Art. 7 
 
 
              Proroga di termini in materia di cultura 
 
  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  relativo  alla   segreteria   tecnica   di
progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente  speciale
per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le  parole:  «sette
anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni». 
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,  n.  45,
relativo all'incremento del personale facente  capo  alla  segreteria
tecnica  di  progettazione   di   cui   si   avvale   l'ufficio   del
Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del  24  agosto
2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024». 
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2024,  cui  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197. 
  4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla  figura
di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  quinto  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
    b) dopo il nono periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «Per  l'anno
2024 e' autorizzata  la  spesa  di  100.000  euro  per  le  spese  di
funzionamento del Comitato promotore e per  i  rimborsi  delle  spese
spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli  oneri  derivanti
dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della cultura.». 
  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n.  120,  relativo  alle  semplificazioni   amministrative   per   la
realizzazione di spettacoli dal vivo e  proiezioni  cinematografiche,
le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2024» e le  parole:  «1.000  partecipanti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.000 partecipanti». 
  5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo  29
giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale  artistico
e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre
2023»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «31
dicembre 2024». 
  6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto  2023,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  ottobre  2023,  n.
137, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2024». 
  6-bis.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2024,   gli   incarichi   di
collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela
e di valorizzazione del patrimonio culturale e  del  paesaggio  degli
uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.  126,  possono  essere  conferiti  previa  selezione
comparativa dei candidati e per la  durata  massima  di  sei  mesi  e
comunque non eccedente il termine del  31  dicembre  2024,  entro  il
limite di spesa  di  euro  6.961.000  per  l'anno  2024.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno  2024,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126,  in  materia  di  incarichi  dirigenziali  non  generali  del
Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; 
  b) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «In  deroga  a
quanto previsto dal quarto periodo,  i  contratti  relativi  a  detti
incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle  arti
e paesaggio nel numero massimo di 7, gia' conferiti e in essere al 31
dicembre 2023, cessano  di  avere  efficacia  decorsi  tre  anni  dal
conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024». 
  6-quater.  Le  contabilita'  ordinarie  intestate  alle   Direzioni
regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo  42,  comma  5,  del
regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, come sostituito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a  operare  fino  al  31
dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire  le
disponibilita' residue accertate alla data di entrata in  vigore  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 167 del 2023. 
  6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77,  concernente  la  ripartizione  della  quota  del  Fondo
nazionale per  lo  spettacolo  dal  vivo  destinata  alle  fondazioni
lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «Fondo  unico  per  lo  spettacolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale  per  lo  spettacolo
dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle  seguenti:
«2022, 2023 e 2024»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno  2024»  e  le  parole:
«l'attivita'  svolta  nel  2022»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'attivita' svolta nel 2023». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  15-bis,  comma  6,
          lettera a), del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  e  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15-bis  (Interventi  immediati  sul  patrimonio
          culturale). - 1. - 5. Omissis. 
                6. Per accelerare la realizzazione  degli  interventi
          di tutela del patrimonio culturale  nei  territori  colpiti
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016, l'ufficio  del  Soprintendente  speciale  di  cui  al
          decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo 24 ottobre 2016: 
                  a) si avvale di una apposita segreteria tecnica  di
          progettazione, costituita, per la durata di otto anni a far
          data  dal  2017,  presso  il  Segretariato   generale   del
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo  e  composta  da  non  piu'  di  venti  unita'   di
          personale, alle quali possono essere conferiti,  in  deroga
          ai limiti finanziari previsti dalla  legislazione  vigente,
          incarichi di  collaborazione,  ai  sensi  dell'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
          la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite  di
          spesa di 500.000 euro annui; ai componenti della segreteria
          tecnica possono essere altresi'  affidate  le  funzioni  di
          responsabile unico del procedimento;». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  2,  del
          decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8  (Nuovi  interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici del 2016 e del  2017),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  9  febbraio  2017,  n.  8,  e  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          personale). - 1. - 2. Omissis. 
                2. Le unita' di personale di cui all'articolo 15-bis,
          comma 6, lettera a), del decreto-legge  n.  189  del  2016,
          sono incrementate fino a ulteriori venti unita', nel limite
          dell'ulteriore importo di un  milione  di  euro  annui  per
          ciascuno degli anni dal 2017 al 2024. Ai relativi oneri  si
          provvede      mediante       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.». 
