          macrosettori e ai  settori  concorsuali  secondo  le  norme
          vigenti prima della data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  8,  del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
          e ricerca). - 1.-7. Omissis. 
                8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge  30
          dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori  delle
          Commissioni  nazionali   per   l'Abilitazione   Scientifica
          Nazionale formate sulla base del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'universita' e della ricerca n.  251  del  29
          gennaio  2021   e'   prorogato   al   15   febbraio   2024.
          Conseguentemente, la presentazione  delle  domande  per  il
          sesto   quadrimestre   della   tornata    dell'abilitazione
          scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal  7  febbraio
          al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al  sesto  quadrimestre
          si concludono entro il 7 dicembre 2023.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19,  comma  1,  del
          decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti  in
          materia di istruzione, universita' e  ricerca),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  12  settembre  2013,  n.  214,  e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
          n. 128, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  19  (Alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 01. Omissis. 
                1. Al fine  di  consentire  il  regolare  svolgimento
          delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e  per  gli
          anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
          2018-2019,  2019-2020,  2020-2021,  2021-2022,   2022-2023,
          2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite  percentuale
          di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il  ricorso  in
          via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo  2,
          comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il  regime
          autorizzatorio  di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449,  le  graduatorie  nazionali  di  cui
          all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n.  97,
          convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
          143,  sono   trasformate   in   graduatorie   nazionali   a
          esaurimento, utili per l'attribuzione  degli  incarichi  di
          insegnamento  con  contratto  a   tempo   indeterminato   e
          determinato.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3-quater,  del
          citato decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1  (Disposizioni
          urgenti per l'istituzione del Ministero  dell'istruzione  e
          del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti  in  materia  di
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le
          procedure  e  le  modalita'  per  la  programmazione  e  il
          reclutamento  del  personale  docente   e   del   personale
          amministrativo e tecnico  del  comparto  AFAM,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2019,  n.
          143,  si  applicano  a   decorrere   dall'anno   accademico
          2025/2026  ad  esclusione   delle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento,  che  si
          applicano a decorrere dall'anno  accademico  2021/2022.  In
          sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento
          del  personale  di  cui   all'articolo   2   del   medesimo
          regolamento e' approvata dal consiglio  di  amministrazione
          su proposta del consiglio accademico entro il  31  dicembre
          2024. 
                2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma  4,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a  decorrere
          dall'anno accademico 2025/2026. 
                3. All'articolo 1, comma 655,  primo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:  "fino  all'anno
          accademico  2017-2018  incluso"   sono   sostituite   delle
          seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-ter, del
          citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
          e ricerca). - 1.-4-bis. Omissis. 
                4-ter.  Nelle  more  della   piena   attuazione   del
          regolamento di cui all'articolo 2,  comma  7,  lettera  e),
          della  legge  21  dicembre  1999,  n.  508,  per  gli  anni
          accademici 2023/2024 e 2024/2025,  le  istituzioni  di  cui
          all'articolo 2,  comma  1,  della  medesima  legge  possono
          reclutare,   nei   limiti   delle   facolta'   assunzionali
          autorizzate  e  successivamente  ripartite  dal   Ministero
          dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo
          indeterminato  prioritariamente  a  valere  sulle   vigenti
          graduatorie di cui all'articolo  14,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.  79,  nonche'
          sulle  vigenti  graduatorie  nazionali  per  titoli  e,  in
          subordine,  mediante  selezioni  pubbliche  per  titoli  ed
          esami, nel rispetto dei principi di  cui  all'articolo  35,
          comma 3, lettere a),  b),  c)  ed  e),  e  comma  5-bis,  e
          all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  di  criteri,
          modalita'  e  requisiti  di  partecipazione  definiti   con
          decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il comma 300 dell'articolo 1 della  citata
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «300.  Lo  stanziamento,  iscritto  nello  stato   di
          previsione della spesa  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca e destinato ai collegi di merito  accreditati
          di cui al decreto legislativo 29  marzo  2012,  n.  68,  e'
          incrementato, per ciascuno degli anni 2022  e  2023,  di  2
          milioni di euro e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015)), si veda nei riferimenti all'articolo 3. 
              - Si riporta il comma 784 dell'articolo 1 della  citata
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di  euro
          per ciascuno  degli  anni  2022  e  2023  in  favore  della
          Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).».