Art. 6 Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre». 2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge. 4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024». 5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024». 6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), le parole: «2022-2023 e 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025». 7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»; b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026». 8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»; b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis». 8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro». 8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'universita' e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo. 8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, e convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1.-139. Omissis. 140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati: a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; b) i requisiti e le modalita' di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di eta'.». - Si riporta il comma 1145 dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, del citato decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi): «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e ricerca e di esami di Stato). - 1.-3-ter. Omissis. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.». - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276: «Art. 1 (Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. 2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. 3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'articolo 3.». «Art. 2 (Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale). - 1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Disposizioni in materia di Universita' e ricerca). - 1.-6-terdecies. Omissis. 6-quaterdecies. Fino al 31 luglio 2024, limitatamente alle risorse gia' programmate ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le universita', le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 8, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e ricerca). - 1.-7. Omissis. 8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29 gennaio 2021 e' prorogato al 15 febbraio 2024. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 dicembre 2023.». - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 01. Omissis. 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.». - Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca), come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quater (Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo regolamento, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2024. 2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2025/2026. 3. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4-ter, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita' e ricerca). - 1.-4-bis. Omissis. 4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facolta' assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'universita' e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e comma 5-bis, e all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri, modalita' e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il comma 300 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), come modificato dalla presente legge: «300. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)), si veda nei riferimenti all'articolo 3. - Si riporta il comma 784 dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «784. E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).».