              - Si riporta il comma 632 dell'articolo 1 della  citata
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «632. Nello stato di previsione del  Ministero  della
          cultura  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  con   una
          dotazione di 100 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  34
          milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e di 40  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono  definiti  i  criteri  di
          riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al
          primo periodo.». 
              - Si riporta il comma 806 dell'articolo 1 della  citata
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2022-2024),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «806. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  804,  e'
          istituito presso il Ministero  della  cultura  un  Comitato
          promotore delle celebrazioni legate alla figura  di  Pietro
          Vannucci detto "Il Perugino". Il Comitato e' presieduto  da
          un  presidente  nominato  dal  Ministero  della  cultura  e
          composto    da    un    rappresentante    del     Ministero
          dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della
          ricerca, uno del Ministero del turismo, uno  della  regione
          Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco  del
          comune di Citta' della Pieve, nonche'  da  quattro  esperti
          della  vita  e  delle  opere  del  Perugino  designati  dal
          Ministro della cultura. Il Comitato, nominato  con  decreto
          del Ministro della  cultura,  che  ne  definisce  anche  le
          modalita' di funzionamento, ha il compito di  promuovere  e
          diffondere,   attraverso   un   adeguato    programma    di
          celebrazioni,   di   attivita'    formative,    editoriali,
          espositive e  di  manifestazioni  artistiche,  culturali  e
          scientifiche, in Italia e all'estero, la figura  e  l'opera
          di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite
          le  risorse  di  cui  al  comma  805.  Al   termine   delle
          celebrazioni il Comitato, che rimane in  carica  fino  alla
          data  del  31  dicembre  2024,  predispone  una   relazione
          conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione
          delle risorse assegnate  che  presenta  al  Ministro  della
          cultura, il quale la trasmette alle Camere.  Ai  componenti
          del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone  di
          presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno
          diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805,  al
          solo  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute   e
          documentate  per  le  attivita'  strettamente  connesse  al
          funzionamento del Comitato, secondo la  normativa  vigente.
          Le spese per il funzionamento sono  poste  a  carico  delle
          risorse di cui al comma 805. Per l'anno 2023 e' autorizzata
          la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento  del
          Comitato promotore e per i rimborsi delle  spese  spettanti
          ai componenti dello stesso Comitato.  Per  l'anno  2024  e'
          autorizzata la spesa  di  100.000  euro  per  le  spese  di
          funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle
          spese spettanti ai componenti dello stesso  Comitato.  Agli
          oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari
          a 100.000  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2023,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero della cultura.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  38-bis,  comma  1,
          del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per
          la semplificazione e  l'innovazione  digitale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n.  178,  S.O.  n.
          24,  e  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   11
          settembre 2020, n.  120,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di
          spettacoli dal vivo e proiezioni  cinematografiche).  -  1.
          Fuori  dei  casi  di  cui  agli  articoli  142  e  143  del
          regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.  635,
          al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per
          il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure
          di contenimento dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
          in via sperimentale  fino  al  31  dicembre  2024,  per  la
          realizzazione  di  spettacoli  dal  vivo  che   comprendono
          attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza  e
          il musical nonche' le proiezioni cinematografiche,  che  si
          svolgono in un orario compreso tra le ore  8.00  e  le  ore
          1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di  2.000
          partecipanti,  ogni  atto   di   autorizzazione,   licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, richiesto per  l'organizzazione  di  spettacoli
          dal  vivo,   il   cui   rilascio   dipenda   esclusivamente
          dall'accertamento  di  requisiti  e  presupposti  richiesti
          dalla legge o da atti amministrativi a contenuto  generale,
          e' sostituito  dalla  segnalazione  certificata  di  inizio
          attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, presentata dall'interessato  allo  sportello  unico
          per  le  attivita'  produttive  o  ufficio  analogo,  fermo
          restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida
          adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione
          del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi  in  cui
          sussistono vincoli ambientali,  paesaggistici  o  culturali
          nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2-octies,
          del  decreto   legislativo   29   giugno   1996,   n.   367
          (Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in  fondazioni  di  diritto  privato),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 22 (Personale). - 1.-2-septies. 
