Art. 7 bis 
 
 
           Misure per l'innovazione digitale dell'editoria 
 
  1. Il contributo per favorire  la  conversione  in  digitale  e  la
conservazione  degli  archivi  multimediali  delle  imprese,  di  cui
all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
e' concesso, alle condizioni e con le  modalita'  ivi  previste,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 2 milioni di euro per l'anno  2024,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo unico per il pluralismo  e  l'innovazione  digitale
dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo  1,  comma  1,
della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198,  nell'ambito  della  quota
destinata  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  c),
della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo  1,  comma  616,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2,
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti  di
          crescita economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche
          situazioni di crisi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 aprile 2019, n. 100, e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
                «Art.  30-quater  (Interventi  a  favore  di  imprese
          private nel settore radiofonico). - 1. Omissis. 
                2. Al fine di favorire la conversione in  digitale  e
          la conservazione degli archivi multimediali  delle  imprese
          di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          corrisponde alle citate imprese un contributo di 3  milioni
          di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui  al  presente
          comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli  aventi
          diritto e puo' essere riassorbito da eventuale  convenzione
          appositamente  stipulata  successivamente  alla   data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  1,  e  2,
          lettera  c),  della  legge  26   ottobre   2016,   n.   198
          (Istituzione del Fondo per il  pluralismo  e  l'innovazione
          dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione
          della disciplina  del  sostegno  pubblico  per  il  settore
          dell'editoria e  dell'emittenza  radiofonica  e  televisiva
          locale,  della  disciplina  di  profili  pensionistici  dei
          giornalisti e della composizione  e  delle  competenze  del
          Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.  Procedura
          per l'affidamento  in  concessione  del  servizio  pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255: 
                «Art. 1 (Istituzione del Fondo per  il  pluralismo  e
          l'innovazione  dell'informazione).  -   1.   Al   fine   di
          assicurare  la  piena  attuazione  dei  principi   di   cui
          all'articolo 21 della Costituzione, in materia di  diritti,
          liberta',  indipendenza  e  pluralismo   dell'informazione,
          nonche'   di   incentivare    l'innovazione    dell'offerta
          informativa e dei processi di distribuzione e  di  vendita,
          la capacita' delle imprese del settore di  investire  e  di
          acquisire  posizioni  di  mercato  sostenibili  nel  tempo,
          nonche' lo sviluppo di nuove  imprese  editrici  anche  nel
          campo dell'informazione digitale, e' istituito nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          il Fondo unico per il pluralismo e  l'innovazione  digitale
          dell'informazione e dell'editoria, di cui  all'articolo  1,
          comma 160,  primo  periodo,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, come  sostituita  dall'articolo  10,
          comma  1,  della  presente  legge,  di  seguito  denominato
          "Fondo". 
                2. Nel Fondo confluiscono: 
                  a.-b). Omissis. 
                  c) una quota, fino ad un  importo  massimo  di  100
          milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle  eventuali  maggiori
          entrate versate a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
          televisione,  di  cui  all'articolo  1,  comma  160,  primo
          periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
          come sostituita dall'articolo 10, comma 1,  della  presente
          legge;». 
              - Si riporta il comma 616 dell'articolo 1 della  citata
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «616. Al fine di semplificare le procedure  contabili
          di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello  stabile
          incremento delle entrate versate  a  titolo  di  canone  di
          abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e
          3  del  regio  decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2021 le predette entrate sono destinate: 
                  a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per
          il pluralismo e l'innovazione  dell'informazione  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera c), della  legge  26  ottobre  2016,  n.  198.  Nel
          predetto Fondo confluiscono, altresi', le risorse  iscritte
          nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico relative ai contributi in favore delle  emittenti
          radiofoniche e televisive in ambito locale; 
                  b)   per   la   restante   quota,   alla   societa'
          RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le  somme
          delle entrate del  canone  di  abbonamento  gia'  destinate
          dalla legislazione vigente a  specifiche  finalita',  sulla
          base  dei  dati  del  rendiconto  del  pertinente  capitolo
          dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno  precedente
          a quello di accredito.».