                2-octies. Fino al 31 dicembre 2024, nei limiti  della
          dotazione organica approvata con le  modalita'  di  cui  al
          comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  ove   proceda   ad
          assunzioni a tempo indeterminato di personale  artistico  e
          tecnico, vi provvede, in  deroga  alle  previsioni  di  cui
          all'articolo 11, comma 19, primo periodo, del decreto-legge
          8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 ottobre 2013, n. 112, in misura non superiore al 50
          per  cento  dei  posti  disponibili,   mediante   procedure
          selettive riservate al personale artistico  e  tecnico  che
          alla data di pubblicazione dei relativi  bandi  possegga  i
          seguenti requisiti: presti servizio, o  lo  abbia  prestato
          fino a un anno prima della data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, presso  la  fondazione  che  procede
          all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro  a  tempo
          determinato  per  un  tempo  complessivo  non  inferiore  a
          diciotto mesi, anche  non  continuativi,  negli  otto  anni
          precedenti. Fino al 31  dicembre  2024,  nei  limiti  della
          dotazione organica approvata con le  modalita'  di  cui  al
          comma  2-quater,  ciascuna  fondazione,  ove   proceda   ad
          assunzioni   a    tempo    indeterminato    di    personale
          amministrativo, vi provvede, in deroga alle  previsioni  di
          cui  all'articolo  11,  comma  19,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  in
          misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili,
          mediante  procedure  selettive   riservate   al   personale
          amministrativo che alla data di pubblicazione dei  relativi
          bandi possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o  lo
          abbia prestato fino a un anno prima dell'entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  presso  la  fondazione  che
          procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a
          tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore  a
          trentasei mesi, anche non  continuativi,  negli  otto  anni
          precedenti. Le fondazioni possono altresi' avviare,  per  i
          residui posti disponibili rispetto alla dotazione  organica
          approvata con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,
          procedure selettive  del  personale  artistico,  tecnico  e
          amministrativo  per  titoli  e  per  esami,  finalizzati  a
          valorizzare,   con   apposito    punteggio,    l'esperienza
          professionale maturata in virtu' di precedenti rapporti  di
          lavoro presso le fondazioni  lirico  sinfoniche.  Tutte  le
          assunzioni sono effettuate nel rispetto del comma  2-sexies
          e del limite della  dotazione  organica  approvata,  previa
          verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti della
          compatibilita' con le voci del bilancio  preventivo  ed  in
          coerenza con l'effettivo fabbisogno  della  fondazione.  Le
          modalita' di espletamento delle procedure selettive di  cui
          al presente comma,  i  titoli  abilitativi,  i  criteri  di
          attribuzione dei punteggi e i  titoli  di  preferenza  sono
          definiti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei  principi
          di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita',  sentite  le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  2,  del
          decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni  urgenti
          in materia di  processo  penale,  di  processo  civile,  di
          contrasto  agli  incendi  boschivi,   di   recupero   dalle
          tossicodipendenze, di  salute  e  di  cultura,  nonche'  in
          materia di personale della magistratura  e  della  pubblica
          amministrazione), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          agosto 2023, n. 186, e convertito, con modificazioni, dalla
          legge  9  ottobre  2023,  n.  137,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 10 (Disposizioni in materia  di  cultura  e  di
          organizzazione del Ministero della cultura). - 1. Omissis. 
                2.  Fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei
          regolamenti di organizzazione, da  adottare,  entro  il  31
          marzo 2024, mediante le procedure di  cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,
          continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre  2019,  n.
          169. Gli incarichi dirigenziali  generali  e  non  generali
          decadono  con  il  perfezionamento   delle   procedure   di
          conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo  19
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono in ogni
          caso fatte  salve  le  funzioni  delle  strutture  preposte
          all'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.  41,  nonche'
          della  Soprintendenza  speciale  per  il   PNRR,   di   cui
          all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi  1  e  3,
          del citato decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104  (Misure
          urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24 (Misure urgenti per la tutela del patrimonio
          culturale e per lo spettacolo). - 1.  Il  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine  di
          assicurare lo  svolgimento  nel  territorio  di  competenza
          delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e del paesaggio  degli  uffici  periferici,  puo'
          autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle
          procedure concorsuali per  l'assunzione  di  funzionari  di
          Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia'
          autorizzati dall'articolo 1,  comma  338,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi
          dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, per la durata  massima  di  quindici  mesi  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2021  e  per  un  importo
          massimo di 40.000  euro  per  singolo  incarico,  entro  il
          limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020  e  di
          24 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Ai  collaboratori
          possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico
          del procedimento.  Ciascun  ufficio  assicura  il  rispetto
          degli obblighi di pubblicita' e trasparenza  nelle  diverse
          fasi della procedura. 
                2. Omissis. 
                3. Nelle more  delle  procedure  concorsuali  per  il
          reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma  5,
          e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per il  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  la
          misura massima di cui  all'articolo  1,  comma  6,  secondo
          periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per  cento.  Gli
          incarichi dirigenziali non  generali  di  cui  al  presente
          comma  possono  essere  conferiti  esclusivamente  per   le
          direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia,  belle
          arti e paesaggio, archivistiche e  bibliografiche,  nonche'
          per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti  di
          rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale.
          Ai fini di cui  al  presente  comma  i  predetti  incarichi
          dirigenziali possono  essere  conferiti  esclusivamente  al
          personale delle aree  funzionali  del  medesimo  Ministero,
          gia' in  servizio  a  tempo  indeterminato  e  comunque  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  I  contratti
          relativi  a  detti   incarichi   prevedono   una   clausola
          risolutiva   espressa   che   stabilisce   la    cessazione
          dall'incarico all'atto  dell'assunzione  in  servizio,  nei
          ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo, dei vincitori del  concorso  di
          cui al comma 5, previo espletamento del  corso  di  cui  al
          comma 9. In deroga a quanto previsto dal quarto periodo,  i
          contratti relativi a detti  incarichi,  limitatamente  alle
          Soprintendenze archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  nel
          numero massimo di 7, gia'  conferiti  e  in  essere  al  31
          dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre  anni
          dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre  2024.  La
          quota di utilizzo eccedente la misura di  cui  all'articolo
          1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge  30  dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8, e'  comunque  previamente  autorizzata
          dal   Ministro    per    la    pubblica    amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  comunque  a
          valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali e per il turismo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
          f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
          ottobre 2023, n.  167  (Regolamento  recante  modifiche  al
          regolamento di organizzazione del Ministero  della  cultura
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          2  dicembre  2019,  n.  169),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 22 novembre 2023, n. 273: 
                «Art. 1 (Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169).  -  1.  Al
          regolamento di organizzazione del Ministero  della  cultura
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          2  dicembre  2019,  n.  169,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) - e). Omissis. 
                  f) all'articolo 42, il comma 5  e'  sostituito  dal
          seguente: "5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con
          decreto ministeriale di natura non  regolamentare  adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4  e
          4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
          non piu' di tredici, inclusa  la  Direzione  musei  statali
          citta' di Roma, e operano in una o piu' Regioni  o  in  una
          citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni  Sicilia,
          Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle  Regioni  Friuli
          Venezia  Giulia,  Liguria,  Marche,  Molise  e  Umbria   le
          direzioni regionali Musei sono accorpate ai  musei  e  agli
          altri luoghi della cultura  individuati  nell'articolo  33,
          comma 3, lettera b). Le  funzioni  di  Direttore  regionale
          Musei o di Direttore Musei statali  della  citta'  di  Roma
          possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti
          e musei di cui all'articolo 33,  comma  3,  con  l'atto  di
          conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore
          emolumento accessorio.";». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 183, comma  4,  del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), ), pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, e convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 183 (Misure per il settore  della  cultura).  -
          1.-3. Omissis. 
                4. La quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal
          vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.  163,  destinata
          alle fondazioni lirico-sinfoniche per gli anni 2020,  2021,
          2022, 2023 e 2024 e' ripartita sulla base della media delle
          percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in  deroga
          ai criteri generali  e  alle  percentuali  di  ripartizione
          previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei  beni
          e delle attivita' culturali e del turismo 3 febbraio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116  del  21  maggio
          2014. Le fondazioni lirico-sinfoniche entro  il  30  giugno
          2024 rendicontano l'attivita' svolta nel 2023, dando  conto
          in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza
          sanitaria   da   COVID19,   delle   esigenze   di    tutela
          dell'occupazione    e    della    riprogrammazione    degli
          spettacoli.».